Anticipazione di tesoreria
«Art. 222 TUEL - Anticipazioni di tesoreria
1. Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni ai primi tre titoli di entrata del bilancio e per le comunità montane ai primi due titoli.
2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all'articolo 210.»
L’art. 2, comma 3-bis, del decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, ha elevato da tre a cinque dodicesimi il limite di cui al comma 1 dell’art. 222 sopra citato;
Il comma n. 738 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, ha protratto sino alla data del 31 dicembre 2016 l’innalzamento fino a cinque dodicesimi del limite in parola;
L’avanzo di amministrazione non vincolato
non potrà essere applicato nel caso in cui l’Ente dovesse utilizzare le somme a specifica destinazione per il finanziamento delle spese correnti o dovesse attivare l’anticipazione di tesoreria, fatto salvo il suo utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all’art. 193 ( comma 3-bis dell’art. 187 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
Contabilizzazione Anticipazione di tesoreria (all 4-2 (3.26))
Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell’ente sono contabilizzate nel titolo istituito appositamente per tale tipologia di entrate che, ai sensi dell’articolo all’art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell’ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell’ente e destinate ad essere chiuse entro l’esercizio.
Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l’ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all’ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.
Le entrate derivanti dalle anticipazioni di tesoreria e le corrispondenti spese riguardanti la chiusura delle anticipazioni di tesoreria sono contabilizzate nel rispetto del principio contabile generale n. 4, dell’integrità, per il quale le entrate e le spese devono essere registrate per il loro intero importo, al lordo delle correlate spese e entrate.
Al fine di consentire la contabilizzazione al lordo, il principio contabile generale della competenza finanziaria n. 16, prevede che gli stanziamenti riguardanti i rimborsi delle anticipazioni erogate dal tesoriere non hanno carattere autorizzatorio.
Nel rendiconto generale è possibile esporre il saldo al 31 dicembre dell’anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi.
In allegato si dà conto di tutte le movimentazioni effettuate nel corso dell’esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l’anticipazione evidenziando l’utilizzo medio e l’utilizzo massimo dell’anticipazione nel corso dell’anno. La conciliazione del consuntivo con il conto del tesoriere è effettuata tenendo conto delle risultanze del consuntivo e dell’allegato.
Utilizzo in termini di cassa di entrate a specifica destinazione
«Art. 195 - Utilizzo di entrate a specifica destinazione
1. Gli enti locali, ad eccezione degli enti in stato di dissesto finanziario sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma 3, possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222.
2. L'utilizzo di somme a specifica destinazione presuppone l'adozione della deliberazione della giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222, comma 1, e viene deliberato in termini generali all'inizio di ciascun esercizio ed è attivato dal tesoriere su specifiche richieste del servizio finanziario dell'ente.
3. Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2, vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti.
4. Gli enti locali che hanno deliberato alienazioni del patrimonio ai sensi dell'articolo 193 possono, nelle more del perfezionamento di tali atti, utilizzare in termini di cassa le somme a specifica destinazione, fatta eccezione per i trasferimenti di enti del settore pubblico allargato e del ricavato dei mutui e dei prestiti, con obbligo di reintegrare le somme vincolate con il ricavato delle alienazioni.
