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DECRETO MILLEPROROGHE- D.L. 29-12-2011 n. 216 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative ( Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2011, n. 302) NOVITA' CONTABILITA' ENTI LOCALI:

ARGOMENTO

DL 26 DICEMBRE 2011, N. 216 – NOVITA’ PER GLI ENTI LOCALI

Proroga dei termini in materia di lavoro relativi ad alcuni interventi in materia di ammortizzatori sociali –
(art.6 c.2)

Prorogata al 31 dicembre 2012, la possibilità di effettuare prestazioni di natura accessoria in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da parte di percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (art. 70 D.Lgs. n. 276/2003).

Proroga di termini in materia ambientale
(Art 13)

L’art. 6 del DL 78/2010 riguardante la “Riduzione dei costi degli apparati amministrativi” non si applica fino al 31 dicembre 2012 ai Presidenti degli Enti parco di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.
Prorogato al 31 dicembre 2012  il termine entro il quale  sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  e successive modificazioni (Ato rifiuti e Ato acqua). Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo.
Prorogato al 2 aprile 2012 il termine di entrata in vigore del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
Prorogato al 2 luglio 2012 il termine di esclusione dall’obbligo di iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), per gli imprenditori agricoli che producono e trasportano ad una piattaforma di conferimento, oppure conferiscono ad un circuito organizzato di raccolta, i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario. Sono considerati occasionali e saltuari:
a)  i trasporti di rifiuti pericolosi ad una piattaforma di conferimento, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l’anno per quantitativi non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l’anno;
b)  i conferimenti, anche in un’unica soluzione, di rifiuti ad un circuito organizzato di raccolta per quantitativi non eccedenti i cento chilogrammi o cento litri all’anno.

Proroga di termini in materia ambientale
(Art 13)

Prorogato  al 30 giugno 2012 il termine per l’emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata Stato-Regioni, contenenti urgenti disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia.
Con il suddetto decreto verranno, altresì, definiti gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi.
Gestione dei rifiuti in Regione Campania. In merito alla disciplina della gestione dei rifiuti in Regione Campania viene prorogato al 31 dicembre 2012 la fase transitoria in base alla quale, le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata possono continuare ad essere gestite secondo le attuali modalità e forme procedimentali dai comuni. Tali funzioni, attribuite alle Province dal Decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania sono infatti strettamente connesse anche a quelle in materia tariffaria del servizio integrato di gestione dei rifiuti, che, per mezzo dell’istituzione del nuovo tributo comunale unico sui “Rifiuti e Servizi” previsto all’art. 14 del D.L. n. 201/2011, ritornano ad essere incardinate in capo ai Comuni.
Rifiuti pericolosi. Prorogata al 31 dicembre 2012, la deroga per l’immissione in discarica dei rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) > 13. 000 kJ/kg a ad eccezione dei rifiuti provenienti dalla frantumazione degli autoveicoli a fine vita e dei rottami ferrosi per i quali sono autorizzate discariche monodedicate che possono continuare ad operare nei limiti delle capacità autorizzate (D.Lgs. 13-1-2003 n. 36).
Proroga al 31 dicembre 2010 del  termine riferito al decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161 recante attuazione della direttiva 2004/42/CE, per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all’uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria e successive modificazioni.

Proroga di termini in materia di amministrazione dell'interno
(art.15 C. 3, 4, 5, 6)

 

Proroga del termine in materia di poteri sostitutivi in caso di mancata approvazione del bilancio di previsione degli enti locali. Prorogato per l’anno 2012, l’attribuzione al Prefetto – in attesa della completa attuazione del Titolo V della Costituzione – del potere d’impulso e di quello sostitutivo in caso di inadempimento degli enti locali agli obblighi fondamentali di approvazione del bilancio di previsione e dei provvedimenti necessari al riequilibrio di bilancio. La norma, introdotta dall’articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, è stata successivamente prorogata e, da ultimo, per l’anno 2011, in virtù della previsione del comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge 29/12/2010, n. 225, dal citato D.P.C.M.

