L’estinzione anticipata o la rinegoziazione di un debito che prevede il rimborso del capitale in un’unica soluzione alla scadenza, per il quale l’ordinamento impone forme di ammortamento annuale del prestito, attraverso accantonamenti contabili o operazioni finanziarie quali derivati “bullet/amortizing”, si estende anche alla relativa operazione di derivati.
Nel caso in cui l’ammortamento graduale del debito è stato realizzato attraverso accantonamenti contabili, si dispone l’utilizzo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il rimborso del bullet.
La rilevazione dei flussi finanziari, conseguenti all’esistenza di contratti “derivati” in relazione al sottostante indebitamento, avviene nel rispetto del principio dell’integrità del bilancio.
Pertanto, tenuto conto della natura di contratti autonomi e distinti rivestita, ad ogni effetto di legge, dai derivati e dai contratti di finanziamento sottostanti, dovranno trovare separata contabilizzazione i flussi finanziari riguardanti il debito originario rispetto ai saldi differenziali attivi o passivi rilevati nel bilancio a seguito del contratto “derivato”.
La regolazione annuale dei flussi che hanno natura di soli interessi è rilevata rispettivamente, per l’entrata, nel Titolo III e, per la spesa, nel Titolo I del bilancio. L’eventuale differenza positiva costituisce una quota vincolata dell’avanzo di amministrazione, destinata, secondo il seguente ordine di priorità, a garantire i rischi futuri del contatto, alla riduzione del debito sottostante in caso di estinzione anticipata, al finanziamento di investimenti.
Gli eventuali flussi in entrata “una tantum”, conseguenti alla rimodulazione temporale o alla ridefinizione delle condizioni di ammortamento di un debito sottostante, - i cosiddetti “up front” derivanti dalle operazioni di cui all’art. 3, lettera f) del D.M. 389/2003, in conseguenza della loro assimilazione ad indebitamento prevista dall’art. 3, comma 17, della legge n. 350 del 2003 - vengono contabilizzati nel titolo 6° delle entrate “accensioni di prestiti”.
Nel caso in cui il derivato sia sorto con un upfront, una quota del flusso annuale di spesa è imputato a rimborso di prestiti. La quota da registrare come “rimborso di prestiti” è individuata sulla base del piano di ammortamento (definito in considerazione della durata del derivato e del tasso di interesse del derivato sottostante).
La regolazione annuale degli altri flussi riguardanti contratti di derivati che non hanno natura di interessi, ma prevedono l’ammortamento di un finanziamento, è rilevata nel titolo terzo della spesa concernente le spese per incremento di attività finanziarie.
Ad esempio, nel caso di derivati “bullet/amortizing”, diretti a costituire forme di ammortamento graduale del debito a fronte di buoni obbligazionari emessi in formato “bullet”, che prevedono il rimborso del capitale in un’unica soluzione alla scadenza, annualmente possono presentarsi tre distinti flussi finanziari:
1) entrate per interessi attivi sui derivati o spese per interessi passivi sui derivati;
2) spese per interessi passivi sul debito originale (destinati ai sottoscrittori del titolo obbligazionario);
3) spese per l’ammortamento del bullet (ovvero per costituire un capitale alla scadenza del bullet, da utilizzare per il rimborso di tale debito, ad esempio attraverso l’acquisto di titoli da parte dell’istituto finanziario che gestisce il fondo).
Le operazioni di cui ai punti 1) e 2) sono contabilizzate nel rispetto del principio dell’integrità del bilancio, dando separata contabilizzazione ai flussi finanziari riguardanti il debito originario rispetto ai saldi differenziali attivi o passivi riguardanti il contratto derivato.
Le operazioni di cui al punto 3) sono registrate nel titolo terzo della spesa, come “Spese derivanti dalla sottoscrizione di un derivato di ammortamento” .
Alla scadenza del bullet, gli istituti finanziari che gestiscono tali fondi provvedono a versare all’ente il valore del nozionale da rimborsare (registrato nel titolo 5 dell’entrata, tra le entrate per riduzioni di attività finanziarie) che provvederà a girare lo stesso importo agli obbligazionisti ad estinzione del debito.
Nell’ipotesi di sottoscrizione di un contratto concernente un derivato da ammortamento (bullet/amortizing), diretto a costituire forme di ammortamento graduale di un debito che presenta una scadenza unica ( “bullet”), l’ente dovrebbe provvedere a:
- accertare l’entrata derivante dal diritto di ricevere risorse di importo pari al debito sottostante il derivato, nel titolo 5 dell’entrata, tra le entrate per riduzioni di attività finanziarie, come “Entrate derivanti dalla chiusura di un derivato di ammortamento” con imputazione all’esercizio di scadenza di tale debito;
- impegnare la spesa relativa ai versamenti annuali che l’ente si è impegnato ad effettuare, con imputazione ai singoli esercizi in cui i pagamenti devono essere effettuati, nel titolo terzo della spesa come “Spese derivanti dalla sottoscrizione di un derivato di ammortamento” .
Nel caso di derivati che prevedono lo scambio di flussi di interesse calcolati su nozionale “bullet/ammortizing”, entrambi a tasso fisso, non essendo presente un rischio reale di futuri oneri a carico del bilancio derivanti dai reciproci pagamenti periodici, non è obbligatorio l’accantonamento del differenziale dei flussi di interesse.
Nel caso di estinzione anticipata del derivato, la somma ricevuta o pagata, corrispondente al valore di mercato rispettivamente positivo o negativo che il derivato presenta al momento della risoluzione (cd. mark to market), ha la stessa natura dei flussi netti originati periodicamente dallo stesso e, pertanto, è imputata, in caso di valore positivo, nel Titolo III delle entrate (entrate extra-tributarie) e, in caso di valore negativo, nel Titolo I delle spese (spese correnti).
Nel caso di mark to market positivo è necessario stanziare, tra le spese, un accantonamento per un valore corrispondente alle entrate accertate, con riferimento al quale non è possibile impegnare e pagare. La conseguente economia di bilancio costituisce una quota vincolata del risultato di amministrazione, fino a completa estinzione di tutti i derivati contratti dall’ente, a copertura di eventuali mark to market negativi futuri, e fino a completa estinzione di tutti i debiti coperti da derivati. Infatti, nel caso di estinzione anticipata di uno strumento finanziario derivato, la somma ricevuta dell’ente (cd. mark to market) viene destinata all’estinzione anticipata di altri derivati detenuti dall’ente. In alternativa, il mark to market positivo viene utilizzato dall’ente per estinguere prioritariamente il debito relativo al mutuo o al buono obbligazionario a copertura del quale era stato perfezionato il derivato oggetto di estinzione anticipata.
Qualora, dopo aver estinto tutti i debiti coperti da strumenti finanziari derivati e dopo avere estinto tutti i collegati contrati derivati, residui uno quota positiva di mark to market, quest’ultima è destinata alla riduzione dell’indebitamento generale dell’ente.
Nel caso di estinzione anticipata di derivati da ammortamento (bullet/amortizing) si provvede: