INDEBITAMENTO

    Nel corso della gestione particolare attenzione deve essere dedicata alle scelte di indebitamento che vanno attentamente valutate nella loro portata e nei riflessi che provocano nella gestione dell'anno in corso e degli anni successivi, in riferimento al costante mantenimento degli equilibri economico-finanziari nel tempo. Nella gestione delle spese d'investimento, il ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli interventi programmati si realizza se non sono presenti risorse finanziarie alternative che non determinino oneri indotti per il bilancio dell'ente. A questo fine, occorre operare un'attenta e costante valutazione preventiva prima di ricorrere all'indebitamento.

    Per mantenere il controllo dell'indebitamento netto dell'ente e per raggiungere al meglio gli obiettivi di finanza pubblica, è opportuno il ricorso a forme flessibili di indebitamento quali le aperture di credito e altre disponibili per l'ente, per garantire l'inerenza e la corrispondenza tra flussi di risorse acquisite con il ricorso all'indebitamento e fabbisogni di spesa d'investimento. Ciò favorisce una migliore programmazione pluriennale delle opere pubbliche e della spesa d'investimento finanziata con l'indebitamento e un andamento sostenibile del medesimo, sia in termini di indebitamento netto annuale, sia di ammontare complessivo del debito in ammortamento (stock di debito), sempre nella garanzia della integrale copertura finanziaria degli interventi programmati e realizzati.
    Ai fini del mantenimento dell’equilibrio patrimoniale, è opportuno commisurare il periodo di ammortamento dell’indebitamento al presumibile periodo nel quale gli investimenti correlati potranno produrre la loro utilità.

    Un’entrata derivante dall’assunzione di prestiti è accertata nel momento in cui è stipulato il contratto di mutuo o prestito (anche obbligazionario, ove consentito dall’ordinamento) o, se disciplinata dalla legge, a seguito del provvedimento di concessione del prestito. L’accertamento è imputato all’esercizio nel quale la somma oggetto del prestito è esigibile (quando il soggetto finanziatore rende disponibile le somme oggetto del finanziamento).

    Generalmente, nei mutui tradizionali la somma è esigibile al momento della stipula del contratto o dell’emanazione del provvedimento.
    Considerato che, nel rispetto del principio della competenza finanziaria, i correlati impegni relativi alle spese di investimento sono imputati all’esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili, l’inerenza tra l’entrata accertata a titolo di indebitamento e la relativa spesa finanziata è realizzata attraverso appositi accantonamenti al fondo pluriennale vincolato (rinvio al principio di cui al punto 5.4). Nel caso in cui le leggi consentano agli enti di indebitarsi in relazione ad obbligazioni già scadute contabilizzate in esercizi precedenti non si dà luogo all’istituzione del fondo pluriennale vincolato.
    Nei casi in cui la Cassa Depositi e Prestiti (o altro istituto finanziatore), rende immediatamente disponibili le somme oggetto del finanziamento in un apposito conto intestato all’ente, le stesse si intendono immediatamente esigibili (e danno luogo a interessi attivi) e devono essere accertate e riscosse. Pertanto, anche in tali casi, l’entrata è interamente accertata e imputata nell’esercizio in cui le somme sono rese disponibili. A fronte dell’indicato accertamento, l’ente registra, tra le spese, l’impegno ed il pagamento riguardanti il versamento dei proventi del prestito al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti. Il mandato emesso per la costituzione del deposito bancario è versato in quietanza di entrata nel bilancio dell’ente, consentendo la rilevazione contabile dell’incasso derivante dal prestito. A fronte dell’impegno per la costituzione del deposito bancario, si rileva, imputandolo sempre al medesimo esercizio, l’accertamento delle somme destinate ad essere prelevate dal conto di deposito.

