ACCANTONAMENTO AL FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI
L’articolo 1, commi 859 e seguenti della legge n. 145 del 2018 ha introdotto nel panorama normativo italiano un nuovo accantonamento di bilancio obbligatorio ancorato alla capacità di pagamento dei debiti commerciali propri degli enti locali denominato “accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali”;
- l’articolo 1, comma 861 della legge n. 145 del 2018, come modificato dalla legge di conversione del D.L. 183/2020 (c.d. “milleproroghe”), in merito all’elaborazione degli indicatori necessari per l’eventuale elaborazione del nuovo accantonamento testualmente recita “Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. Limitatamente all'esercizio 2021, le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860, qualora riscontrino, dalle proprie registrazioni contabili, pagamenti di fatture commerciali non comunicati alla piattaforma elettronica di cui al primo periodo del presente comma, possono elaborare gli indicatori di cui ai predetti commi 859 e 860 sulla base dei propri dati contabili, con le modalità fissate dal presente comma, includendo anche i pagamenti non comunicati, previa relativa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.”
- con l’articolo 1, comma 862 testualmente viene sancito che “entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:
a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.;”
- l’articolo 1, comma 859 dispone che le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, si applicano “se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio”. Sancisce inoltre che le stesse misure si applicano “le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.”
- L’articolo 1, comma 868, dispone che, a decorrere dal 2021, “le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.”
Qualora al è 31.12.n l'Ente non rispetti i criteri previsti dalla norma, sarà tenuto ad effettuare l’accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali.
Entro il 28 febbraio n+1 dovrà effettuare la variazione per costituire l’accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali.
L’Ente deve assegnare gli obiettivi annuali sui termini di pagamento delle fatture commerciali a tutti i dirigenti responsabili, nonché a quelli apicali delle rispettive strutture, con integrazione dei rispettivi contratti individuali.
Qualora non saranno rispetti i tempi di pagamento dovrà essere applicata la penalità sulla retribuzione di risultato per una quota della stessa avente un peso non inferiore al 30 per cento.
L'Ente dovrà:
a) effettuare le operazioni di bonifica delle banche dati al fine di allineare i dati presenti sulla Piattaforma dei crediti commerciali con le scritture contabili dell’Ente;
b) effettuare le attività organizzative necessarie per garantire il rispetto dei parametri previsti dalla suddetta normativa.