Il risultato contabile di amministrazione costituisce il dato fondamentale di sintesi dell’intera gestione finanziaria dell’Ente, dal momento che ne rappresenta, come detto, il coefficiente necessario (Corte cost. n. 18/2019)
Il risultato di amministrazione alla fine dell’esercizio è costituito dal fondo di cassa esistente al 31 dicembre dell’anno, maggiorato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi, come definito dal rendiconto, che recepisce gli esiti della ricognizione e dell’eventuale riaccertamento di cui al principio 9.1 al netto del fondo pluriennale vincolato risultante alla medesima data.
Con riferimento alla corretta determinazione del fondo di cassa, si rinvia a quanto indicato al riguardo al principio 4.1.
Il risultato di amministrazione è accertato e verificato a seguito dell’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente. Nel risultato di amministrazione sono evidenziati i residui attivi derivanti dall’accertamento di entrate tributarie sulla base della stima effettuata dal Ministero dell’economia e delle finanze – dipartimento delle finanze.DIVIETO DI UTILIZZO
Ai sensi dell'art. 187, comma 3 bis, del predetto T.U., aggiunto dalla lettera h) del comma 1 dell’art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge 7 dicembre 2012 n. 213 l'avanzo di amministrazione non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 (Utilizzo di entrate a specifica destinazione) e 222 (Anticipazioni di tesoreria).
DISTINZIONE AVANZO
IL detto avanzo di amministrazione, ai sensi dell’art. 187, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, è distinto come dal seguente prospetto:
Il risultato di amministrazione è applicabile solo al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, per finanziarie le spese che si prevede di impegnare nel corso di tale esercizio imputate al medesimo esercizio e/o a quelli successivi.
A tal fine il risultato di amministrazione iscritto in entrata del primo esercizio può costituire la copertura del fondo pluriennale vincolato stanziato in spesa, corrispondente al fondo pluriennale iscritto in entrata degli esercizi successivi.
Se nel corso dell'esercizio in cui il fondo pluriennale vincolato è stato stanziato i relativi impegni pluriennali non sono stati formalmente assunti, il fondo pluriennale non risulta costituito e le risorse tornano a costituire il risultato di amministrazione al 31 dicembre, applicabile all'esercizio successivo secondo le modalità previste nel presenta principio.In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto,
che consiste in una previsione ragionevole e prudente del risultato di amministrazione dell’esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.
Nel caso di disavanzo di amministrazione presunto è necessario iscrivere tale posta tra le spese del bilancio di previsione e, a seguito dell’approvazione del rendiconto, variare tale importo, al fine di iscrivere l’importo del disavanzo definitivamente accertato.
Nei casi espressamente previsti dalla legge è possibile ripartire il disavanzo tra più esercizi.Non è conforme ai precetti dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva, attraverso l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente (sentenza n. 70/2012 della Corte costituzionale).
Utilizzo quota libera
La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell’approvazione del rendiconto, per le finalità sopra indicate e secondo le priorità di seguito indicate in ordine di priorità:
Pertanto, l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione è prioritariamente destinato per la copertura dei debiti fuori bilancio ed alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e della sana e corretta gestione finanziaria dell’ente.
Fermo restando che il bilancio di previsione deve essere approvato in equilibrio, senza utilizzare l’avanzo libero di cui alla lettera b), nel caso in cui il bilancio è approvato:
- successivamente all’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente,
- dopo le scadenze previste dal regolamento e dalla legge per la verifica degli equilibri di bilancio
- risulta in modo inequivocabile che non sia possibile approvare il bilancio in equilibrio,
contestualmente alle procedure di approvazione del bilancio devono essere assunti i provvedimenti di cui all’articolo 50, comma 2, del DLgs 118/2011 (per le regioni), e adottate le procedure dell’articolo 193 del TUEL di controllo a salvaguardia degli equilibri per gli enti locali . Pertanto, l’avanzo libero di cui alla lettera b), può essere utilizzato solo nell’ambito dei provvedimenti di cui all’articolo 50, comma 2, del DLgs 118/2011 (per le regioni), e delle procedure dell’articolo 193 di controllo a salvaguardia degli equilibri (per gli enti locali) .
Resta salva la possibilità di impiegare l’eventuale quota del risultato di amministrazione “svincolata”, sulla base della determinazione dell’ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell’esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.
Utilizzo quota accantonate
Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati.
Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo, in occasione della prima rendicontazione dei risultati successiva alla liberazione del vincolo.
Nel corso dell'esercizio provvisorio, l'utilizzo delle quote accantonate del risultato presunto è di competenza della Giunta, richiede il parere dell'organo di revisione, ed è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente.
L’utilizzo della quota accantonata per i crediti di dubbia esigibilità è effettuato a seguito della cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il risultato di amministrazione.
Con il bilancio di previsione o, nel corso dell’esercizio con provvedimento di variazione al bilancio, è sempre consentito l’utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione risultanti dall’ultimo consuntivo approvato.