L’avanzo di amministrazione non vincolato
non potrà essere applicato nel caso in cui l’Ente dovesse utilizzare le somme a specifica destinazione per il finanziamento delle spese correnti o dovesse attivare l’anticipazione di tesoreria, fatto salvo il suo utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all’art. 193 ( comma 3-bis dell’art. 187 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
GIACENZA DI CASSA VINCOLATA
Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, al par. 10, introduce come nuovo adempimento a partire dall’esercizio 2015 la determinazione della giacenza vincolata al 1/01/2015
“l’utilizzo degli incassi vincolati per il pagamento di spese correnti non vincolate determina la formazione di “carte contabili” di entrata e di spesa, che il tesoriere trasmette a SIOPE utilizzando gli appositi codici provvisori, previsti a tal fine”;
A seguito della comunicazione da parte del tesoriere dei sospesi in attesa di regolarizzazione, l’ente effettua la seguente operazione, con periodicità almeno mensile, entro dieci giorni dalla fine di ciascun mese:
Queste operazioni sono tracciate mediante “carte contabili” in attesa di regolarizzazione e successivi impegni e mandati di pagamento e corrispondenti reversali di incasso da parte dell’ente;
IL nuovo principio contabile, dà evidenza ai movimenti di utilizzo e di reintegro dei fondi vincolati utilizzati per far fronte a momentanee crisi di liquidità della cassa libera e presuppone la corretta determinazione della parte libera e della parte vincolata della liquidità dell’ente, nonché dell’allineamento tra il cd. fondo contabile o di diritto (risultante dalle scritture dell’ente) e il cd. fondo di cassa o di fatto (risultante dalle scritture della banca);
Il par. 10.6 del principio contabile sopraccitato, come modificato dall’art. 2, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 126/2014, stabilisce che la riconciliazione tra il fondo contabile e il fondo di cassa, nella componente libera e vincolata, deve essere effettuata dopo l’approvazione del rendiconto della gestione 2014, mediante comunicazione dell’importo definitivo delle riscossioni vincolate risultanti dal consuntivo, e che “a tal fine l’ente emette i titoli necessari per vincolare (attingendo alle risorse libere) o liberare le risorse necessarie per adeguare il saldo alla data della comunicazione, tenendo conto dell’importo definitivo della cassa vincolata al 1° gnnaio 2015”;
10 La contabilizzazione dell’utilizzo degli incassi vincolati degli enti locali
10.1 Quadro normativo
La riforma contabile prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non ha modificato la disciplina degli incassi vincolati degli enti locali.
Pertanto, gli enti locali, ai sensi di quanto previsto:
L’unica novità, introdotta dalla riforma contabile degli enti territoriali, è costituita dall’obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2015, di contabilizzare nelle scritture finanziarie i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all'articolo 180, comma 3, lettera d) secondo le modalità indicate nel presente principio applicato (art. 195, comma 1, ultimo periodo, del TUEL integrato dal decreto correttivo del decreto legislativo n.118/2011).
Conseguentemente:
10.2 Registrazione dell’utilizzo di incassi vincolati per esigenze correnti
Nel corso della gestione, in considerazione della natura libera o vincolata degli incassi e pagamenti, indicata a cura dell’ente, nei titoli di incasso e di pagamento ai sensi degli articoli 180, comma 3, lettera d), e 185, comma 2, lettera i), del TUEL, il tesoriere distingue la liquidità dell’ente in parte libera e parte vincolata.
In caso di crisi di insufficienza dei fondi liberi, nel rispetto dei limiti previsti dall’articolo 195 del TUEL, il tesoriere provvede automaticamente all’utilizzo delle risorse vincolate per il pagamento di spese correnti disposte dall’ente.
Nel caso di incassi vincolati esclusi dall’obbligo di versamento nella contabilità speciale di tesoreria unica, si provvede all’utilizzo prioritario di tali disponibilità. Logicamente, si provvede prioritariamente al reintegro delle entrate vincolate giacenti presso la tesoreria statale.
L’utilizzo degli incassi vincolati per il pagamento di spese correnti non vincolate determina la formazione di “carte contabili” di entrata e di spesa, che il tesoriere trasmette a SIOPE utilizzando gli appositi codici provvisori, previsti a tal fine (“Pagamenti da regolarizzare per utilizzo di incassi vincolati ai sensi dell’art. 195 del TUEL” e “Incassi da regolarizzare per destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell’art. 195 del TUEL”).
A seguito della comunicazione dei sospesi in attesa di regolarizzazione, l’ente effettua la seguente operazione, con periodicità almeno mensile, entro 10 giorni dalla fine di ciascun mese:
A seguito dell’utilizzo degli incassi vincolati per il pagamento delle spese correnti, tutte le disponibilità libere giacenti nel conto intestato all’ente alla fine di ogni giornata di lavoro devono essere destinate al reintegro delle risorse vincolate, fino al loro completo reintegro.
