Fondo di riserva (Art. 166 - 176)

 

Art. 166 - Fondo di riserva (missione 20, programma 1, titolo 1, macro aggregato 10 )

1. Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.
2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.
2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.
2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio»;

 

 

Art 166 c 2-quater - Fondo di riserva di cassa (missione 20, programma 1)

la consistenza del fondo di riserva di cassa deve rientrare nei limiti di cui all’art. 166, comma 2 quater del TUEL. (non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali)

Art. 176 - Prelevamenti dal fondo di riserva

1. I prelevamenti dal fondo di riserva e dal fondo di riserva di cassa sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno

 

 

 


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