 

Inserimento delle impronte digitali sulla carta d’identità cartacea. Prorogato al 31 dicembre 2012 di quanto previsto dall’articolo 3 del R.D. n. 773/1931 ( T.U.L.P.S.) in base al quale  le carte di identità  devono essere munite della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si
riferiscono.

Proroga del termine in materia di contributi a favore dell’agenzia autonoma per la gestione dei segretari comunali e provinciali.  Il termine previsto per la soppressione del contributo a carico delle amministrazioni provinciali e dei comuni ed in favore della soppressa Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali è prorogato di 180 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto milleproroge.  L’articolo 7, comma 31-sexies, primo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010 ha previsto che il contributo a carico delle amministrazioni provinciali e dei comuni ed in favore della soppressa Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali fosse soppresso dal 1 gennaio 2011 e che dalla stessa data venissero corrispondentemente ridotti i contributi ordinari delle amministrazioni provinciali e dei comuni per essere destinati alla copertura degli oneri derivanti dal trasferimento al Ministero dell’Interno delle risorse strumentali e del personale in servizio presso la predetta Agenzia, sulla base di criteri da definire con decreto del Ministro dell’Interno – di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l’innovazione, sentita la Conferenza stato-città ed autonomie locali – da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 30 luglio 2010, n.122.
Considerato che il citato trasferimento di risorse, già di per sé complesso, non è stato ancora
realizzato per le ulteriori difficoltà derivanti dall’anticipazione del federalismo fiscale al 2011, si rende necessario prevedere una proroga per la realizzazione dei suddetti adempimenti, al fine di
evitare una dannosa interruzione nella gestione amministrativa dei segretari comunali e provinciali e consentire il definitivo trasferimento al Ministero dell’Interno delle funzioni già svolte
dall’Agenzia.

Nuove Province. E' prorogato al 31 dicembre 2012 sino al completamento degli interventi e comunque sino al 31 dicembre 2011 il termine, fissato al 31 dicembre 2009 dall'articolo 6-bis del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, per il mantenimento delle risorse finanziarie rese disponibili dalle leggi 11 giugno 2004, nn. 146, 147 e 148, per l'istituzione degli uffici periferici dello Stato ed assegnate alle contabilità speciali, intestate ai commissari delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani e trasferite ai prefetti incaricati di completare gli interventi relativi all'istituzione degli uffici periferici dello Stato nelle stesse province.

Proroga dei termini per l'emanazione di provvedimenti in materia di adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili
(art. 19)

Prorogati al 31 dicembre 2012 i termini concernenti:
1) L’adozione dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, per definire:
a)  le voci del piano dei conti ed il contenuto di ciascuna voce;
b)  la revisione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, tenendo conto anche di quanto previsto dal titolo III del presente decreto;
c)  i principi contabili riguardanti i comuni criteri di contabilizzazione, cui è allegato un nomenclatore contenente le definizioni degli istituti contabili e le procedure finanziarie per ciascun comparto suddiviso per tipologia di enti, al quale si conformano i relativi regolamenti di contabilità (art. 4, comma 3 del D.lgs. 31 maggio 2011, n. 91).

2) L’adozione del decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, concernente la Definizione della transazione elementare e sua codificazione di cui all’art. 8 del D.Lgs. 91/2011, la cui entrata in vigore è prevista a partire dall'esercizio finanziario 2014 (art. 8, comma 7 del D.lgs. 31 maggio 2011, n. 91)
.
3) L’adozione del decreto, concernente la Criteri per la specificazione e classificazione delle spese di cui all’art. 11 del D.Lgs. 91/2011 con riferimento alla lett. a) dello stesso articolo riguardante la rappresentazione nei documenti di bilancio previsionali e consuntivi delle missioni, definite in base allo scopo istituzionale dell'amministrazione pubblica, come individuato dalla legge e dallo statuto, in modo da fornire la rappresentazione delle singole funzioni politico-istituzionali perseguite con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili (art. 11, comma 3 del D.lgs. 31 maggio 2011, n. 91)