Il reintegro delle risorse vincolate effettuato dal tesoriere genera dei sospesi di entrata e di spesa, trasmessi al SIOPE utilizzando gli appositi codici provvisori, previsti a tal fine (“Pagamenti da regolarizzare per destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell’art. 195 del TUEL” e “Incassi da regolarizzare per reintegro incassi vincolati ai sensi dell’art. 195 del TUEL”).
I sospesi riguardanti il reintegro degli incassi vincolati devono essere regolarizzati dall’ente entro le stesse scadenze indicate per la regolarizzazione dei sospesi riguardanti l’utilizzo degli incassi vincolati. A tal fine, sulla base delle comunicazioni dei sospesi trasmesse dal tesoriere, l’ente:
10.3 Entrate vincolate depositate in conti diversi da quello di gestione di tesoreria
L’utilizzo degli incassi vincolati per il pagamento di spese correnti ai sensi dell’art. 195 del TUEL non può essere automaticamente disposto dal tesoriere se gli incassi vincolati, in quanto non soggetti all’obbligo di versamento nelle contabilità speciali di tesoreria unica, sono depositati in un conto corrente o di deposito distinto dal conto di gestione di tesoreria, o temporaneamente investiti.
In tali casi, in presenza di carenza di disponibilità nella cassa libera, è solo l’ente che può disporre il trasferimento degli incassi vincolati dagli altri conti correnti bancari o di deposito al conto di gestione di tesoreria. Una volta che le somme sono rientrate nel conto di gestione di tesoreria, il tesoriere provvede automaticamente all’utilizzo delle risorse vincolate per il pagamento di spese correnti disposte dall’ente.
A seguito dell’ordine di trasferimento di tali fondi, l’ente provvede alle seguenti scritture finanziarie:
A seguito del reintegro delle risorse vincolate effettuato in automatico dal tesoriere, sulla base delle comunicazioni dei sospesi trasmesse sempre dal tesoriere, l’ente:
Il mancato utilizzo degli incassi vincolati per il pagamento delle spese correnti ai sensi dell’articolo 195 del TUEL comporta l’attivazione dell’anticipazione di tesoreria e, conseguentemente, la relativa spesa per interessi passivi.
E’ pertanto necessaria, da parte degli enti, la massima attenzione nella gestione della propria liquidità, compresa quella temporaneamente depositata presso altri conti correnti e di depositi, al fine di evitare che l’ente vada in anticipazione quando dispone di risorse liquide e la relativa spesa per interessi.
10.4 Gestione degli incassi in attesa di regolarizzazione
Nel corso dell’esercizio, sulla base del flag attribuito agli ordinativi di incasso e di pagamento ai sensi degli articoli. 180, comma 3, lettera d), e 185, comma 2, lettera i), del TUEL, sia l’ente che il tesoriere sono in condizione di determinare il saldo di cassa libero e il saldo di cassa vincolato.
La presenza di rilevanti importi di incassi in attesa di regolarizzazione da parte dell’ente, rende incerta la distinzione delle giacenze liquide tra fondi liberi e fondi vincolati.
Nelle more della regolarizzazione, tale incertezza non rileva se l’ente dispone di fondi liberi certi (derivanti da incassi regolarizzati) a valere dei quali è possibile effettuare pagamenti.
In ogni caso, il tesoriere considera “liberi” gli incassi in attesa di regolarizzazione li utilizza per i pagamenti non vincolati, in caso di insufficienza di fondi liberi derivanti da incassi già regolarizzati.
A seguito della regolarizzazione dei sospesi riguardanti entrate vincolate, può risultare che tali risorse sono già state utilizzate per il pagamento di spese non vincolate. In tal caso il tesoriere registra l’utilizzo di tali risorse con la conseguente formazione delle carte contabili destinate ad essere regolarizzate dall’ente e l’obbligo di ricostituire le giacenze vincolate a valere di tutte le giacenze riscosse dall’ente.