      1. Nel caso di finanziamenti attivati con “aperture di credito”, che si consolidano in mutui passivi a seguito dell’effettiva necessità di liquidità, costituite in relazione ad esigenze di programmazione e di successiva realizzazione di investimenti, l’accertamento viene disposto, dal responsabile del contratto di prestito, sulla base degli effettivi utilizzi dell’apertura di credito (erogato). L’utilizzo dell’apertura di credito è effettuato sulla base delle necessità finanziarie dei correlati impegni di spesa nell’esercizio. Gli importi dei singoli accertamenti ed i relativi esercizi di imputazione dell’entrata corrispondono a quelli degli impegni effettuati per la corrispondente spesa di investimento, sulla base del cronoprogramma di spesa.

     

      1. Le operazioni di indebitamento sono registrate tra le accensioni di prestiti nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 3, comma 17, della legge n. 350/2003 e successive modificazioni ed integrazioni e contabilizzate secondo le modalità previste dall’articolo 1, comma 76, della legge n. 311 del 2004. Il debito deve essere iscritto nel bilancio dell’ente che provvede all’effettivo pagamento delle rate di ammortamento anche se il pagamento risulta effettuato a seguito di delegazione di pagamento. L'amministrazione pubblica beneficiaria del mutuo, le cui rate di ammortamento sono corrisposte agli istituti finanziatori da un'amministrazione pubblica diversa, iscrive il ricavato del mutuo nelle entrate per trasferimenti in conto capitale con vincolo di destinazione agli investimenti. Nel caso in cui il pagamento delle rate di ammortamento risulti effettuato pro quota da più enti, anche il debito deve essere iscritto pro quota nei bilanci degli enti coinvolti.
      1. Gli accertamenti di entrata riguardanti le accensioni di prestiti corrispondono all’aumento del valore nominale dell’indebitamento dell’ente. Le correlate spese riferite agli oneri finanziari sostenute al momento dell’accensione del prestiti e alla quota interessi delle rate di ammortamento dei prestiti sono ricomprese nell’equilibrio della situazione corrente, mentre la quota di rimborso del capitale è imputata al titolo quarto della spesa “Rimborso di prestiti”. In genere, gli oneri finanziarisostenuti al momento dell’accensione dei prestiti non comportano, per l’ente, un effettivo esborso. sono quantificati sulla base della documentazione riguardante il prestito e corrispondono alla differenza tra il valore nominale del debito e l’effettivo incasso dei proventi del debito.

    La contabilizzazione dell’effettivo aumento del valore nominale dell’indebitamento è effettuata attraverso l’accertamento dell’intero importo del nuovo debito e la contabilizzazione delle riscossioni riguardanti:

        1. i proventi del debito effettivamente incassati;
        2. la quietanza riguardante il mandato emesso a favore del proprio bilancio concernente gli oneri finanziari sostenuti al momento dell’accensione del prestito.

     

      1. In caso di rinegoziazione dei prestiti, eventuali indennizzi o penalità dell’operazione non possono essere considerate spese finanziate con il nuovo indebitamento, in quanto trattasi di oneri da registrare nella spesa corrente connessi all’atto e al momento temporale in cui si realizza l’operazione di rinegoziazione. Infatti, nel rispetto dell’articolo 119 della Costituzione, in tutti i casi di rinegoziazione dei prestiti, l’ammontare del debito nominale residuo non deve aumentare attraverso la compensazione di oneri finanziari pregressi o spese di rinegoziazione.

