Cass., 1° febbraio 2016, n. 1869
Ai sensi della l. 27 gennaio 2012, n. 3 sul sovraindebitamento, la nozione di consumatore che può accedere al piano, come modalità di ristrutturazione del passivo e per le altre prerogative ivi previste, è solo il debitore che, persona fisica, risulti aver contratto obbligazioni, non soddisfatte al momento della proposta di piano, per far fronte ad esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall’estrinsecazione della propria personalità sociale, dunque anche a favori di terzi, ma senza riflessi diretti in un'attività d’impresa o professionale propria.
Cass., (Ord.) 8 luglio 2015, n. 14288
La materia del gioco e della scommessa va ricondotta alla tutela del consumatore, la quale pertanto deve assistere anche il giocatore, ivi inclusa quella relativa al foro inderogabile.
l gioco e la scommessa, tradizionalmente ricondotti nella categoria dei contratti aleatori ed assoggettati a disciplina sostanzialmente identica, sono oggi previsti, promossi e regolati dallo Stato, il quale da essi ritrae consistenti introiti. A tale stregua, essi vanno considerati giochi legalmente autorizzati e pienamente tutelati (R.D.L. n. 1933 del 1938, convertito in L. n. 973 del 1939, come modifato dalla L. n. 528 del 1982; art. 110 TULPS).
Ne deriva che l'attività posta in essere dalla società concessionaria delle video lotterie va propriamente qualificata come prestazione di servizi ex art. 49 Trattato CE e deve dunque concludersi che nella specie trova applicazione il D. Lgs. n. 206 del 2005 (c.d. Codice del consumo), in quanto sussiste il significativo squilibrio tra le parti che fonda le esigenze di tutela del consumatore, atteso che il versamento della posta contemplata nel contratto integra un comportamento deponente per la conclusione del contratto con automatica adesione alle relative condizioni, e il regolamento del gioco viene ritenuto noto ed accettato dai singoli giocatori-contraenti, sia pure implicitamente, con l'acquisto del biglietto. Dato che il contenuto del gioco o scommessa rimane solitamente ignoto al contraente-giocatore, stante la grave difficoltà (se non impossibilità) di reperire il testo e di prenderne cognizione, Il contraente-giocatore "subisce" in realtà tale contenuto, che implicitamente accetta.
Pertanto deve applicarsi il foro esclusivo del consumatore, che in quanto foro esclusivo e speciale, prevale rispetto ai fori individuati mediante i criteri posti agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. (potendo essere derogato solo a vantaggio e non svantaggio del consumatore).
Cass., (Ord.) 5 maggio 2015, n. 8904
Costituisce contratto negoziato fuori dai locali commerciali, quel contratto avente ad oggetto un corso di formazione professionale stipulato tra un soggetto definibile professionista ed altro soggetto - persona fisica avente la qualità di lavoratore dipendente - mediante sottoscrizione di moduli predisposti unilateralmente dal professionista, poiché la persona fisica stipulante deve intendersi quale consumatore. Tuttavia la prospettiva di intraprendere una futura attività - cui sia funzionale la stipula del contratto di fornitura di beni e di servizi - deve emergere dalle oggettive circostanze del contratto ed essere concreta e attuale, non rilevando ipotetiche intenzioni o vaghe aspettative, non definite quanto a tempi e possibilità di realizzazione.
Cass., (ord.) 31 luglio 2014, n. 17466
Ai sensi dell’art 3, c. cons., il professionista è la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale; non è pertanto necessario che il contratto sia concluso nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa o della professione, essendo sufficiente che esso venga posto in essere al fine dello svolgimento o per le esigenze dell’attività imprenditoriale o professionale. Da ciò ne deriva che la stessa persona fisica, che svolge un’attività imprenditoriale o professionale, potrà essere considerata quale semplice consumatore se conclude un contratto per soddisfare esigenze della vita quotidiana estranee all’esercizio di dette attività.
Cass., 5 novembre 2013, n. 24799
In caso di cessione del contratto di leasing la clausola derogativa della competenza territoriale opera anche se il contraente cessionario è un consumatore. Infatti, la cessione realizza una vicenda circolatoria del contratto, che lascia immutate le posizioni dei contraenti originari, con tutti i rispettivi complessi di diritti, obblighi e facoltà, e ciò non può mutare per il solo fatto che il cessionario rivesta la qualità di consumatore, di cui invece difettava il contraente ceduto. Ammettere che il consumatore cessionario del contratto possa invocare nei confronti del ceduto le norme dettate per i contratti conclusi dal consumatore, condurrebbe all’inaccettabile conclusione che la cessione avrebbe l’effetto di mutare contenuto e causa del contratto, ed il contraente ceduto pur avendo contratto con un professionista (e, quindi, commisurato le proprie prestazioni agli obblighi cui era tenuto nei confronti di questi) si troverebbe vincolato ad un contratto sostanzialmente diverso da quello a suo tempo stipulato.
