Nel caso in cui il bilancio di previsione non sia approvato entro il 31 dicembre dell’anno precedente, l’ente è gestito in esercizio provvisorio (art. 163 del TUEL)   (se sono stati rinviati i termini di approvazione del bilancio di previsione, con le modalità previste dalla legge) o in gestione provvisoria (negli altri casi). 

comma 1: "se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria" (punto n. 8 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria - allegato 4/2).
Sia in caso di esercizio provvisorio che di gestione provvisoria, gli enti hanno, quali stanziamenti di riferimento, quelli di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio.

 

L'ente è tenuto a trasmettere al tesoriere all'avvio dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria (comma 4)

  • l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio;
    Elenco residui passivi presunti da trasmettere al tesoriere in caso di esercizio provvisorio, unitamente alle previsioni del secondo esercizio del bilancio di previsione armonizzato dell'esercizio precedente (schema di prospetto consigliato dalla Commissione Arconet)
  • gli stanziamenti di competenza
    riguardanti l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato.

Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito:

  1. impegnare spese correnti e per partite di giro;
  2. impegnare spese per lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;
  3. ricorrere all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222


Le spese per le quali è possibile procedere ad impegno devono tuttavia essere impegnate mensilmente e per importi non superiori ad un dodicesimo (oltre all'eventuale quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti) degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente.

Lo stanziamento di riferimento (sul quale calcolo l'importo di 1/12) dovrà essere depurato delle somme già impegnate negli esercizi precedenti (con imputazione all'esercizio provvisorio) e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato.

Naturalmente, sfuggono al limite dei dodicesimi gli impegni assunti negli esercizi precedenti, cancellati nell'ambito delle operazioni di riaccertamento dei residui e reimputati alla competenza dell'esercizio in gestione.

Sono escluse dall'obbligo di impegno frazionato in dodicesimi le spese:

  1. tassativamente regolate dalla legge;
  2. non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
  3. di carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

Ai sensi dell'art. 163, comma 6, del d.lgs. 267/2000 i pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis del medesimo decreto (SIOPE).

La Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con la Deliberazione n.3 del 2 febbraio 2016, si è espressa in merito a una serie di quesiti concernenti la corretta applicazione dei nuovi principi contabili della competenza finanziaria introdotti dal d.lgs. n. 118/2011, integrato e corretto dal d.lgs. n. 126/2014.  sulla possibilità per un comune, durante l’esercizio provvisorio 2015, di dare applicazione all’art. 187, comma 3-quinquies del TUEL, che consente di apportare, con delibera di Giunta comunale, una variazione per applicare al bilancio la quota di avanzo vincolato determinata in corrispondenza di stanziamenti dell’esercizio precedente, corrispondenti a entrate vincolate accertate e non impiegate;

 

Il dubbio è sorto in relazione alla prima applicazione della nuova disciplina contabile e, in particolare, all’adempimento del riaccertamento straordinario dei residui.
L’art. 3, comma 10, del d.lgs. 118/2011 prescrive che “La quota libera del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 non è applicata al bilancio di previsione 2015 in attesa del riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7, esclusi gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 74, che applicano i principi applicati della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2.” Sul punto soccorre anche quanto prescritto nel principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al d.lgs 118/2011 Principio contabile applicato paragrafo 8.11): “Nel corso dell’esercizio provvisorio, per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l’ente, è consentito l’utilizzo delle quote vincolate dell’avanzo di amministrazione sulla base di una relazione documentata del dirigente competente. A tal fine, dopo avere acquisito il parere dell’organo di revisione contabile la Giunta delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione vincolato determinato sulla base di dati di pre-consuntivo dell’esercizio precedente”. Sono altresì consentite, con delibera di giunta, le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all’interno dell’ente.

Correttamente argomentando, la Sezione remittente ha rilevato che, riferendosi il divieto posto dalla norma all’applicazione della “quota libera” del risultato d’amministrazione, a contrario sarebbe stato possibile applicare anche all’esercizio provvisorio 2015 la quota vincolata, secondo quanto previsto dall’art. 187, comma 3-quinquies del TUEL.

Sul tema dell’applicazione dell’avanzo vincolato, in linea generale, si è pronunciata la Sezione di controllo per la Lombardia con la deliberazione n. 97/2015, rilevando che la norma stessa, come declinata nei principi contabili applicati, specifica che l'utilizzo dell’avanzo vincolato o accantonato è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio limitatamente alla finalità di garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenze, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente.