    In caso di estinzione anticipata, la spesa sostenuta per rimborsare il capitale va allocata al titolo quarto “Rimborso di prestiti”, mentre la spesa relativa agli interessi ancora dovuti o all’eventuale indennizzo o penalità va inserita nel titolo primo.
    Pertanto, la rinegoziazione di un finanziamento attraverso l’estinzione anticipata o la ristrutturazione del debito, richiede le seguenti registrazioni contabili:

    1. la cancellazione degli impegni riguardanti il rimborso dei prestiti, già registrati e imputati agli esercizi previsti nel piano di ammortamento del finanziamento per il pagamento degli interessi passivi e delle quote capitale (nel rispetto del principio applicato n. 5.6);
    2. la reimputazione al titolo 4 della spesa “rimborso prestiti” dell’esercizio in cui avviene l’estinzione anticipata, degli impegni cancellati al punto a) riguardanti la quota capitale del debito residuo (conservando il valore nominale del debito residuo), al fine di consentire la registrazione, nel corso di tale esercizio, del pagamento diretto ad estinguere anticipatamente il debito. Nel rispetto del principio contabile generale n. 4 dell’integrità del bilancio, la registrazione del pagamento è effettuata anche se l’estinzione non comporta effettivi movimenti di cassa. In tal caso il pagamento è registrato attraverso una regolazione contabile);
    3. la registrazione contabile della differenza tra il valore nominale del debito che è stato reimputato secondo quanto previsto alla lettera b) e il valore attribuito al debito nell’esercizio in corso, ai fini dell’estinzione anticipata o della ristrutturazione del debito, senza tenere conto dell’eventuale indennizzo o penalità previsto contrattualmente, che devono essere registrati distintamente. Se positiva, tale differenza è registrata al titolo terzo delle entrate, come “Proventi finanziari derivanti dall’estinzione anticipata di prestiti” (E.3.04.99.01.001), se negativa è registrata nel titolo primo, tra gli “Oneri finanziari derivanti dall’estinzione anticipata di prestiti” (U.1.08.99.01.001). Nel caso di prestiti della Cassa Depositi e prestiti resi immediatamente disponibili in un apposito conto intestato all’ente, contabilizzati secondo le modalità previste dal principio 3.18, se il finanziamento non è stato interamente erogato dalla Cassa Depositi e prestiti, considerato che il residuo debito è registrato al lordo del finanziamento non erogato, cui corrisponde, il residuo attivo registrato nel titolo 5, come “Prelievi da depositi bancari” (cod. E.5.04.07.01.00), ai fini della determinazione del costo/onere dell’operazione, è necessario considerare anche l’importo del residuo attivo registrato nel titolo 5. Conseguentemente, la regolazione contabile relativa alla quota del residuo debito corrispondente al debito ancora nono erogato dalla Cassa Depositi e Prestiti è effettuata a valere sia del residuo attivo, sia dell’entrata riguardante il provento dell’operazione .

    In caso di ristrutturazione del debito, si provvede anche;

    1. alla registrazione contabile del nuovo prestito, attraverso l’accertamento della nuova entrata da accensione di prestiti e la relativa regolazione contabile (emissione di un mandato sul capitolo riguardante il rimborso di prestiti anticipato, per un importo pari alla quota del rimborso finanziata dal nuovo finanziamento. Tale mandato è versato in entrata del bilancio dell’ente, al capitolo dell’accensione del nuovo prestito);
    2. alla registrazione degli impegni riguardanti il nuovo finanziamento, distintamente per la quota interesse e la quota capitale, nel rispetto del principio applicato n. 5.6.

    L’estinzione anticipata o la rinegoziazione di un debito che prevede il rimborso del capitale in un’unica soluzione alla scadenza, per il quale l’ordinamento impone forme di ammortamento annuale del prestito, attraverso accantonamenti contabili o operazioni finanziarie quali derivati “bullet/amortizing”, si estende anche alla relativa operazione di derivati.
    Nel caso in cui l’ammortamento graduale del debito è stato realizzato attraverso accantonamenti contabili, si dispone l’utilizzo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il rimborso del bullet.

      1. La rilevazione dei flussi finanziari, conseguenti all’esistenza di contratti “derivati” in relazione al sottostante indebitamento, avviene nel rispetto del principio dell’integrità del bilancio.