4) L’adozione da parte delle amministrazioni pubbliche di una specifica regolamentazione interna adeguando, ove necessario, i regolamenti di amministrazione e contabilità (art. 11, comma 4 del D.lgs. 31 maggio 2011, n. 91)

5) L’adozione del decreto riguardante la  Classificazione delle spese del bilancio degli organismi qualificati come unità locali di amministrazioni pubbliche di cui all’art. 12 del D.Lgs. 91/2011

6) L’adozione del decreto  riguardante la  codifica con criteri uniformi dei provvedimenti di spesa assunti nella fase di gestione del bilancio di cui all’art. 14 del D.Lgs. 91/2011.
7) L’adozione del decreto   riguardante i criteri e le modalità di predisposizione del  budget economico  delle società e degli altri enti ed organismi tenuti al regime di contabilità civilistica al fine di assicurare la raccordabilità con gli analoghi documenti previsionali predisposti dalle amministrazioni pubbliche che adottano la contabilità finanziaria  (art. 16, comma 2 del D.lgs. 31 maggio 2011, n. 91)
8) L’adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati riguardante l’individuazione di uno schema tipo di bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società partecipate ed altri organismi controllati (art. 18, comma 1 del D.lgs. 31 maggio 2011, n. 91)
9) L’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  riguardante la definizione delle linee guida generali per l'individuazione di criteri e metodologie per la costruzione di un sistema di indicatori, ai fini della misurazione dei risultati attesi dai programmi di bilancio (art. 23, comma 1 del D.lgs. 31 maggio 2011, n. 91)
10) L’adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che, al fine di valutare gli effetti derivanti da un avvicinamento tra contabilità finanziaria e contabilità economico-patrimoniale, disciplina, a partire dal 2013, una attività di sperimentazione della durata di due esercizi finanziari, avente ad oggetto la tenuta della contabilità finanziaria sulla base di una nuova configurazione del principio della competenza finanziaria, secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, che danno luogo a entrate e spese per l'ente di riferimento, sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza, ferma restando, nel caso di attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, la necessità di predisporre la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento. Le amministrazioni interessate alla sperimentazione sono individuate anche tenendo conto della opportunità di verificarne, in particolare, gli effetti sulle spese in conto capitale. Al termine del primo esercizio finanziario in cui ha avuto luogo la sperimentazione e, successivamente, ogni sei mesi, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione sui relativi risultati.  In considerazione degli esiti della sperimentazione, è valutata la possibilità di estendere alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 91/2011, la tenuta di una contabilità finanziaria sulla base del principio di competenza finanziaria come configurato dal comma 1.

Conservazione somme iscritte nel conto della competenza e dei residui per l'anno 2011 sul Fondo per il 5 mille del gettito IRPEF
(art. 20)

Le somme iscritte in bilancio in conto competenza e nel conto dei residui nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» e del programma «Fondi da assegnare», capitolo n. 3094, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2011, non impegnate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire per l'anno 2012, tra i pertinenti capitoli delle amministrazioni interessate, le somme conservate nel conto dei residui del predetto Fondo. Tali fondi, relativi alle scelte dei contribuenti per la quota del 5 per mille dell’IRPEF effettuate con le dichiarazioni dei redditi presentate nel 2010 per il periodo d’imposta 2009, sono ripartiti secondo le modalità stabilite dal D.P.C.M. 23 aprile 2010.
In base al citato provvedimento attuativo, tra l’altro, il calcolo dell’importo spettante a ciascun
soggetto destinatario del beneficio viene effettuato dall’Agenzia delle Entrate sulla base delle
suddette scelte effettuate dai contribuenti attraverso l’esame di ogni singola dichiarazione.
La necessità della conservazione dei fondi consegue in sostanza dalla complessità delle procedure, da definirsi sulla base di specifica segnalazione da parte dell’Agenzia dell’entrate che individui le rispettive quote del fondo da ripartire con apposito decreto di variazioni di bilancio in favore dei Ministeri interessati, per la successiva erogazione diretta ai soggetti beneficiari.