In conclusione, anche con riferimento alla prima applicazione della normativa, è da condividere l’avviso che l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione presunto costituite dai fondi vincolati e dalle somme accantonate può essere disposto anche in corso d’esercizio provvisorio per le finalità stabilite dalla norma.

E’ da osservare comunque che, essendo ormai concluso l’esercizio 2015, sia venuto meno l’interesse concreto alla soluzione del quesito.



Sono consentite le seguenti variazioni di bilancio:

  • le variazioni che, in attesa dell'approvazione del rendiconto, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione (possibili solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto di cui all'art. 187, comma 3 quater, del TUEL); per il punto 8.11 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, al fine di garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente, è consentito l'utilizzo delle quote vincolate dell'avanzo di amministrazione sulla base di una relazione documentata del dirigente competente; a tal fine, dopo avere acquisito il parere dell'organo di revisione contabile la Giunta delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato determinato sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente;
  • le variazionidel fondo pluriennale vincolato;
  • la variazione, conseguente all'attività di riaccertamento straordinario e ordinario dei residui, necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili (tali variazione è effettuata, con delibera di Giunta, dopo avere acquisito il parere dell'organo di revisione a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato);
  • con delibera di giunta, le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente.

    Nel corso dell'esercizio provvisorio non è invece consentito:
  • il ricorso all'indebitamento;
  • impegnare spese in conto capitale.

    I pagamenti possono essere disposti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.

    Esercizio provvisorio e fondo di riserva


    Per il punto 8.12 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito l'utilizzo del fondo di riserva solo per fronteggiare le seguenti obbligazioni:
  • derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi;
  • derivanti da obblighi tassativamente previsti dalla legge (quali, ad esempio, le spese per le elezioni in caso di stanziamenti non adeguati nella spesa corrente);
  • per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente.

A seguito dell'approvazione del bilancio di previsione, con riferimento all'esercizio in corso, il limite massimo di accantonamento al fondo di riserva è ridotto dell'importo del fondo di riserva utilizzato nel corso dell'esercizio provvisorio.

Nel corso dell’esercizio provvisorio, o della gestione provvisoria, deliberato o attuato secondo le modalità previste dall’ordinamento vigente, gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell’ultimo bilancio di previsione, definitivamente approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio. Ad esempio, nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per l’esercizio 2015 nel bilancio di previsione 2014-2016.

8.2 Per gli enti locali che non approvano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell’anno precedente, l’esercizio provvisorio è autorizzato con il decreto dell’interno che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 151 comma 1, TUEL, differisce il termine di approvazione del bilancio, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze.
Per le regioni che non approvano il bilancio entro il 31 dicembre dell’anno precedente, l’esercizio provvisorio è autorizzato con legge regionale, per periodi non superiore a quattro mesi. La legge regionale di autorizzazione all’esercizio provvisorio può prevedere che sia gestito lo schema di bilancio di previsione annuale approvato dalla Giunta ai fini dell’approvazione da parte del Consiglio regionale.

8.3 È consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio di previsione approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria nei casi in cui:

  • il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e, per gli enti locali, non sia stato differito il termine per l’approvazione del bilancio o, per le regioni, il Consiglio non abbia autorizzato l’esercizio provvisorio;
  • il bilancio di previsione non sia approvato entro il termine dell’esercizio provvisorio;
  • nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione, se, nel corso dell’esercizio provvisorio, risulti un disavanzo presunto di amministrazione derivante dall’esercizio precedente.

8.4 La gestione provvisoria è limitata all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, delle spese relative al finanziamento della sanità per le regioni, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente.
Nel corso dell’esercizio provvisorio, possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. In tali casi, è consentita la possibilità di variare il bilancio gestito in esercizio provvisorio, secondo le modalità previste dalla specifica disciplina di settore.
Nel corso dell’esercizio provvisorio, non è consentito il ricorso all’indebitamento e gli enti possono impegnare mensilmente, per ciascun programma, , unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale (la voce “di cui fondo pluriennale vincolato)”, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.
I rimborsi in c/capitale di somme non dovute o incassate in eccesso, quali i rimborsi degli oneri di urbanizzazione, costituiscono spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

8.6 La gestione in dodicesimi dell’esercizio provvisorio riguarda solo gli stanziamenti di competenza della spesa al netto degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione all’esercizio provvisorio e dell’importo del fondo pluriennale vincolato.
Gli impegni assunti negli esercizi precedenti, in quanto “già assunti”, non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi e comprendono gli impegni cancellati nell’ambito delle operazioni di riaccertamento dei residui e reimputati alla competenza dell’esercizio in gestione.