    Pertanto, tenuto conto della natura di contratti autonomi e distinti rivestita, ad ogni effetto di legge, dai derivati e dai contratti di finanziamento sottostanti, dovranno trovare separata contabilizzazione i flussi finanziari riguardanti il debito originario rispetto ai saldi differenziali attivi o passivi rilevati nel bilancio a seguito del contratto “derivato”.
    La regolazione annuale dei flussi che hanno natura di soli interessi è rilevata rispettivamente, per l’entrata, nel Titolo III e, per la spesa, nel Titolo I del bilancio. L’eventuale differenza positiva costituisce una quota vincolata dell’avanzo di amministrazione, destinata, secondo il seguente ordine di priorità, a garantire i rischi futuri del contatto, alla riduzione del debito sottostante in caso di estinzione anticipata, al finanziamento di investimenti.

    Gli eventuali flussi in entrata “una tantum”, conseguenti alla rimodulazione temporale o alla ridefinizione delle condizioni di ammortamento di un debito sottostante, - i cosiddetti “up front” derivanti dalle operazioni di cui all’art. 3, lettera f) del D.M. 389/2003, in conseguenza della loro assimilazione ad indebitamento prevista dall’art. 3, comma 17, della legge n. 350 del 2003 - vengono contabilizzati nel titolo 6° delle entrate “accensioni di prestiti”.
    Nel caso in cui il derivato sia sorto con un upfront, una quota del flusso annuale di spesa è imputato a rimborso di prestiti. La quota da registrare come “rimborso di prestiti” è individuata sulla base del piano di ammortamento (definito in considerazione della durata del derivato e del tasso di interesse del derivato sottostante).

    La regolazione annuale degli altri flussi riguardanti contratti di derivati che non hanno natura di interessi, ma prevedono l’ammortamento di un finanziamento, è rilevata nel titolo terzo della spesa concernente le spese per incremento di attività finanziarie.
    Ad esempio, nel caso di derivati “bullet/amortizing”, diretti a costituire forme di ammortamento graduale del debito a fronte di buoni obbligazionari emessi in formato “bullet”, che prevedono il rimborso del capitale in un’unica soluzione alla scadenza, annualmente possono presentarsi tre distinti flussi finanziari:
    1) entrate per interessi attivi sui derivati o spese per interessi passivi sui derivati;
    2) spese per interessi passivi sul debito originale (destinati ai sottoscrittori del titolo obbligazionario);
    3) spese per l’ammortamento del bullet (ovvero per costituire un capitale alla scadenza del bullet, da utilizzare per il rimborso di tale debito, ad esempio attraverso l’acquisto di titoli da parte dell’istituto finanziario che gestisce il fondo).
    Le operazioni di cui ai punti 1) e 2) sono contabilizzate nel rispetto del principio dell’integrità del bilancio, dando separata contabilizzazione ai flussi finanziari riguardanti il debito originario rispetto ai saldi differenziali attivi o passivi riguardanti il contratto derivato.
    Le operazioni di cui al punto 3) sono registrate nel titolo terzo della spesa, come “Spese derivanti dalla sottoscrizione di un derivato di ammortamento” .
    Alla scadenza del bullet, gli istituti finanziari che gestiscono tali fondi provvedono a versare all’ente il valore del nozionale da rimborsare (registrato nel titolo 5 dell’entrata, tra le entrate per riduzioni di attività finanziarie) che provvederà a girare lo stesso importo agli obbligazionisti ad estinzione del debito.

