Nozione generale di rappresentanza



È il potere di un soggetto (il rappresentante) di compiere atti giuridici in nome di un altro soggetto (il rappresentato).
La rappresentanza come legittimazione ad agire in nome altrui è propriamente la rappresentanza diretta.
Accanto alla rappresentanza diretta si pone la rappresentanza indiretta (o detta di interessi): legittimazione del soggetto ad agire in nome proprio nell’interesse altrui. In questo tipo di rappresentanza il rappresentato non diviene di regola parte del contratto. Anche se gli effetti non si producono immediatamente in capo al rappresentato, il risultato del contratto deve essere rivelato in capo a quest’ultimo. Si giustifica pertanto l’intendimento di ampia nozione di rappresentanza quale legittimazione ad agire per conto altrui. Ciò che deve essere tenuto fermo è che l’agire in nome proprio non comporta gli stessi effetti dell’agire in nome altrui. La spendita del nome del rappresentato è quindi il dato caratterizzante e distintivo della rappresentanza diretta. La cura dell’interesse del rappresentato è causa giustificativa dell’attribuzione del potere rappresentativo, ed elemento di qualificazione di tale potere mentre il perseguimento effettivo dell’interesse del rappresentato non incide sul potere rappresentativo ma sul buon uso di esso.

La rappresentanza diretta. Il nuncio

La rappresentanza può essere legale o negoziale secondo che abbia titolo nella legge o nella procura del rappresentato. Il rappresentante non assume la titolarità del rapporto né è destinatario degli effetti e non è responsabile dell’esecuzione del rapporto contrattuale. Anche se il rappresentante si uniforma alla volontà del rappresentato, la volontà che perfeziona il contratto è quella del rappresentante: quest’ultimo si distingue dunque dal nuncio che non emette una propria dichiarazione di volontà ma riferisce ad una parte la volontà dell’altra: è quindi solo il tramite e compie atto comunicativo con oggetto una volontà altrui. Sul problema se l’atto del falso nuncio sia ratificabile con effetto retroattivo si segnalano in dottrina diverse soluzioni ma sembra più rigorosa la tesi negativa.

Oggetto della rappresentanza

Di regola tutti i negozi si prestano ad essere oggetto di rappresentanza (tranne il testamento) ma si discute se questa riguardi solo i negozi o anche gli altri atti giuridici. La soluzione più ampia, prevalente, ritiene che si possa avere ad oggetto qualsiasi atto giuridico lecito in quanto ciò che rileva è che gli effetti siano imputabili a persona diversa dall’autore dell’atto. Il rappresentante del creditore è legittimato a ricevere la prestazione: questo potere prende il nome di rappresentanza passiva. Il rappresentante può avere anche la rappresentanza sostanziale nel processo, cioè il potere di agire o di essere convenuto in nome del rappresentato. Questo tipo è indicato come sostanziale distinguerla rispetto alla rappresentanza processuale quale potere del difensore di rappresentare la parte nel giudizio. La rappresentanza processuale è tecnica e può essere esercitata solo dall’avvocato iscritto all’albo professionale. Non dev’essere confusa con la legittimazione processuale che è la competenza del soggetto ad esercitare o a essere destinatario di una data azione.

La rappresentanza organica

 

Potere rappresentativo che compete agli organi esterni di un ente giuridico. Spetta solo agli organi esterni o rappresentativi, cioè quelli che hanno il potere di compiere atti giuridici in nome dell’ente (es. amministratore di società). L’organo si immedesima nella struttura dell’ente e agisce come parte integrante di esso. L’attività viene quindi imputata all’ente stesso. Il rapporto organico rileva solo ai fini della responsabilità extracontrattuale. Ai fini dell’impegno dell’ente bisogna accertare che la persona fisica abbia la qualifica vantata e se l’organo abbia la necessaria competenza rappresentativa.

