Le cartolarizzazioni sono operazioni finanziarie a valere sui flussi di cassa che ci si attende siano generati da attivi patrimoniali finanziari o non finanziari (principalmente immobiliari). L’operazione è normalmente finanziata attraverso l’emissione di obbligazioni, effettuata da una società finanziaria, in genere creata ad hoc (detta società veicolo o SPV). Ad essa l’amministrazione pubblica, originariamente proprietaria degli attivi (originator), conferisce gli stessi in modo che possano fungere da collaterale all’emissione delle predette obbligazioni. Il controvalore delle emissioni è versato dalla società all’ente pubblico.
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 17, della legge n. 350 del 2003 , le cartolarizzazioni relative a flussi futuri di entrata, a crediti ed a attività finanziarie e non finanziarie costituiscono indebitamento.
Nei casi in cui l’operazione di cartolarizzazione costituisca indebitamento, non essendo qualificata come cessione di attività, l’amministrazione pubblica provvede, in primo luogo, a registrare l’entrata, derivante dal versamento, da parte della società veicolo, del controvalore delle emissioni, tra le accensioni di prestiti. L’accertamento dell’entrata è effettuato a seguito della firma del contratto con la società veicolo ed è imputato all’esercizio nel quale è prevista l’erogazione delle risorse.
Nel corso dell’operazione di cartolarizzazione, e fino al completo esaurimento della stessa, la società veicolo provvede alla cessione a terzi degli attivi o alla riscossione dei crediti oggetto dell’operazione di cartolarizzazione.
La società veicolo comunica all’amministrazione pubblica, attraverso rendicontazioni periodiche, l’ammontare dei proventi della cessione o della riscossione degli attivi, l’importo dei compensi a proprio favore o degli altri oneri erogati a terzi, la spesa sostenuta per il rimborso dei titoli e l’eventuale importo residuo da destinare all’amministrazione pubblica.
Sulla base delle periodiche rendicontazioni della società veicolo, l’amministrazione pubblica contabilizza in bilancio la cessione definitiva delle attività o la riscossione dei crediti al lordo di qualsiasi spesa o onere accessorio, sia della società veicolo che dell’Ente.
La copertura finanziaria delle spese correnti e degli interessi passivi connessi all’operazione di cartolarizzazione deve essere effettuata con le entrate correnti dell’Amministrazione pubblica.
Dal punto di vista contabile tali operazioni sono così registrate:
Alla fine dell’esercizio in cui ha rilevato il debito derivante dalla cartolarizzazione, l’amministrazione pubblica, attraverso le scritture di assestamento della contabilità economico-patrimoniale, riclassifica nello stato patrimoniale le attività oggetto dell’operazione come “Immobili cartolarizzati” o “Crediti cartolarizzati”.