    Nell’ipotesi di sottoscrizione di un contratto concernente un derivato da ammortamento (bullet/amortizing), diretto a costituire forme di ammortamento graduale di un debito che presenta una scadenza unica ( “bullet”), l’ente dovrebbe provvedere a:
    - accertare l’entrata derivante dal diritto di ricevere risorse di importo pari al debito sottostante il derivato, nel titolo 5 dell’entrata, tra le entrate per riduzioni di attività finanziarie, come “Entrate derivanti dalla chiusura di un derivato di ammortamento” con imputazione all’esercizio di scadenza di tale debito;
    - impegnare la spesa relativa ai versamenti annuali che l’ente si è impegnato ad effettuare, con imputazione ai singoli esercizi in cui i pagamenti devono essere effettuati, nel titolo terzo della spesa come “Spese derivanti dalla sottoscrizione di un derivato di ammortamento” .
    Nel caso di derivati che prevedono lo scambio di flussi di interesse calcolati su nozionale “bullet/ammortizing”, entrambi a tasso fisso, non essendo presente un rischio reale di futuri oneri a carico del bilancio derivanti dai reciproci pagamenti periodici, non è obbligatorio l’accantonamento del differenziale dei flussi di interesse.

    Nel caso di estinzione anticipata del derivato, la somma ricevuta o pagata, corrispondente al valore di mercato rispettivamente positivo o negativo che il derivato presenta al momento della risoluzione (cd. mark to market), ha la stessa natura dei flussi netti originati periodicamente dallo stesso e, pertanto, è imputata, in caso di valore positivo, nel Titolo III delle entrate (entrate extra-tributarie) e, in caso di valore negativo, nel Titolo I delle spese (spese correnti).
    Nel caso di mark to market positivo è necessario stanziare, tra le spese, un accantonamento per un valore corrispondente alle entrate accertate, con riferimento al quale non è possibile impegnare e pagare. La conseguente economia di bilancio costituisce una quota vincolata del risultato di amministrazione, fino a completa estinzione di tutti i derivati contratti dall’ente, a copertura di eventuali mark to market negativi futuri, e fino a completa estinzione di tutti i debiti coperti da derivati. Infatti, nel caso di estinzione anticipata di uno strumento finanziario derivato, la somma ricevuta dell’ente (cd. mark to market) viene destinata all’estinzione anticipata di altri derivati detenuti dall’ente. In alternativa, il mark to market positivo viene utilizzato dall’ente per estinguere prioritariamente il debito relativo al mutuo o al buono obbligazionario a copertura del quale era stato perfezionato il derivato oggetto di estinzione anticipata.
    Qualora, dopo aver estinto tutti i debiti coperti da strumenti finanziari derivati e dopo avere estinto tutti i collegati contrati derivati, residui uno quota positiva di mark to market, quest’ultima è destinata alla riduzione dell’indebitamento generale dell’ente.

    Nel caso di estinzione anticipata di derivati da ammortamento (bullet/amortizing) si provvede:

    1. alla cancellazione del credito derivante dalla sottoscrizione del derivato di ammortamento già accertato e imputato all’esercizio di scadenza del debito sottostostante (Entrate derivanti dalla chiusura di un derivato di ammortamento E.5.04.08.01.001);
    2. all’accertamento e dell’incasso dell’entrata derivante dalla chiusura anticipata del derivato, o all’impegno e al pagamento della spesa sostenuta per chiudere anticipatamente il derivato, nel caso in cui l’operazione di chiusura anticipata comporti la necessità di rimborsare le controparti. Sia l’accertamento che l’impegno sono registrati tra le partite finanziarie, come entrate e spese derivanti dalla chiusura anticipata del derivato di ammortamento, e imputati all’esercizio della chiusura anticipata del derivato (Entrate derivanti dalla chiusura anticipata di un derivato di ammortamento E.5.04.08.01.002 o Spese derivanti dalla chiusura anticipata di un derivato di ammortamento U.3.04.08.01.002). La registrazione degli incassi o dei pagamenti è effettuata anche in caso di assenza di effettive riscossioni o pagamenti, se l’istituto finanziario provvede direttamente all’estinzione della quota del debito coperta dal derivato (attraverso una regolazione contabile,). L’eventuale entrata non destinata alla copertura dell’operazione di rinegoziazione/ristrutturazione/estinzione anticipata del debito, è accantonata, con le stesse modalità previste in caso di mark to market positivo dei derivati che prevedono solo lo scambio di flussi di interesse.
      1. Le cartolarizzazioni sono operazioni finanziarie a valere sui flussi di cassa che ci si attende siano generati da attivi patrimoniali finanziari o non finanziari (principalmente immobiliari). L’operazione è normalmente finanziata attraverso l’emissione di obbligazioni, effettuata da una società finanziaria, in genere creata ad hoc (detta società veicolo o SPV). Ad essa l’amministrazione pubblica, originariamente proprietaria degli attivi (originator), conferisce gli stessi in modo che possano fungere da collaterale all’emissione delle predette obbligazioni. Il controvalore delle emissioni è versato dalla società all’ente pubblico.

     

    Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 17, della legge n. 350 del 2003 , le cartolarizzazioni relative a flussi futuri di entrata, a crediti ed a attività finanziarie e non finanziarie costituiscono indebitamento.
    Nei casi in cui l’operazione di cartolarizzazione costituisca indebitamento, non essendo qualificata come cessione di attività, l’amministrazione pubblica provvede, in primo luogo, a registrare l’entrata, derivante dal versamento, da parte della società veicolo, del controvalore delle emissioni, tra le accensioni di prestiti. L’accertamento dell’entrata è effettuato a seguito della firma del contratto con la società veicolo ed è imputato all’esercizio nel quale è prevista l’erogazione delle risorse.
    Nel corso dell’operazione di cartolarizzazione, e fino al completo esaurimento della stessa, la società veicolo provvede alla cessione a terzi degli attivi o alla riscossione dei crediti oggetto dell’operazione di cartolarizzazione.
    La società veicolo comunica all’amministrazione pubblica, attraverso rendicontazioni periodiche, l’ammontare dei proventi della cessione o della riscossione degli attivi, l’importo dei compensi a proprio favore o degli altri oneri erogati a terzi, la spesa sostenuta per il rimborso dei titoli e l’eventuale importo residuo da destinare all’amministrazione pubblica.
    Sulla base delle periodiche rendicontazioni della società veicolo, l’amministrazione pubblica contabilizza in bilancio la cessione definitiva delle attività o la riscossione dei crediti al lordo di qualsiasi spesa o onere accessorio, sia della società veicolo che dell’Ente.
    La copertura finanziaria delle spese correnti e degli interessi passivi connessi all’operazione di cartolarizzazione deve essere effettuata con le entrate correnti dell’Amministrazione pubblica.
    Dal punto di vista contabile tali operazioni sono così registrate:

    1. i proventi che la società veicolo trattiene per il rimborso di titoli sono accertati tra le alienazioni delle attività immobiliare (che in tale momento escono definitivamente dal patrimonio dell’Ente) o con imputazione alle entrate riguardanti l’attività oggetto dell’operazione. Contemporaneamente, tra le spese per rimborso dei prestiti, si registra l’impegno per la spesa sostenuta per il rimborso dei titoli e si emette il relativo mandato di pagamento versato in quietanza di entrata al bilancio dell’amministrazione pubblica stessa. Il versamento del mandato al bilancio dell’ente consente di registrare l’incasso derivante dall’alienazione delle attività immobiliari o dalla riscossione dei crediti;
    2. i proventi che la società veicolo trattiene per il pagamento degli interessi passivi sui titoli emessi sono accertati tra le alienazioni dell’attività immobiliare o con imputazione alle entrate riguardanti l’attività oggetto dell’operazione. Contemporaneamente, per lo stesso importo, si impegnano le spese per interessi e si emette il relativo mandato di pagamento versato in quietanza di entrata al bilancio dell’amministrazione pubblica stessa. Il versamento del mandato al bilancio dell’ente consente di registrare l’incasso derivante dall’alienazione delle attività immobiliari o dalla riscossione dei crediti;
    3. i proventi che la società veicolo trattiene a titolo di commissione o per altre spese sono ugualmente accertati tra le alienazioni dell’attività immobiliare o con imputazione alle entrate riguardanti l’attività oggetto dell’operazione. Contemporaneamente, per lo stesso importo, si impegnano le spese per gli oneri della cartolarizzazione e si emette il relativo mandato di pagamento versato in quietanza di entrata al bilancio dell’amministrazione pubblica stessa. Il versamento del mandato al bilancio dell’ente consente di registrare l’incasso derivante dall’alienazione delle attività immobiliari o dalla riscossione dei crediti;
    4. i proventi che la società veicolo effettivamente trasferisce all’amministrazione pubblica sono accertati e riscossi tra le alienazioni dell’attività immobiliare o con imputazione alle entrate riguardanti l’attività oggetto dell’operazione.