Proseguimento delle attività di documentazione, di studio e di ricerca in materia di federalismo fiscale e di contabilità e finanza pubblica
(art. 26)

Prorogato al 31 dicembre 2013 il per consentire il proseguimento delle attività di documentazione, di studio e di ricerca connesse al completo svolgimento delle attività indicate nella legge 5 maggio 2009, n. 42 recante “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione” e nella legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”. Contestualmente si estendere l’utilizzo delle risorse, derivanti dall’autorizzazione di spesa prevista per l’attività della Scuola superiore dell’economia e delle finanze, all’alta formazione dei dipendenti del Ministero dell’economia e delle finanze.

Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e di spese per investimenti delle regioni
(art. 27)

Entro il mese di febbraio 2012, il Governo, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, definisce, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, per il periodo 2012-2014, gli obiettivi di efficientamento e di razionalizzazione del trasporto pubblico locale nel suo complesso, le conseguenti misure da adottare entro il primo trimestre del 2012 nonché le modalità di monitoraggio ed i coerenti criteri di riparto del fondo di cui al presente comma. Con la predetta intesa sono stabiliti i compiti dell'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; tra i predetti compiti sono comunque inclusi il monitoraggio sull'attuazione dell'intesa e la predisposizione del piano di ripartizione del predetto fondo, che è approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.".
Resta fermo il limite del 25 per cento per l'indebitamento autorizzato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, fino al 31 dicembre 2011, limitatamente agli impegni assunti alla data del 14 novembre 2011 per spese di investimento finanziate dallo stesso, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e risultanti da apposito prospetto da allegare alla legge di assestamento del bilancio 2012. L'istituto finanziatore può concedere i finanziamenti di cui al primo periodo soltanto se relativi agli impegni compresi nel citato prospetto; a tal fine, è tenuto ad acquisire apposita attestazione dall'ente territoriale.

Proroghe di termini per la determinazione dei fabbisogni standard
(art. 29 c.1)

Prorogato al 30 aprile 2012 il termine entro il quale verranno determinati i fabbisogni standard, che entreranno in vigore nel 2012, riguardo ad almeno un terzo delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto legge 216/2010, con un processo di gradualità diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo;

Riscossione
(art. 29 c. 4, 5)

Proroga di  alcuni termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità relativamente ai ruoli, il cui testo novellato con le proroghe è il seguente:
le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, si interpretano nel senso che le società che hanno aderito alla sanatoria prevista dal predetto articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge n. 311 del 2004 e la maggioranza del cui capitale sociale è stata successivamente acquistata da Equitalia Spa possono presentare, anche ai fini della stessa sanatoria, entro il 31 dicembre 2013, le comunicazioni di inesigibilità relative a tutti i ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2010 e, entro tale termine, possono altresì integrare le comunicazioni già presentate, con riferimento agli stessi ruoli, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
per tutte le comunicazioni di inesigibilità, anche integrative, il cui termine di presentazione è fissato al 31 dicembre 2013, il termine previsto dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, decorre dal 1° gennaio 2014.

Comunicazione mensile delle retribuzioni
(art. 29 c.7)

Proroga per la trasmissione telematica, da parte dei sostituti d'imposta, con cadenza mensile, dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni, mediante una dichiarazione mensile (c.d. "e-mens"). L’adempimento scatta a partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2014, previa sperimentazione a partire dall’anno 2013.

Accatastamento fabbricati rurali
(art. 29 c.8)

Restano salvi gli effetti delle domande di variazione della categoria catastale presentate ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 7 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, anche dopo la scadenza dei termini originariamente previsti (30 settembre 2011) e comunque entro e non oltre il 31 marzo 2012 in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. Viene, pertanto, salvaguardato l’affidamento ingenerato dal comma 21 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 che ha espressamente differito al 31 marzo 2012 il termine, in origine previsto al 30 settembre 2011, per la presentazione delle predette domande.