Funzione della rappresentanza

La rappresentanza volontaria soddisfa l’esigenza della vita di relazione cioè la sostituzione nello svolgimento dell’attività giuridica. Spesso varie circostanze richiedono che la persona si avvalga di sostituti per lo svolgimento della vita di relazione. Può dirsi quindi strumento dell’ampliamento della sfera giuridica del soggetto. La rappresentanza legale trova fondamento nell’interesse per il quale l’ufficio è previsto dalla legge.

 

Il potere rappresentativo

Questo fenomeno sembrerebbe contraddire un postulato fondamentale dell’autonomia privata e cioè che il negozio è l’atto mediante il quale il soggetto decide della propria sfera giuridica.
Fra i tentativi di superare questa difficoltà si ricorda la teoria della volontà del rappresentato che riconduce il contratto alla volontà del rappresentato: il rappresentante altro non è che il portatore della volontà del rappresentato. Tale teoria però non risponde alla rappresentanza che prescinde dalla volontà del rappresentato.

Stessa obiezione per la teoria del concorso delle volontà (le due volontà si integrano).

Altra teoria (dell’autorizzazione) ravvisa autonomia privata perché è il rappresentato che autorizza il rappresentante, ma anche questa appare insufficiente. Per intendere l’atto del rappresentante come esplicazione di autonomia privata occorre piuttosto riconoscere che il rappresentante si sostituisce al rappresentato ed esplica il potere di autonomia negoziale di questo soggetto. Ciò spiega perché l’atto del rappresentante esiga anzitutto la legittimazione del rappresentato e sia precluso dalle incapacità generali o speciali che colpiscono il rappresentato.

Al rappresentante però occorre il potere rappresentativo (sostituirsi all’interessato). È un potere che non deriva al rappresentante dalla generale capacità di agire della persona ma trova titolo specifico nella legge o nell’atto autorizzativo. La possibilità della cessione del potere rappresentativo trova una tradizionale soluzione negativa che sembra rispondere alla generale negazione della cedibilità dei poteri. Il divieto della cessione e della subdelega si fonda sul carattere personale fiduciario del potere rappresentativo. Il rappresentante può quindi cedere o subdelegare il proprio potere quando ciò sia previsto dal titolo.

La procura

È il negozio unilaterale mediante il quale un soggetto conferisce ad un altro il potere di rappresentarlo. È l’autorizzazione ad agire in nome dell’autorizzante, è un negozio unilaterale perché si perfeziona con la manifestazione di volontà del suo autore senza che occorra il consenso del destinatario. È un negozio astratto nel senso che produce il suo effetto a prescindere dal rapporto sottostante tra rappresentante e rappresentato anche se esprime essa stessa una tipica sufficiente ragione giustificativa dell’atto e cioè l’interesse del dominus a farsi sostituire da altri nel compimento di attività giuridiche. Se in concreto la causa non esiste o è illecita, il negozio di procura deve reputarsi nullo in applicazione del generale principio di causalità del negozio giuridico. La nullità della procura non può tuttavia essere opposta a terzi che abbiano fatto ragionevole affidamento su di essa. Prevale l’apparenza imputabile al rappresentato. È un negozio recettizio perché la sua efficacia è subordinata alla ricezione da parte del rappresentante o da parte del terzo anche se altri ritengono non sia così perché la conoscenza non è funzionale all’effetto e questa motivazione appare valida. Se tuttavia la volontà è stata sicuramente manifestata l’esercizio del potere da parte del rappresentante appare legittimo senza la necessità di una specifica comunicazione fatta dal rappresentato allo stesso rappresentante o al terzo. La procura richiede la stessa forma che è richiesta dalla legge per l’atto che il procuratore è autorizzato a compiere (1392 c.c.). Se gli atti non richiedono una forma scritta, la procura può anche essere orale anche se comporta difficoltà di provarla. Se il rappresentato ha conferito procura scritta il terzo può chiederne una copia firmata dal rappresentante. La prova è comunque una questione distinta dalla forma della procura che concerne la validità dell’atto.