L’utilizzo delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione è consentito anche nel corso dell’esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente.
A tal fine, la Giunta, dopo avere acquisito il parere dell’organo di revisione, delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione vincolato o accantonato determinato, sulla base di dati di pre-consuntivo dell’esercizio precedente, secondo le modalità previste dal presente principio.
Nel corso dell’esercizio provvisorio, se il prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto evidenzi un disavanzo di amministrazione (lettera D) della sezione 2 del prospetto), non è possibile proseguire la gestione secondo le regole dell’esercizio provvisorio. E’ necessario che l’ente proceda all’immediata approvazione del bilancio di previsione, iscrivendo tra le spese il disavanzo. Nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione, la gestione prosegue secondo le regole della gestione provvisoria.
In occasione dell’approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di bilancio, è consentito l’utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati, e dalle somme accantonate risultanti dall’ultimo consuntivo approvato, secondo le modalità di seguito riportate.Fino all'approvazione del rendiconto 2015, gli enti possono utilizzare solo le quote accantonate del risultato di amministrazione in occasione del riaccertamento straordinario o del rendiconto 2014 (per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione). Non possono invece essere utilizzati anticipatamente gli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio 2015, per i quali occorre aspettare l'approvazione del rendiconto.
Utilizzo anticipato delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto
Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l’immediato utilizzo della quota vincolata dell’avanzo di amministrazione presunto, entro il 31 gennaio dell’esercizio cui il bilancio si riferisce, si provvede all’approvazione, con delibera di Giunta, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate.
Se tale prospetto evidenzia una quota vincolata del risultato di amministrazione inferiore rispetto a quella applicata al bilancio, si provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l’impiego del risultato di amministrazione vincolato.
In assenza dell’aggiornamento del prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto, si provvede immediatamente alla variazione di bilancio che elimina l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione.
Variazioni che applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione in attesa dell’approvazione del consuntivo
Le eventuali variazioni di bilancio che, in attesa dell’approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, possono essere effettuate solo dopo l’approvazione da parte della Giunta del prospetto aggiornato del risultato di amministrazioni presunto.
Le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa vincolate derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario.Utilizzo degli accantonamenti effettuati nel corso dell’esercizio precedente in attesa dell’approvazione del consuntivo
Con provvedimento di variazione al bilancio effettuato prima dell’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio precedente, è consentito l’utilizzo degli accantonamenti effettuati nel corso dell’esercizio precedente, se la verifica prevista per l’utilizzo anticipato delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto e l’aggiornamento dell’allegato al bilancio di previsione di cui all’articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modificazioni e integrazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell’esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate. In altri termini, occorre predisporre un preconsuntivo e riapprovare il prospetto del risultato di amministrazione presunto, già allegato al bilancio di previsione.
In ogni caso il risultato di amministrazione non può mai essere considerato una somma “certa”, in quanto esso si compone di poste che presentano un margine di aleatorietà riguardo alla possibile sovrastima dei residui attivi e alla sottostima dei residui passivi.
Considerato che una quota del risultato di amministrazione, di importo corrispondente a quello dei residui attivi di dubbia e difficile esazione, è destinato a dare copertura alla cancellazione dei crediti, l’accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità costituisce lo strumento per rendere meno “incerto” il risultato di amministrazione.L’accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità è effettuato per l’ importo complessivo determinato nel prospetto concernente il fondo crediti, allegato al rendiconto (che distingue la parte corrente dalla parte in conto capitale).
Per le regioni, l’importo del disavanzo di cui alla lettera A) risultante dal prospetto riguardante il risultato di amministrazione, di importo pari o inferiore al debito autorizzato e non contratto, è recuperato con il ricorso al debito, stanziando in entrata la corrispondente entrata da accensione di prestiti, che sarà oggetto di accertamento in presenza di effettive esigenze di cassa. Invece, l’eventuale disavanzo determinato a seguito dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, per le quote vincolate o per quelle destinate agli investimenti, costituisce un debito derivante dalla gestione, che deve essere applicato al bilancio di previsione in corso di gestione, come disavanzo da ripianare secondo le modalità previste dall’ordinamento contabile, salvo l’accantonamento per i residui perenti in conto capitale che può essere finanziato dal debito autorizzato e non contratto (fino al 31 dicembre 2015).
Nel bilancio, per il recupero della quota del disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto, è possibile utilizzare una voce distinta rispetto all’ordinario disavanzo da recuperare, denominata “Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto”, da iscrivere nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese .
Utilizzo quote destinate agli investimenti
La quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell’approvazione del rendiconto. Negli allegati al bilancio di previsione e al rendiconto riguardanti il risultato di amministrazione, non si provvede all’indicazione della destinazione agli investimenti delle entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, per l’importo dell’accantonamento, sino all’effettiva riscossione delle stesse.