    Alla fine dell’esercizio in cui ha rilevato il debito derivante dalla cartolarizzazione, l’amministrazione pubblica, attraverso le scritture di assestamento della contabilità economico-patrimoniale, riclassifica nello stato patrimoniale le attività oggetto dell’operazione come “Immobili cartolarizzati” o “Crediti cartolarizzati”.

      1. Il leasing finanziario e i contratti assimilati (leasing immobiliare, leasing in costruendo, sale and lease-back, ecc.) sono contratti di finanziamento che consentono ad un soggetto, comprese le amministrazioni pubbliche, di avere la disponibilità di un bene durevole, mobile o immobile, strumentale all’esercizio della propria attività, in cambio di un canone periodico, con la facoltà , una volta che sia scaduto il termine previsto dal contratto, di esercitare l’opzione di riscatto del medesimo acquistandone la relativa proprietà. Nell’operazione di leasing finanziario sono coinvolti i seguenti soggetti: l’utilizzatore, che è colui che sceglie ed utilizza il bene e può riscattarlo alla fine del contratto, il finanziatore dell’operazione, che acquista materialmente il bene scelto dall’utilizzatore, conservandone la proprietà sino al momento dell’eventuale riscatto ed il fornitore, che vende alla società di leasing il bene scelto dall’utilizzatore.

    Il leasing operativo si caratterizza, invece, per la mancanza dell’opzione di riscatto al termine del contratto. In tal caso, è lo stesso produttore del bene che lo concede in locazione per un canone che corrisponde generalmente alla entità dei servizi offerti dal bene stesso e non è in relazione con la sua durata economica.
    La distinzione tra le due fattispecie è stata focalizzata dalla Corte di Cassazione (Cass. Civ. sez. unite, n. 65/1993) che ha qualificato il leasing finanziario come “leasing traslativo” ove i canoni non costituiscano soltanto il corrispettivo dell’utilizzazione del bene nel periodo, ma incorporano parte del prezzo del bene stesso, cosicché l’utilizzatore, avendo interamente pagato il prezzo, al termine del rapporto, è vincolato, in termini di convenienza economica, all’acquisto formale del bene.
    Per contro, il leasing operativo viene qualificato come “leasing di godimento”, ove i canoni non contengono alcuna porzione di prezzo, costituendo il corrispettivo del godimento ed essendo ragguagliati al valore di utilizzazione del bene.
    Lo IAS 17, paragrafo 10, per distinguere concretamente le tipologie di leasing finanziario ed operativo, indica le situazioni che individualmente o congiuntamente consentono di classificare un contratto di leasing come finanziario:

    1. il trasferimento della proprietà del bene al locatario al termine del contratto di leasing;
    2. il locatario ha l’opzione di acquisto del bene ad un prezzo che ci si attende sia sufficientemente inferiore al fair value (valore equo) alla data alla quale si può esercitare l’opzione, cosicché all’inizio del leasing è ragionevolmente certo che essa sarà esercitata;
    3. la durata del contratto copre la maggior parte della vita economica del bene anche se la proprietà non è trasferita;
    4. all’inizio del contratto il valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing equivale almeno al fair value (valore equo) del bene locato;
    5. i beni locati sono di natura così particolare che solo il locatario può utilizzarli senza importanti modifiche.

    Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 17, della legge n. 350 del 2003 , le operazioni di leasing finanziario costituiscono indebitamento.
    Per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, come previsto dal SEC 95, dallo IAS 17 e dalla giurisprudenza consolidata, il leasing finanziario ed i contratti assimilati costituiscono debito che finanzia l’investimento.
    Pertanto, il leasing finanziario e le operazioni assimilate, sono registrate con le medesime scritture utilizzate per gli investimenti finanziati da debito, secondo il cd. metodo finanziario al fine di rilevare sostanzialmente che l’ente si sta indebitando per acquisire un bene.
    Al momento della consegna del bene oggetto del contratto, si rileva il debito pari all’importo oggetto di finanziamento, da iscrivere tra le “Accensioni di prestiti”, e si registra l’acquisizione del bene tra le spese di investimento (si accerta l’entrata, si impegna la spesa e si emette un mandato versato in quietanza di entrata del proprio bilancio).
    L’importo del finanziamento è costituito dal valore corrente del bene all’inizio del leasing, che deve essere pari al valore attuale dei pagamenti dovuti per il leasing. Nel determinare il valore attuale, il tasso di sconto da utilizzare è il tasso di interesse implicito nell’operazione di leasing, se è possibile determinarlo; se non è possibile, deve essere utilizzato il tasso di interesse marginale del locatario.
    Anche se formalmente non è di proprietà dell’ente, dal punto di vista contabile il bene è preso in carico dell’ente, inventariato tra i beni in leasing ed oggetto di ammortamento.

    Al momento del pagamento dei canoni periodici si rilevano sia gli interessi passivi impliciti nel canone che la quota di finanziamento rimborsata. In altri termini, i canoni periodici sono registrati contabilmente distinguendo la parte interessi, da imputare in bilancio tra le spese correnti, dalla quota capitale, da iscrivere tra i rimborsi prestiti della spesa. Considerato che il leasing finanziario è costruito come un’operazione di erogazione di credito, l’amministrazione ha sempre la possibilità di calcolare quanta parte del canone è destinata a restituire il capitale e quanta a remunerare il prestito, sotto forma di piano di ammortamento.

    Alla fine del contratto di leasing, la spesa per l’esercizio del riscatto è registrata tra le spese di investimento.

    Si segnala, infine, che il bene concesso in locazione finanziaria all’amministrazione pubblica deve essere suscettibile di formare oggetto di proprietà privata, poiché il locatore è proprietario del bene sino all’eventuale opzione di riscatto da parte dell’Amministrazione pubblica. Infatti, il locatore, in caso di mancato riscatto, conserva, anche dopo il periodo di locazione, la proprietà del bene; conseguentemente, non possono costituire oggetto del contratto beni rientranti nel demanio pubblico necessario ovvero facenti parte del patrimonio indisponibile delle amministrazioni pubbliche, in quanto non commerciabili.
    Inoltre, l’area sulla quale deve essere realizzata l’opera pubblica mediante leasing immobiliare o in costruendo, in linea di principio, non potrebbe essere di proprietà dell’ente pubblico ma deve essere acquisita dal locatario che è proprietario del bene a tutti gli effetti sino all’eventuale esercizio del diritto di opzione da parte dell’amministrazione. E’ ammissibile la concessione di un diritto di superficie da parte dell’ente pubblico al soggetto che procederà alla realizzazione dell’opera pubblica nell’ambito del contratto di locazione finanziaria, purché il diritto reale sia concesso per un periodo considerevolmente più lungo di quello previsto per il contratto di locazione finanziaria.

    I principi di cui al presente paragrafo si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2015, alle nuove operazioni di leasing.


    Modifica prevista dal decreto ministeriale 20 maggio 2015.