10.5 La classificazione contabile delle operazioni nel bilancio
Al fine di consentire la registrazione contabile dell’utilizzo di incassi vincolati ai sensi dell’art. 195 del TUEL, il piano dei conti finanziario prevede che tali operazioni sono registrate tra le “altre entrate per partite di giro”:
Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali |
E.9.01.99.06.000 |
Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell’art. 195 del TUEL |
E.9.01.99.06.001 |
Reintegro incassi vincolati ai sensi dell’art. 195 del TUEL |
E.9.01.99.06.002 |
tra le “altre uscite per partite di giro”:
Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali |
U.7.01.99.06.000 |
Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell’art. 195 del TUEL |
U.7.01.99.06.001 |
Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell’art. 195 del TUEL |
U.7.01.99.06.002 |
Trattando si entrate e spese registrate nelle partite di giro, gli stanziamenti riguardanti tali operazioni non svolgono la funzione di vincolo della spesa.
10.6 La determinazione della giacenza vincolata al 1° gennaio 2015
All’avvio dell’esercizio 2015, contestualmente alla trasmissione del bilancio di previsione o, in caso di esercizio provvisorio, contestualmente alla trasmissione del bilancio provvisorio da gestire e dell’elenco dei residui, gli enti locali comunicano formalmente al proprio tesoriere l’importo degli incassi vincolati alla data del 31 dicembre 2014.
L’importo della cassa vincolata alla data del 1 gennaio 2015 è definito con determinazione del responsabile finanziario, per un importo non inferiore a quello risultante al tesoriere e all’ente alla data del 31 dicembre 2014, determinato, dalla differenza tra i residui tecnici al 31 dicembre 2014 e i residui attivi riguardanti entrate vincolate alla medesima data.
Per gli enti locali che hanno partecipato alla sperimentazione prevista dal decreto legislativo n. 118 del 2011 che non hanno più gli impegni tecnici, si deve fare riferimento alla differenza tra i residui attivi riguardanti entrate vincolate al 31 dicembre 2014 e la sommatoria del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre 2014 relativo a capitoli vincolati con i residui passivi relativi a capitoli vincolati.
Trattandosi di un dato presunto, a seguito dell’approvazione del rendiconto della gestione 2014, l’ente comunica al proprio tesoriere l’importo definitivo delle riscossioni vincolate risultanti dal consuntivo.
A tal fine l’ente emette i titoli necessari per vincolare (attingendo alle risorse libere) o liberare le risorse necessarie per adeguare il saldo alla data della comunicazione, tenendo conto dell’importo definitivo della cassa vincolata al 1° gennaio 2015.
10.7 Spese vincolate pagate prima del correlato incasso.
Nel caso in cui una spesa sia pagata anticipatamente rispetto all’incasso della correlata entrata vincolata, il mandato di pagamento non riporta l’indicazione di cui all’articolo 185, comma 2, lettera i), del TUEL, concernente il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti, in quanto la spesa non è effettuata a valere di incassi vincolati.
Di conseguenza, l’ordinativo di incasso concernente l’entrata correlata incassata successivamente al correlato pagamento, non riporta l’indicazione di cui all’articolo 180, comma 3, lettera d), del TUEL, concernente gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti, in quanto, essendo il vincolo già stato rispettato, gli incassi non sono vincolati alla realizzazione di una specifica spesa .
10.8 Utilizzo risorse vincolate al 31 dicembre
In sede di predisposizione del rendiconto, a seguito della comunicazione dei sospesi riguardanti l’utilizzo e il reintegro della cassa vincolata per le spese correnti da parte del tesoriere alla data del 31 dicembre dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce, l’ente effettua le consuete registrazioni contabili riferite alla data del 31 dicembre. Nel caso di utilizzo di cassa vincolata non completamente reintegrata alla data del 31 dicembre, per l’importo non ancora reintegrato, si accerta l’entrata da “Reintegro incassi vincolati ai sensi dell’art. 195 del TUEL” e si impegna la spesa per “Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell’art. 195 del TUEL”.
La Sezione ha chiarito al riguardo che soltanto le entrate vincolate a destinazione specifica, individuate dall’art. 180, comma 3, lett. d) del TUEL sono soggette a vincolo di cassa e non è ammissibile stabilire vincoli sulla cassa ulteriori rispetto a quelli imposti dalla legge, che ha delineato un sistema compiuto ed armonico: diversamente verrebbe ad essere inficiato il principio di universalità e integrità del bilancio.
