Corte Cass. SS.UU. 12310 del 15/06/2015

Le Sezioni Unite, componendo il relativo contrasto, hanno affermato che la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (“petitum” e “causa petendi”), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali. Ne consegue l’ammissibilità della modifica, nella memoria ex art. 183 cod. proc. civ., dell’originaria domanda formulata ex art. 2932 cod. civ. con quella di accertamento dell’avvenuto effetto traslativo.

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Causa petendi. diritti autodeterminati e diritti eterodeterminati

Elaborata allo scopo di fissare i limiti entro cui la domanda può essere modificata senza incorrere nel divieto della mutatio libelli, detta distinzione scioglie una risalente antitesi fra titolazione e sostanziazione della causa petendi.

Nelle azioni relative ai diritti autodeterminati, quali la proprietà e gli altri diritti reali di godimento, la causa petendi si identifica, dunque, con i diritti stessi e con il bene che ne forma l’oggetto. Essendo vana ai fini dell’individuazione della domanda, l’allegazione dei fatti o degli atti da cui dipende il diritto vantato è necessaria soltanto per provarne l’acquisto. Il cui modo (sia esso un fatto o un atto) integra a livello processuale un fatto secondario che in quanto tale è dedotto unicamente in funzione probatoria del diritto vantato in giudizio. Se dedotto già nell’atto introduttivo, il modo d’acquisto non per questo assume valenza di fatto principale, giacchè quest’ultimo si identifica con il diritto autodeterminato e non con altro.
Nell’attività di qualificazione o di riqualificazione dei fatti controversi, il giudice incontra il limite, derivante dall’art. 112 c.p.c., di non modificare il petitum e la causa petendi della domanda, vale a dire di non attribuire alla parte attrice un effetto di giudicato sostanziale diverso da quello richiesto. Pertanto, ove sia domandato l’accertamento di un diritto autodeterminato, come la proprietà o altro diritto reale, identificandosi tale effetto con lo stesso diritto vantato e non con il contratto che sia stato dedotto per provarne l’esistenza, il giudice non può a cagione dell’interpretazione di tale contratto attribuire alla parte attrice un diritto reale diverso da quello oggetto della pretesa [Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 31.3.2014, n. 7502].

Le domande AUTODETERMINATE non cambiano anche se cambiano le causae petendi. (Mandrioli dice che la domanda è polarizzata sul Petitum- cioè se vuoi sapere se si tratta di domanda diversa devi guardare il Petitum)
Le domande ETERODETERMINATE cambiano se cambia la causa petendi. (Mandrioli dice che la domanda qua è polarizzata sulla Causa Petendi - cioè se vuoi sapere se si tratta di domanda diversa devi guardare la Causa Petendi).

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE - SENTENZA 17 novembre 2014, n.24400


1. Nelle azioni relative a diritti autodeterminati, quali la proprietà e gli altri diritti reali di godimento, la causa petendi della domanda si identifica con i diritti stessi e con il bene che ne forma l'oggetto. Pertanto, i fatti o gli atti da cui dipende l'acquisto del diritto vantato, essendo ininfluenti ai fini dell'individuazione della causa petendi, hanno natura processuale di fatti secondari e sono dedotti esclusivamente in funzione probatoria del diritto vantato in giudizio. Con l'ulteriore conseguenza che non viola il divieto dello ius novorum in appello la deduzione da parte dell'attore di un fatto o di un atto costitutivo del tutto diverso da quello prospettato in primo grado a sostegno della domanda.

2. I diritti autodeterminati sono quelli la cui individuazione prescinde dal titolo d'acquisto allegato ed è motivata in relazione alla natura unica ed irripetibile della situazione sostanziale dedotta; al contrario, l'identificazione dei diritti eterodeterminati è in funzione dello specifico fatto storico contrattualmente qualificato, sicché la causa petendi si risolve nel riferimento concreto a quel fatto specifico che è affermato ed allegato come costitutivo, e che perciò possiede una specifica attitudine a individuare il diritto fatto valere in giudizio.

 

 

 

 

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