Pertanto, nel corso dell’esercizio provvisorio:

  • sono impegnate nel limite dei dodicesimi le spese che, per loro natura, possono essere pagate in dodicesimi;
  • sono impegnate, al di fuori dei limiti dei dodicesimi, le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle che, per loro natura, non possono essere pagate frazionandole in dodicesimi, e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

8.7 Nei casi in cui è consentito assumere impegni senza fare riferimento al limite dei dodicesimi, le spese sono impegnate nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, con imputazione agli esercizi in cui le spese sono esigibili, nei limiti degli stanziamenti dell’ultimo bilancio approvato.

8.8 I tesorieri gestiscono la spesa per dodicesimi, facendo riferimento agli stanziamenti di competenza al netto degli impegni già assunti negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale (la voce “di cui fondo pluriennale vincolato)”. Non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi gli impegni assunti negli esercizi precedenti ed imputati all’esercizio cui si riferisce l’esercizio provvisorio, e le spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

8.9 In caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria, all’inizio dell’anno l’ente trasmette al tesoriere l’elenco dei residui presunti al 1° gennaio dell’esercizio cui si riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio e l’importo degli stanziamenti di competenza dell’esercizio dell’ultimo bilancio di previsione approvato cui si riferisce l’esercizio o la gestione provvisoria, con l’indicazione della quota di stanziamento riguardante spese già impegnate e quella relativa al fondo pluriennale vincolato.
Gli importi della voce “già impegnato” possono essere aggiornati con delibera di Giunta, sulla base di dati di preconsuntivo dell’anno precedente .

8.10 Considerato che il riaccertamento dei residui costituisce un'attività di natura gestionale, è possibile procedere al riaccertamento straordinario dei residui di cui all’articolo 3, comma 7, del presente decreto, e al riaccertamento ordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 4 del presente decreto, anche nel corso dell’esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.
In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, dopo avere acquisito il parere del l’organo di revisione a valere dell’ultimo bilancio di previsione approvato. Alla delibera di Giunta è allegato il prospetto previsto dall’articolo 10, comma 4, da trasmettere al tesoriere.
A seguito del riaccertamento ordinario e/o straordinario dei residui di cui all’articolo 3, commi 4 e 7, del presente decreto, l’ente trasmette al tesoriere l’atto di approvazione del riaccertamento dei residui.

8.11 Nel corso dell’esercizio provvisorio, per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l’ente, è consentito l’utilizzo delle quote vincolate dell’avanzo di amministrazione sulla base di una relazione documentata del dirigente competente. A tal fine, dopo avere acquisito il parere dell’organo di revisione contabile la Giunta delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione vincolato determinato sulla base di dati di pre-consuntivo dell’esercizio precedente.
Sono altresì consentite, con delibera di giunta, le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all’interno dell’ente.

8.12 Considerata la natura autorizzatoria del bilancio di previsione, nel rispetto della disciplina generale riguardante il fondo di riserva, nel corso dell’esercizio provvisorio è consentito l’utilizzo di tale accantonamento solo per fronteggiare obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente previsti dalla legge (quali, ad esempio, le spese per le elezioni in caso di stanziamenti non adeguati nella spesa corrente) e per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l’ente.
A seguito dell’approvazione del bilancio di previsione, con riferimento all’esercizio in corso, il limite massimo di accantonamento al fondo di riserva è ridotto dell’importo del fondo di riserva utilizzato nel corso dell’esercizio provvisorio.

8.13 Nel corso dell’esercizio provvisorio e della gestione provvisoria sono gestite le previsioni del secondo esercizio del bilancio gestionale (per le regioni) e del PEG (per gli enti locali) dell’anno precedente.
Nel caso in cui la legge regionale di autorizzazione all’esercizio provvisorio abbia previsto che sia gestito lo schema di bilancio di previsione approvato dalla Giunta e trasmesso al Consiglio regionale ai fini dell’approvazione, contestualmente all’approvazione di tale legge, la Giunta provvede alla ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati ai fini dell’esercizio provvisorio ed il Segretario generale, o altra figura equivalente, provvede alla ripartizione delle categorie e dei macroaggregati e capitoli.
Nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria è possibile:

  • per quanto riguarda le spese, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza dei macroaggregati compensative all’interno dei programmi e dei capitoli, compensative all’interno dei macroaggregati, anche prevedendo l’istituzione di nuovi capitoli;
  • per quanto riguarda le entrate, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza delle entrate compensative all'interno della medesima tipologia e/o della medesima categoria, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli. In assenza di variazioni compensative, con delibera di giunta, possono essere istituiti capitoli di entrata con stanziamenti pari a 0 nell’ambito di tipologie per le quali già esistono stanziamenti. Nel caso di tipologie di entrata per le quali, in bilancio, non sono previsti stanziamenti, è possibile istituire la tipologia, sempre con stanziamento pari a 0, con delibera consiliare. Lo stanziamento pari a 0 è necessario per garantire il pareggio di bilancio. Infatti, considerato che gli stanziamenti di entrata non hanno natura autorizzatoria (con esclusione delle entrate per accensione prestiti), è possibile accertare le relative entrate per qualsiasi importo.

Tali variazioni:

  • sono effettuate nel rispetto delle procedure previste per la gestione ordinaria (a bilancio di previsione approvato);
  • possono essere effettuate anche con riferimento alle previsioni del bilancio gestionale/PEG riguardanti l’esercizio successivo se necessarie per consentire la corretta applicazione del principio della competenza potenziata nel corso dell’esercizio provvisorio, nei casi in cui, i principi contabili consentono l’assunzione di impegni esigibili nell’esercizio successivo.

8.14 Nel primo anno di adozione dello schema di bilancio autorizzatorio previsto dal presente decreto, gli enti, che al 31 dicembre dell’anno precedente non hanno deliberato il bilancio di previsione per l’anno successivo, gestiscono provvisoriamente gli stanziamenti di spesa previsti per il secondo esercizio dell’ultimo bilancio di previsione approvato, previa riclassificazione degli stessi secondo lo schema di bilancio allegato al presente decreto.

 

Sia nel caso dell’esercizio provvisorio, che della gestione provvisoria, l’ente trasmette al tesoriere (anche in modalità elettronica mediante posta certificata):

  • l’elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l’anno cui si riferisce l’esercizio o la gestione provvisoria, previsti nell’ultimo bilancio di previsione approvato (almeno triennale). Tale elenco è aggiornato con le variazioni approvate nel corso dell’esercizio precedente;
  • le previsioni aggiornate riguardanti il secondo esercizio dell’ultimo bilancio di previsione approvato, indicante, per ciascun stanziamento, anche:

a) gli impegni già assunti, che possono essere aggiornati alla data del 31 dicembre dell’anno precedente;
b) l’importo del fondo pluriennale vincolato aggiornato alla data del 31 dicembre dell’anno precedente.
All’avvio dell’esercizio 2015 gli enti locali comunicano al proprio tesoriere l’importo presunto degli incassi vincolati al 1° gennaio 2015 (nelle more dell’approvazione del rendiconto 2014, trattasi di un dato presunto), secondo le modalità previste dal principio applicato n. 10.

Il bilancio provvisorio non conforme allo schema previsto dalla riforma non deve essere accettato dal tesoriere.
A seguito del riaccertamento dei residui ordinario e/o straordinario, l’ente trasmette al tesoriere l’elenco dei residui aggiornato rispetto a quanto comunicato il 1° gennaio e, solo nell’esercizio 2015, l’importo definitivo degli incassi vincolati al 1° gennaio 2015

