Il factoring è considerato, nell'ordinamento italiano, come un contratto atipico, sebbene sia disciplinato dalla legge n. 52 del 1991 che l'ha introdotto.
Consiste in un contratto in cui un soggetto, detto factor, si impegna, dietro una specifica convenzione, ad assolvere a tutti i crediti non ancora esigibili, presenti e futuri, di un altro soggetto, cedente-imprenditore, nei confronti dei creditori dello stesso.
Nel factoring il rapporto tra il factor, che deve essere una "una banca o un intermediario finanziario disciplinato dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia [...] il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa" (art. 1, c. 1, lett. c della legge n. 52/1991) e gli acquirenti dei prodotti del cedente, è caratterizzato essenzialmente da attività di cessione del credito.
Quest'ultima si ha, ai sensi dell'art. 1260, comma 1 c.c., quando "il creditore trasferisce a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge".
Per questo motivo a tale tipo di contratto si applica anche la disciplina codicistica del sopracitato contratto tipico, come previsto dall'art. 1260 ss. c.c., ad integrazione dell'autonomia contrattuale ex art. 1322, comma 2 c.c. che permette alle parti di stipulare contratti atipici in quanto "possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico".
Il modello della cessione del credito, largamente utilizzato nell'attività del factor, può essere pro soluto o pro solvendo a seconda del fatto che il cedente debba o meno garantire la solvibilità del debitore.
Nel primo caso il creditore cedente è liberato, a seguito dell'assunzione del credito da parte del cessionario, della solvenza del debitore ceduto, mentre nel secondo caso il cedente non è liberato della solvenza del debitore e, conseguentemente, se ne accolla l'intero rischio.
Anche nel factoring la cessione del credito può avvenire pro soluto - e in questo caso il factor non potrà fare rivalsa sugli anticipi già versati all'impresa cedente - oppure potrà essere effettuata pro solvendo, prevedendo la restituzione delle somme anticipate per crediti che il factor non ha potuto o non è riuscito ad incassare.
Il contratto di factoring è caratterizzato da una valenza fortemente economica: ecco perché il factor, oltre che una funzione gestionale dei crediti, svolge anche una diversa funzione di finanziamento, poiché effettua un'anticipazione finanziaria rispetto ai crediti ceduti.
Per quanto riguarda i crediti che possono essere oggetto di cessione, l'art. 3 della legge n. 52 del 1991 prevede quattro ipotesi:1) I crediti possono essere ceduti anche prima che siano stipulati i contratti dai quali sorgeranno e in tal caso l'efficacia del contratto sarà obbligatoria e non immediatamente traslativa.
2) I crediti esistenti o futuri possono essere ceduti anche in massa.
3) La cessione in massa dei crediti futuri può avere ad oggetto solo crediti che sorgeranno da contratti da stipulare in un periodo di tempo non superiore a ventiquattro mesi.
4) La cessione di crediti in massa si considera con oggetto determinato, anche con riferimento a crediti futuri, se è indicato il debitore ceduto, salvo quanto prescritto nel comma 3.
Per quanto riguarda l'efficacia della cessione del credito nel contratto di factoring la legge n. 52 del 1991 prevede che, dietro l'esistenza del pagamento totale o parziale, di una data certa e del corrispettivo dovuto, la cessione del credito è opponibile a determinati soggetti.
L'art. 5 della suddetta legge afferma che questi soggetti siano "1) gli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi anteriormente alla data del pagamento; 2) il creditore del cedente, che abbia pignorato il credito dopo la data del pagamento; 3) al fallimento del cedente dichiarato dopo la data del pagamento, salvo quanto disposto dall'articolo 7, comma 1.".
In merito al punto 3 dell'art. 5 appena menzionato la Suprema Corte, pronunciandosi su un annoso dibattito circa efficacia della cessione di crediti futuri nei confronti del creditore pignorante, ha affermato che: "in forza della legge n. 52 del 1991, articolo 5, qualora il cessionario abbia pagato in tutto o in parte il corrispettivo della cessione ed il pagamento abbia data certa, la cessione è opponibile al fallimento del cedente dichiarato dopo la data del pagamento, salvo quanto disposto dalla stessa legge n. 52 del 1991, articolo 7, comma 1 [...]. Nella prospettiva della legge n. 52 del 1991, il momento dal quale si fa discendere la sua opponibilità ai terzi non è il perfezionamento dell'atto contrattuale, bensì il pagamento del cessionario al cedente" (sent. n. 16828, 5 luglio 2013).
Con decisione n. 373 dell'8 febbraio 2012, l'ABF-Collegio di Milano si è pronunciato sul rapporto intercorrente tra i soggetti del factoring.
Più nello specifico, il Collegio stesso è stato adito in merito alla presunta "violazione dell'obbligo di riservatezza e di tutela della clientela" nei confronti della società ricorrente.
La fattispecie riguardava la notificazione della cessione del credito destinata ai debitori ed effettuata dalla banca, nella quale la ricorrente lamentava la presenza della valutazione finanziaria dei crediti ceduti.
Il Collegio ha accolto parzialmente il ricorso, indicando che "tra gli obblighi del cedente vi è quello di consegnare all'intermediario i documenti probatori dei crediti che sono in suo possesso, di comunicargli tutte le notizie che possano modificare la valutazione dei rischi assunti e la solvibilità dei debitori ceduti, nonché, di regola, l'obbligo di notificare ai debitori ceduti l'avvenuta cessione: notifica che viene effettuata normalmente mediante lettera raccomandata".
Il Collegio ha proseguito dicendo che "nel caso in esame la notifica della avvenuta cessione del credito è stata effettuata dal cessionario il quale ne aveva assunto l'onere, ma egli, anziché limitarsi a comunicare ai debitori l'avvenuta cessione, ha trasmesso l'intera documentazione ricevuta dalla cedente e, quindi, anche i dati riservati relativi ai debitori ceduti, consistenti nella indicazione delle condizioni (diverse) di pagamento accordate dal cedente ai vari debitori e nella valutazione della puntualità nei pagamenti di ciascuno dei debitori ceduti".
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