Le entrate destinate agli investimenti che hanno un vincolo di destinazione confluiscono nella cassa generale, ma a fine esercizio deve essere mantenuto il vincolo, assicurandone la conservazione nei fondi destinati agli investimenti evidenziati nell’avanzo di amministrazione. Detta quota “destinata” del risultato d’amministrazione, a differenza della quota “vincolata”, è utilizzabile con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto.
Peraltro vincoli specifici ulteriori possono essere apposti dall’Amministrazione, senza incidere sulla cassa ed entro limiti ben circoscritti, con riferimento ad entrate straordinarie non ricorrenti. In proposito la Sezione delle autonomie, nella richiamata del. n. 31/2015 ha chiarito che “quando si tratta di risorse proprie dell’ente ulteriori vincoli sono presi in considerazione solo con riferimento alla gestione di competenza, con particolare riferimento alla costituzione della quota vincolata del risultato di amministrazione.
L’art. 187, comma 3 ter, TUEL (e, conformemente, il principio contabile applicato sulla contabilità finanziaria), in proposito, oltre alla casistica di cui al ripetuto art. 180, co.3, lett. d), aggiunge le risorse derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, “accertate e riscosse cui l’ amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione”. L’origine propria delle risorse, e, in questo caso, anche la reversibilità della decisione sulla destinazione, ha fatto escludere l’applicazione del vincolo di cassa a questa peculiare fattispecie (tra l’altro soggetta anche a particolari presupposti: “solo se l’ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell’esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio, compresi quelli di cui all’articolo 193”).
In sostanza non è ammissibile stabilire vincoli sulla cassa ulteriori rispetto a quelli imposti dal legislatore; le entrate destinate agli investimenti hanno un vincolo di destinazione implicito, tuttavia confluiscono nella cassa generale. A fine esercizio il vincolo deve essere conservato, perché le entrate in conto capitale, senza specifica destinazione, non spese, vanno iscritte nei fondi destinati agli investimenti evidenziati nell’avanzo di amministrazione e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L’unica ulteriore possibilità di apporre un vincolo è quella descritta dal richiamato art. 187, comma 3-ter del TUEL, che non incide, però, sulla gestione di cassa.
Individuazione dell’organo comunale competente ad attribuire a entrate libere o destinate uno specifico vincolo di destinazione.
Fermo restando quanto precisato nel punto precedente circa i limiti previsti per l’apposizione di vincoli di destinazione specifici, si evidenzia che detti vincoli sono finalizzati a dare maggior garanzia della realizzazione di interventi ritenuti prioritari dall’Amministrazione locale.
In tali termini deve ritenersi che si tratti di attività che ricade sulla programmazione e che incide sul bilancio di previsione e sul rendiconto della gestione, la cui approvazione è di competenza del Consiglio. L’apposizione di vincoli specifici ai sensi dell’art. 187, comma 3-ter rientra, quindi, tra le attribuzioni dell’organo consiliare previste dall’art. 42, comma 2, lett. b) del TUEL.
3.2 Si chiede, poi, se per l’apposizione del vincolo di destinazione specifica sia sufficiente l’approvazione del bilancio oppure occorra un atto autonomo di finalizzazione.
Per la peculiarità della fattispecie si deve ritenere che occorra un’esplicita specifica deliberazione, rispetto alla quale il bilancio dovrà essere coerente. Si tratta comunque di determinazioni che hanno la loro sede naturale negli atti che compongono il ciclo di bilancio nell’ambito dei quali è possibile dare specifica evidenza alla determinazione di assegnare vincoli di destinazione a particolari entrate riferibili alle categorie per le quali la legge ne ammette la facoltà.
L’esito di tali procedure, che possono investire la fase di programmazione prodromica all’approvazione del bilancio di previsione e le variazioni di bilancio, ha evidenza in sede di rendicontazione attraverso la determinazione dei fondi vincolati che compongono l’avanzo.