Certificazioni da privati
(art. 29 c.9)

Relativamente ai certificati da produrre al conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione di formalità ipotecarie, e ai certificati ipotecari e catastali rilasciati dall'agenzia del Territorio, il termine del 1° gennaio 2012 di decorrenza per l'applicazione di alcune norme sui certificati contenute nel Dpr 445/2000 è differito al 30 giugno 2012.
In effetti con la Circ. n. 14/2011 la Funzione pubblica, ha chiarito che nei rapporti con i privati, le Amministrazioni non potranno più accettare certificazioni relative a dati già in possesso della pa.
A seguito delle modifiche apportate dal comma 1 dell’art. 15, L. 12 novembre 2011, n. 183 vengono innovati gli art 40 e 43 del DPR 445/2000, che di seguito si  riportano:
Art. 40 Dpr 445/2000. (L)  Certificati .
01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.
02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi» .
1. Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a stati, qualità personali e fatti, concernenti la stessa persona, nell'àmbito del medesimo procedimento, sono contenute in un unico documento
Art. 43 DPR 445/2000. (L-R)  Accertamenti d'ufficio.
1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato

 

Associazionismo
(art. 29 c.11)

Si premette che il decreto legge anticrisi 138/2011 contiene numerose e incisive norme che hanno profondamente innovato l'intera tematica delle gestioni associate nei piccoli Comuni.
Con il decreto mille proroghe è prorogato al 30 giugno 2012 il termine entro il quale i comuni assicurano il completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 26 a 30 del DL 78/2010 con riguardo ad “almeno due delle funzioni fondamentali” loro spettanti, da essi individuate tra quelle di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42;
Prorogato al 30 giugno 2013 il termine entro il quale i comuni assicurano il completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 26 a 30 del DL 78/2010  con riguardo a “tutte le sei funzioni fondamentali” loro spettanti ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009;
Le funzioni fondamentali individuate dall'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42 sono le seguenti:
a)  funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall’ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;
b)  funzioni di polizia locale;
c)  funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l’edilizia scolastica;
d)  funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;
e)  funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;
f)  funzioni del settore sociale.
Il DL 78/2010 all’art.14 disponeva che il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata deve raggiungere è fissato in 10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla regione.
Le diposizioni di cui ai commi da 26 a 30  dell’art. 14 del DL 78/2010 prevedono quanto segue:
c. 26.  L'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni è obbligatorio per l'ente titolare.
c. 27.  Ai fini dei commi da 25 a 31 e fino alla data di entrata in vigore della legge con cui sono individuate le funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, sono considerate funzioni fondamentali dei comuni le funzioni di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42.
c. 28.  Le funzioni fondamentali dei comuni, previste dall'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009, sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole ed il comune di Campione d’Italia. Tali funzioni sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni, appartenenti o già appartenuti a comunità montane, con popolazione stabilita dalla legge regionale e comunque inferiore a 3.000 abitanti.
c. 29.  I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa.
c. 30.  La regione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore a quella ottimale, delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42, secondo i principi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dal comma 28 del presente articolo. Nell'ambito della normativa regionale i comuni avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con un numero di abitanti superiore a 100.000 non sono obbligati all'esercizio delle funzioni in forma associata.

Addizionale regionale IRPEF
(art. 29 c.14)

Per l’anno di imposta 2011 il termine per deliberare l’aumento o la diminuzione dell’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF è prorogato al 31 dicembre 2011; in ogni caso l’aumento o la diminuzione si applicano sull’aliquota di base dell’1,23 per cento e le maggiorazioni già vigenti alla data di entrata in vigore del decreto si intendono applicate sulla predetta aliquota di base dell’1,23 per cento.

Proroga adempimenti tributari per le zone di La Spezia, Massa Carrara e Genova
(art. 29 c.15)

Nel limite massimo di spesa di 70 milioni di euro per l’anno 2011, viene disposta nei confronti dei soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio delle Province di La Spezia e Massa Carrara e nei giorni dal 4 all’8 novembre 2011 nel territorio della Provincia di Genova, la proroga al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e versamenti tributari nonché dei versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali che scadono rispettivamente nel periodo dal 1°ottobre 2011 al 30 giugno 2012 e dal 4 novembre 2011 al 30 giugno 2012.