Contabilità economico-patrimoniale

Il principio contabile applicato n. 3, par. 9.1, contenente le disposizioni per “l’avvio della contabilità economico-patrimoniale da parte degli enti locali” prevede che “i prospetti riguardanti l’inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio dell’esercizio di avvio della nuova contabilità, riclassificati e rivalutati [...] sono oggetto di approvazione del consiglio”;

Ai sensi dell’articolo 3, comma 12, “L'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4, può essere rinviata all'anno 2016, con l'esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78”;

Pertanto che il rendiconto dell’esercizio 2015, redatto con funzione meramente conoscitiva, in conformità allo schema di cui all’allegato 10 previsto dall’articolo 11, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 118/2011, potrà non essere corredato dei nuovi modelli di conto economico e conto patrimoniale. infatti:

  • L’articolo 11, comma 12, prevede che “Nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria. Nel 2015, come prima voce dell'entrata degli schemi di bilancio autorizzatori annuali e pluriennali è inserito il fondo pluriennale vincolato come definito dall'art. 3, comma 4, mentre in spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale”;
  • L’articolo 11, comma 13, prevede che “Il bilancio di previsione e il rendiconto relativi all'esercizio 2015 predisposti secondo gli schemi di cui agli allegati 9 e 10 sono allegati ai corrispondenti documenti contabili aventi natura autorizzatoria. Il rendiconto relativo all'esercizio 2015 predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 10 degli enti che si sono avvalsi della facoltà di cui all'art. 3, comma 12, non comprende il conto economico e lo stato patrimoniale. Al primo rendiconto di affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, è allegato anche lo stato patrimoniale iniziale”;


Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017(articolo 232, comma 2 )