ENTRATE TRIBUTARIE.
Per le entrate di carattere tributario, a seguito di emissione di ruoli o a seguito di altre forme stabilite per legge

 

L’accertamento delle entrate tributarie previste. Modifiche al punto 3.7.5 del principio della competenza finanziaria . Nella seduta del 21 gennaio 2016 la Commissione Arconet ha esaminato la proposta di modifica del principio contabile applicato concernente l’accertamento delle entrate tributarie (punto 3.7.5 dell’Allegato 4/2 del D. lgs. 118/2011), volto a consentire l’accertamento dell’addizionale comunale all’IRPEF, oltre che per cassa, anche sulla base delle entrate accertate nell’esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento, purché non superiore alla somma degli incassi in conto residui e in conto competenza rispettivamente dell’anno precedente e del secondo anno precedente quello di riferimento.

 

Tale nuova formulazione del principio, che modifica quanto disposto dal Terzo decreto di aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011 del 1° dicembre 2015, si applica dalla previsione 2016 e a regime. Il Terzo decreto di aggiornamento dell’armonizzazione, relativamente all’accertamento delle entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti, eliminava la possibilità di fare riferimento al valore stimato dal Dipartimento delle Finanze attraverso il portale del federalismo fiscale: tale previsione comportava per l'addizionale comunale all'Irpef l'accertamento sulla base delle riscossioni realizzate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione dello stesso, determinando così un minor gettito nel bilancio di previsione 2016.

La nuova formulazione del principio 3.7.5, invece, rimuove tale limite. Nel testo riformulato del principio, vengono inoltre previste specifiche modalità per l’accertamento dell’importo in caso di:

  • modifica delle aliquote; l’importo da accertare nell’esercizio di riferimento in cui sono state apportate tali modifiche e in quello successivo è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate
  • modifica della fascia di esenzione; l’importo da accertare nell’esercizio di riferimento e in quello successivo è stimato sulla base di una valutazione prudenziale
  • istituzione del tributo; per il primo anno, l’accertamento è effettuato sulla base di una stima prudenziale effettuata dall’ente mediante l’utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale.

Nei casi di cambiamento del regime, l’importo da accertare non può essere superiore a quello risultante dall’utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale.

 

 

 

Entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinarie e liste di carico

sono accertate e imputate contabilmente all’esercizio in cui sono emessi il ruolo e le liste di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell’approvazione del rendiconto (nei casi in cui la legge consente espressamente l’emissione di ruoli con scadenza nell’esercizio successivo).

Esempio: Ruolo TARI, emesso ruolo di 120, a giugno 2015, che prevede 4 rate con scadenza 31/07/n - 31/10/n - 28/02/n+1 - 30/06/n+1: accertamento di 90 imputato all'esercizio 2015, accertamento di 30 da imputarsi all'esercizio 2016

Ruoli coattivi

L’emissione di ruoli coattivi, in quanto relativi ad entrate già accertate, non comporta l’accertamento di nuove entrate.

Le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi
sono accertati per cassa. Sono accertati per cassa anche le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi riguardanti tipologie di entrate diverse dai tributi, esclusi i casi in cui è espressamente prevista una differente modalità di accertamento

Avvisi di accertamento
Nel caso di avvisi di accertamento riguardanti entrate per le quali non è stato effettuato l’accertamento contabile, si procede a tale registrazione quando l’avviso diventa definitivo (sempre se il contribuente non abbia già effettuato il pagamento del tributo). In tal caso l’entrata è imputata alla voce del piano dei conti relativa al tributo considerato “riscosso a seguito di attività di verifica e controllo”.

Le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti
sono accertate secondo due possibili opzioni:

A) sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l’approvazione del rendiconto o, nell’esercizio di competenza;

B) sulla base della stima del MEF per un importo non superiore a quello stimato dal competente Dipartimento delle finanze attraverso il portale per il federalismo fiscale. La componente dell’avanzo costituita da residui attivi accertati sulla base di tale stima è evidenziata nella rappresentazione dell’avanzo di amministrazione. Periodicamente l’ente verifica il grado di realizzazione di tali residui attivi e provvede all’eventuale riaccertamento dandone conto nella relazione al rendiconto.
Sono accertate per cassa:la tassa automobilistica, l’imposta provinciale di trascrizione, la tassa relativa al rilascio delle licenze per la caccia e la pesca, il tributo speciale per il conferimento dei rifiuti in discarica e l’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori. Si raccomanda di gestire e controllare con attenzione i crediti derivanti dai tributi accertati per cassa.

Entrate derivanti dalla lotta all’evasione
Sono accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all’evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all’evasione è attuata attraverso l’emissione di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall’ente e imputati all’esercizio in cui l’obbligazione scade (per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate. In tali casi l'accertamento dell'entrata andrà imputato all'esercizio in cui l'obbligazione scade).

Le entrate tributarie riscosse attraverso il bilancio dello Stato o di altra amministrazione pubblica
sono accertate nell’esercizio in cui è adottato l’atto amministrativo di impegno della corrispondente spesa nel bilancio dello Stato e dell’amministrazione pubblica che ha incassato direttamente il tributo.

 

 

      1. Per le entrate tributarie si rinvia ai principi riguardanti l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate. A decorrere dalla data di entrata in vigore di tale principio, le entrate per le quali è già stato emesso il ruolo ma che non erano state accertate - ritenendo opportuno, per ragioni di prudenza, procedere all'accertamento per cassa – potranno essere accertate per cassa fino al loro esaurimento.
      2. Ai fini di una effettiva trasparenza contabile, si ritiene opportuno indicare tali crediti, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, tra le Immobilizzazioni o nell’Attivo circolante (a seconda della data del credito) dello stato patrimoniale iniziale del primo anno di adozione della contabilità economico-patrimoniale con il principio della contabilità finanziaria potenziato. A seguito della riscossione di tali crediti si provvede alla corrispondente riduzione del credito cui l’incasso si riferisce iscritto nello stato patrimoniale.
        L’importo di tali crediti indicato nello stato patrimoniale è pari a 0 se trattasi di crediti di probabile inesigibilità.