Cass., 28 agosto 2012, n. 14679
La persona fisica che svolge attività imprenditoriale o professionale può essere considerata alla stregua del semplice «consumatore» allorché concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’esercizio di dette attività. Pertanto, se il cliente stipula con la banca un contratto di apertura di credito, in mancanza della prova che il contratto sia stato concluso in funzione dell’attività professionale del cliente, la clausola di deroga della competenza territoriale del foro del consumatore deve considerarsi vessatoria. Ne consegue che la banca avrebbe dovuto contrastare la presunzione legale di vessatorietà della clausola di deroga al foro del consumatore attraverso la dimostrazione che la stessa era stata invece il frutto di serie trattative individuali.
Cass., 30 marzo 2012, n. 5130
A seguito della separazione per legge (art. 21, d.lg. n. 164 del 2000) dell’attività di distribuzione da quella di vendita del gas, è errato definire come utente la società venditrice del gas, anche in relazione alla definizione di utente contenuta all’art. 63 del medesimo decreto, ai sensi del quale deve ritenersi utente la «persona fisica o giuridica che rifornisce o è rifornita dal sistema». Anche dopo la scissione tra il soggetto distributore del servizio gas e quello venditore del medesimo, deve intendersi come soggetto distributore quello che fornisce il servizio, portando il gas al domicilio del consumatore finale, che è a sua volta l’unico soggetto che possa definirsi come «utente».
Cass., 21 settembre 2009, n. 20324
L’utente del servizio di distribuzione di energia elettrica che agisca in giudizio per chiedere il risarcimento del danno subito a causa dell’interruzione della fornitura di energia elettrica verificatasi nel corso di un black-out energetico, ha l’onere di dare specifica prova della sussistenza del danno, non potendo tale danno ritenersi conseguenza necessaria dell’interruzione energetica sulla base di un giudizio meramente probabilistico.
Cass., 14 luglio 2009, n. 16382
Il conferimento ad un mediatore professionale dell’incarico di reperire un acquirente od un venditore di un immobile dà vita ad un contratto di mandato e non di mediazione, poiché questa è del tutto incompatibile con un rapporto di sostanziale collaborazione tra il c.d. «mediatore» e una delle parti. In tal caso perciò il c.d. «mediatore» ha l’obbligo specifico nei confronti del soggetto che gli ha dato l’incarico di attivarsi per facilitare la conclusione dell’affare; può richiedere la provvigione solo a tale soggetto, e non alla controparte; è tenuto, quando il mandante sia un consumatore, al rispetto della normativa di tutela dettata dal d.lg. n. 206 del 2005; infine, nell’ipotesi in cui non adempia diligentemente i suoi obblighi, risponderà ai sensi dell’art. 1218 c.c. nei confronti della parte dalla quale ha ricevuto l’incarico e ai sensi dell’art. 2043 c.c. nei confronti dell’altra parte.
Cass., 5 giugno 2009, n. 13033
Non può considerarsi consumatore la persona fisica che conclude un contratto per pubblicizzare la propria attività commerciale. Nonostante si tratti di attività connessa alla professione effettivamente svolta, lo scopo professionale che spinge la persona fisica alla conclusione del contratto in questione esclude l’applicabilità della normativa a tutela del consumatore. (Cfr. Cass., n. 5958 del 2006).
Cass., 13 febbraio 2009, n. 3532
Non è nulla per violazione di norma inderogabile (l’art. 21, comma 8, del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633) la clausola contenuta nelle condizioni generali del contratto di abbonamento a servizi telefonici, che obblighi il cliente a sostenere le spese di spedizione della fattura, essendo queste distinte dalle spese di emissione della fattura stesse.
(Conforme Cass., 5 marzo 2009, n. 5333).Cass., 26 settembre 2008, n. 24262
Sulla nozione di consumatore si richiama Cass. 10 luglio 2008, n. 18863, inedita, che ha escluso dall’ambito di applicazione della disciplina di tutela, in relazione ad un contratto per la fornitura di gas, il titolare di un ristorante.
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