1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
a) sentenze esecutive;
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.
2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse.»;


L ’art. 41 comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanza degli enti territoriali)
.... omissis ....
4. Per il finanziamento di spese di parte corrente, il comma 3 dell’articolo 194 del citato testo unico di cui al decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, si applica limitatamente alla copertura dei debiti fuori bilancio maturati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.»

art. 188, comma 1-quater

In base all’art. 188, comma 1-quater, è vietato agli enti, che presentino un disavanzo di amministrazione emerso dall’ultimo rendiconto approvato ovvero debiti fuori bilancio da riconoscere, “nelle more della variazione di bilancio che dispone la copertura” di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge

 

Corte dei Conti Molise, Sez. giurisdiz., Sent., 11 febbraio 2016, n. 5.
E' connotata da colpa grave e conseguentemente fonte di danno erariale il riconocimento (ai sensi dell'art. 194 lett e del TUEL) di debiti contratti senza il rispetto delle normali procedure di spesa, qualora trattasi di spese relative a beni e/o servizi "assolutamente ordinarie, prevedibili e quindi prive delle caratteristiche dettate dalla normativa per il ricorso alla procedura derogatoria della rigida previsione di cui all'art. 191 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267". Il giudice contabile nella determinazione del danno risarcibile deve tenere conto dell'utilitas comunque acquisita dall'ente locale in relazione ai beni e/o servizi oggetto delle spese ammesse a riconoscimento fuori bilancio


La Procura contabile ha chiamato a rispondere di danno erariale il Consiglieri comunali, il segretario comunale, il responsabile del servizio tecnico e il responsabile dei servizi finanziari, per aver posto in essere una procedura anomala di riconoscimento di debiti fuori bilancio. I giudici contabili, pur convenendo con la Procura attrice, in merito all'acquisizione di beni e servizi di natura ordinaria e tali da non generale problematiche particolari per il loro riconoscimento di debiti fuori bilancio, pur considerando la mancata rilevazione di una puntuale giustificazione di tali spese, infine anche in assenza dell'invio alla Procura di tali debiti fuori bilancio riconosciuti dal Consiglio comunale, riconoscono in ogni caso l'utilità della spesa sostenuta ponendo a carico degli interessati il danno erariale quantificato nella misura del 30% delle somme riconosciute.»»»»»»»»»»»

In tema di spese degli enti locali effettuate senza il rispetto delle condizioni di cui all'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000, il rapporto obbligatorio, ai fini del corrispettivo, si costituisce direttamente con l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione, determinando l'impossibilità di esperire nei confronti del Comune l'azione di arricchimento senza causa, stante il difetto del necessario requisito della sussidiarietà. Il princio è confermato dalla corte di cassazione con sentenza n.23503 / 2015 del 24/09/2015  »»»»»»

CORTE DEI CONTI - SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA  - De/Par ln. 236 /2015 - Ogni spesa può essere effettuata solo in presenza di una regolare assunzione di atto di impegno registrato, e purché vi sia la relativa copertura finanziaria negli stanziamenti di bilancio, diversamente è necessario adottare la delibera di consiglio comunale di riconoscimento del debito fuori bilancio. E cio' anche nel caso di sentenza esecutiva (riconoscibile ai sensi dell'art. 194 del TUEL). Pertanto, non è possibile procedere al pagamento prima della delibera consiliare, in qaunto quest'ultima svolge una duplice funzione: da un lato, giuscontabilistica, per la salvaguardia degli equilibri di bilancio; dall'altro garantista, per l'accertamento delle responsabilità nella fattispecie in esame .

Nel caso della tipologia di debiti fuori bilancio di cui alla lettera a) del primo comma dell’art. 194 del d. lgs. n° 267 del 2000 - sentenza esecutiva  - corre l’obbligo di procedere con tempestività alla convocazione del Consiglio per il riconoscimento del debito, in modo da impedire il maturare di interessi, rivalutazione monetaria ed ulteriori spese legali. Come infatti previsto anche dal punto 103 del principio contabile n.2 cit. “Nel caso di sentenza esecutiva al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l’ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, la convocazione del Consiglio per l’adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente e in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell’ente”.  Diversamente, si potrebbero prospettare evidenti e consequenziali profili di responsabilità, nel caso di tempi di attesa troppo lunghi, in particolare se in prossimità dello scadere ovvero oltre il periodo di salvaguardia previsto per le Pubbliche Amministrazioni (120 giorni) ex art. 14 comma 1, cit..

Per quanto rigurda, invece, la tipologia di debiti fuori bilancio di cui alla lettera e) del primo comma dell’art. 194 del d. lgs. n° 267 del 2000, - acquisto di beni e servizi in violazione della normativa sull'assunzione dell'impegno di spesa - il riconoscimento consiliare del debito ha la funzione di valutare gli “accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza”, con possibili ricadute anche nella materia della responsabilità personale dei contraenti. Dal mancato, formale riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio, nelle fattispecie di cui alla summenzionata lettera e) del primo comma dell’art. 194 del d. lgs. n° 267 del 2000, deriva la conseguenza che il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconosciuta, tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente, che abbia consentito la fornitura in violazione delle norme sull'assunzione degli impegni di spesa, con scissione del rapporto di immedesimazione organica tra agente e Pubblica Amministrazione. »»»»»»

 


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