Nel corso dell’esercizio provvisorio l’ente può effettuare variazioni di bilancio secondo le modalità previste dalla riforma, comprese le variazioni del fondo pluriennale vincolato e della voce relativa alle “spese già impegnate”. Le variazioni effettuate nel corso dell’esercizio provvisorio danno luogo, di volta in volta, ad aggiornamento da parte del tesoriere del dato preesistente; ciò ai soli fini della gestione in dodicesimi e senza rilevare ai fini della resa del conto del tesoriere.
Le predette variazioni sono comunicate al tesoriere utilizzando l’apposito schema “Dati per esercizio e gestione provvisoria” valorizzando i dati delle sole voci di bilancio interessate dalla variazione
Nel corso dell’esercizio provvisorio l’ente può impegnare mensilmente, per ciascun programma, spese non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio preventivo deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale (la voce “di cui fondo pluriennale vincolato)”, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.
Pertanto, dal 1° gennaio 2015 utilizzano l’apposito elemento dell’ordinativo di pagamento, previsto per identificare le spese non soggette al controllo dei dodicesimi di cui all’articolo 163, comma 5, in caso di esercizio provvisorio. Al tesoriere non è richiesto di verificare che la spesa cui si riferisce il mandato è esclusa dall’obbligo della gestione per dodicesimi.
A tal fine, gli enti che adottano l’OIL, utilizzano il campo previsto per indicare che trattasi di spesa esclusa dall’obbligo della gestione per dodicesimi (il flag “frazionabile” è valorizzato con “NO” per tutte le spese non soggette al controllo dei dodicesimi comprese le spese a valere sulle somme già impegnate).

Le verifiche riguardanti i dodicesimi sono svolte dal tesoriere facendo riferimento alla differenza tra gli stanziamenti di competenza e l’importo delle spese già impegnate e del fondo pluriennale vincolato, fermo restando le verifiche riguardanti la capienza complessiva degli stanziamenti di competenza, sulla base della differenza tra lo stanziamento di competenza complessivo e l’importo del fondo pluriennale vincolato.
Il controllo è svolto dal Tesoriere operando una netta separazione fra la disponibilità:

  • dei dodicesimi mensili - fissa per ciascun mese salvo variazioni dovute ad aggiornamenti sulle somme già impegnate negli esercizi precedenti, determinata dall’importo dei singoli stanziamenti di bilancio al netto dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, e della quota parte non usufruita nei mesi antecedenti a quello in cui è effettuato il pagamento del mandato;
  • della disponibilità per mandati non frazionati.

Ad esempio, nel caso in cui un programma preveda il seguente stanziamento:


previsione di competenza

100

di cui già impegnato*

10

di cui fondo pluriennale vincolato

30

nel corso dell’esercizio provvisorio il limite mensile ai mandati di competenza è pari a (100-10-30)/12= 5, esclusi i mandati che l’ente segnala come esclusi dall’obbligo dei dodicesimi, fermo restando il limite complessivo ai mandati di competenza pari a 100-30=70.

Esempio di applicazione del limite dei dodicesimi, nel corso dell'esercizio provvisorio:

 

Limite complessivo ai mandati di competenza

Residuo dodicesimi mesi precedenti

Disponibilità dodicesimi del mese

Disponibilità per mandati non frazionabili

Disponibilità per mandati frazionabili

Carico Mandato

Frazionabile si/no

Controllo disponibilità

Disponibilità in dodicesimi dopo l'operazione

 

100-30=70

 

 

 

 

 

 

 

 

gennaio

70

0

5

70

5

3

si

ok

2

 

67

0

2

67

2

4

si

ko

2

 

67

0

2

67

2

4

no

ok

2

febbraio

63

2

5

63

7

6

si

ok

1

 

57

0

1

57

1

6

no

ok

1

marzo

51

1

5

51

6

60

si

ko

6

 

51

0

6

51

6

60

no

ko

6

 

51

0

6

51

6

6

si

ok

0

aprile

45

0

5

45

5

4

si

ok

1

 

41

0

1

41

1

2

si

ko

1

 

41

0

1

41

1

40

no

ok

1

 

1

0

1

1

1

3

si

ko

1

 

1

0

1

1

1

3

no

ko

1


La gestione provvisoria è limitata all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, delle spese relative al finanziamento della sanità per le regioni, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniale certi e gravi all’ente.
A tal fine, gli enti che adottano l’OIL, utilizzano il tag “gestione_provvisoria” all’interno delle informazioni del beneficiario con il valore SI solo nel caso di gestione provvisoria.
Nel corso della gestione provvisoria al tesoriere non è richiesto di verificare che i mandati di pagamento riguardino le spese previste dalla legge.
Durante la gestione provvisoria il controllo del tesoriere è effettuato sullo stanziamento della competenza al netto del “di cui fondo pluriennale vincolato”.
In vigenza di esercizio e gestione provvisoria non è previsto il controllo sullo stanziamento di cassa.