PRESTITI OBBLIGAZIONARI

 

NATURA GIURIDICA

I prestiti obbligazionari, insieme al mutuo ed al leasing finanziario, rappresentano una forma di finanziamento a medio-lungo termine. I prestiti obbligazionari sono rappresentati da titoli di credito che documentano il prestito accordato dai sottoscrittori alla società emittente; le obbligazioni sono l'elemento fondamentale in questa tipologia di prestito.

Le società interessate sono solitamente le società per azioni e le società in accomandita per azioni, le quali, ai sensi dell'art. 2412 c.c., non possono emettere obbligazioni che eccedano il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato; pertanto il prestito potrà al massimo corrispondere alle somme versate dai soci a titolo di capitale di rischio.

Quanto sopra è superabile solo in tre casi:

1) se le obbligazioni sono garantite da ipoteca su immobili della società, sino ai 2/3 del valore di questi;
2) se l'eccedenza obbligazionaria risulta essere garantita da titoli nominativi emessi o garantiti dallo Stato, purché abbiano scadenza anteriore rispetto a quella delle obbligazioni;
3) se la società è stata autorizzata al superamento dei limiti previsti (fattispecie solitamente prevista solo per far fronte a necessità nazionali).

 

Differenza tra prestito obbligazionario e mutuo

Il prestito obbligazionario, al pari del mutuo, è un debito.

Detto prestito viene contratto da una società nei confronti di soggetti terzi ma, a differenza del mutuo, in questo caso il debito è frazionato e il rapporto che si instaura fra la società e il finanziatore non necessariamente deve avere per il finanziatore la medesima durata del prestito, in quanto egli può in ogni momento smobilizzare il suo credito.

L'emissione e il collocamento delle obbligazioni

Il prestito obbligazionario viene emesso solo dopo la delibera da parte degli amministratori come previsto dall'art. 2410 c.c.

La relativa delibera deve essere depositata presso la Cancelleria del Tribunale entro trenta giorni, di modo che possa essere avviato il procedimento di omologa per la successiva iscrizione.

L'emissione del prestito è un procedimento che prevede passaggi ben precisi, specificati per mezzo di un programma e di un regolamento.

Il programma deve indicare:

1) l'ammontare del capitale sociale sottoscritto e versato,
2) l'ammontare complessivo del prestito,
3) la durata del prestito,
4)il tasso di remunerazione del prestito.

Il regolamento deve invece indicare:

1)le caratteristiche dei titoli,
2)le modalità e il prezzo di emissione dei titoli,
3)il valore nominale delle obbligazioni,
4)le modalità di rimborso
5)la possibilità di rimborso anticipato e di acquisto dei titoli sul mercato da parte della società.

Le obbligazioni ordinarie possono essere emesse alla pari, sotto la pari o sopra la pari.

Le obbligazioni si dicono emesse alla pari quando il loro valore di emissione coincide con quello nominale dell'obbligazione; sono dette sotto la pari quando il valore di emissione è inferiore al valore nominale dell'obbligazione; sono infine sopra la pari qualora il valore di emissione risulti essere superiore a quello nominale.

Le obbligazioni possono essere collocate sia in modo diretto sia in modo indiretto.

Nel primo caso la società emittente si occuperà anche di curare il collocamento dei titoli, mentre nel secondo casoil collocamento è curato da soggetti terzi. I soggetti terzi che si occupano del collocamento sono detti intermediari.

Per ciò che concerne il versamento dell'importo relativo alle obbligazioni, questo può coincidere con la data d'inizio di maturazione delle cedole, può essere posticipato rispetto alla data d'inizio di maturazione delle cedole o, infine, può essere anticipato rispetto alla data d'inizio di maturazione delle cedole.

La liquidazione e il rimborso del prestito obbligazionario

Alle scadenze prestabilite dal programma, di solito semestrali, la società provvede alla remunerazione del capitale apportato dagli obbligazionisti con il pagamento degli interessi.

Il regolamento, invece, prevede le modalità in cui il prestito dovrà essere rimborsato. Il rimborso può avvenire in un'unica soluzione o mediante un piano di ammortamento. È inoltre possibile che il rimborso avvenga mediante estrazione a sorte dei numeri di serie dei titoli di obbligazioni da rimborsare. In questo caso il regolamento stabilisce che debbano essere definite tanto la data di estrazione tanto quella di rimborso. I numeri estratti sono pubblicati entro 10 giorni sulla Gazzetta Ufficiale, di modo che i titolari delle obbligazioni ne verranno a conoscenza.

La data di rimborso coincide con la scadenza di una delle cedole, e da quel giorno termina la maturazione degli interessi. Il rimborso in un'unica soluzione si adopera, in genere, per prestiti di non lunga durata.

Il tasso effettivo di rendimento del prestito obbligazionario

Il tasso di rendimento del prestito ha una composizione differente dalle altre tipologie di prestito (mutuo o leasing) poiché concerne: il valore del tasso nominale del prestito, il prezzo di emissione e di rimborso.

Per questo motivo la differenza tra l'importo corrisposto alla scadenza ai titolari di obbligazioni e il prezzo di emissione è un valore da assoggettare alla ritenuta fiscale prevista per interessi e premi.

È altresì possibile che le obbligazioni vengano collocate dalla stessa società per azioni direttamente sul mercato, con le indicazioni degli Istituiti bancari presso i quali è possibile effettuare i versamenti. La data di versamento delle somme delle obbligazioni coincide con quella di godimento delle stesse.

LA GIURISPRUDENZA

 

Corte di Appello di Milano, sez. I, 15 aprile 2009, n. 1094

"Il difetto di adeguate informative all'investitore è un grave inadempimento da parte dell'intermediario finanziario agli obblighi su di esso incombenti e la conseguenza di tale inadempimento è la risoluzione del contratto di compravendita degli strumenti finanziari, oltre al risarcimento del danno."

Cassazione Civile, sez. I, sentenza 17/02/2009 n. 3773

"La responsabilità dell'intermediario finanziario ha natura di responsabilità da inadempimento. Ne deriva che compete all'investitore allegare l'inadempimento delle regole di condotta gravanti a carico dell'intermediario finanziario, provare il danno e provare il nesso di causalità, anche sulla base di presunzioni, tra danno e inadempimento. Per andare esente da responsabilità, l'intermediario finanziario dovrà provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico e allegate come inadempiute e, sotto il profilo soggettivo, di aver agito con la specifica diligenza richiesta, osservando tutte le obbligazioni poste a suo carico."

Cassazione civile, sez. I 25 giugno 2008, n. 17340

"In tema di servizi di investimento, la banca intermediaria, prima di effettuare operazioni, ha l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente, e, a fronte di un'operazione non adeguata, può darvi corso soltanto a seguito di un ordine impartito per iscritto dall'investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute. All'operatività di detta regola – applicabile anche quando il servizio fornito dall'intermediario consista nell'esecuzione di ordini – non è di ostacolo il fatto che il cliente abbia in precedenza acquistato un altro titolo a rischio, perché ciò non basta a renderlo operatore qualificato ai sensi della normativa regolamentare dettata dalla Consob."

Cassazione civile, sez. Unite 19 dicembre 2007 n. 26725

"La violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto d'intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti; può invece dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d'intermediazione finanziaria in questione. In nessun caso, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei suaccennati doveri di comportamento può però determinare la nullità del contratto di intermediazione, o dei singoli atti negoziali conseguenti , a norma dell'art. 1418, comma 1, c.c."

NOTE

La normativa in tema di prestiti obbligazionari è, anche, frutto della riforma del "diritto societario" con il D.Lgs. 17.01.2003, n. 6, che ha modificato il titolo V del libro V del codice civile.

Le principali novità, rispetto alla disciplina prevista dal codice civile del 1942, sono tre e precisamente:

1)I soggetti competenti ad emettere le obbligazioni sono gli amministratori, salvo diversa disposizione di legge o statutaria (art. 2410 c.c.).
2) l diritto degli obbligazionisti alla restituzione del capitale può essere subordinato alla soddisfazione degli interessi degli altri creditori della società (art. 2411 c.c.).
3)Sono posti limiti all'emissione delle obbligazioni, che possono essere emesse per somme complessivamente non eccedenti il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili approvate dall'ultimo bilancio (art. 2412 c.c.).


 

 

 

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