La procura può essere

  • generale → conferisce al rappresentante il potere di compiere tutti gli atti relativi alla gestione degli interessi patrimoniali del rappresentato o alla gestione di una determinata attività. Non comprende atti di straordinaria amministrazione che non sono in essa indicati (il rappresentante non può compiere donazioni in nome del rappresentato senza procura specifica a donare o stipulare atti con se stesso. Non comprende la rappresentanza in giudizio salvo che il rappresentato non abbia né la residenza né il domicilio nel territorio nazionale. La rappresentanza in giudizio deve essere conferita espressamente per iscritto.

  • speciale → conferisce al rappresentante il potere di compiere singoli atti giuridici.

    Procura e rapporto gestorio

    Sebbene sia teoricamente possibile che il soggetto si limiti ad attribuire il potere rappresentativo è normale che la procura si accompagni ad un rapporto di mandato o altro rapporto gestorio in base al quale il rappresentante è obbligato a compiere attività di gestione per conto del rappresentato. Accanto alla procura distinguiamo il contratto in base al quale il procuratore s’impegna a compiere una certa attività per conto del rappresentato. Tipico contratto di gestione che si accompagna alla procura è il mandato, contratto in base al quale un soggetto detto mandatario si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto di un altro soggetto detto mandante (1703 cc). Se il mandante conferisce anche la rappresentanza trovano applicazione norme sul mandato e rappresentanza altrimenti il mandatario ha l’obbligo di svolgere una certa attività senza potere di agire in nome del mandante (rappresentanza indiretta). Il conferimento di un incarico può contenere implicitamente anche la concessione del potere rappresentativo.



    Rappresentanza gestoria

  • Il potere di rappresentanza è normativamente previsto in capo a chi ha una funzione gestoria nell’ambito di enti giuridici o di imprese. Trattandosi di un effetto legale del rapporto si ritiene che possa parlarsi di rappresentanza legale. Anche se disciplinata dalla legge, la rappresentanza gestoria trova invece il suo titolo in un rapporto negoziale. Incombe sul rappresentato l’onere di portare a conoscenza dei terzi che il potere rappresentativo conferito ha un diverso contenuto.

  • Es. società di persone → rappresentanza spetta a ciascun socio e si estende a tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale. Lo statuto sociale può comunque escludere o limitare il potere dei soci ma queste deroghe non sono opponibili a terzi in buona fede a meno che non siano portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei altrimenti di volta in volta bisogna provare che il terzo ne era a conoscenza.

  • Es. società di capitali → potere spetta ad amministratori e limitazioni non sono opponibili a terzi anche se risultanti da atto costitutivo o statuto salvo che questi abbiano agito intenzionalmente a danno della società.

  • Es. associazioni riconosciute e fondazioni → limitazioni da pubblicizzare con iscrizione al registro delle persone giuridiche

  • Es. associazioni non riconosciute → potere a organi con potere di amministrazione. Il terzo ha l’onere di verificare il potere di chi assume ad agire in nome dell’associazione se manca regime di pubblicità.

  • Es. institore → stessa regola dell’amministratore di società: rappresentanza tranne per deroghe da iscrivere al registro imprese.

  • Es. commesso → limitato potere

I soggetti del rapporto rappresentativo. La capacità

 

Soggetti:

  •  rappresentante → titolare del potere

  • rappresentato → persona in nome del quale il potere è esercitato

    nella rappresentanza volontaria la legge richiede la capacità di agire del rappresentato, che si pone come condizione legale di efficacia del rapporto di rappresentanza. L’incapacità sopravvenuta è causa di estinzione del rapporto.
    Non è invece richiesta la capacità di agire del rappresentante, ma solo che sia capace di intendere e di volere altrimenti il contratto è annullabile per incapacità naturale. L’incapacità di intendere e volere è ininfluente quando il contenuto del contratto è già predeterminato dal rappresentato. L’inesistenza del rappresentato comporta di massima la nullità del contratto per impossibilità di costruire il rapporto in capo alla persona cui il rapporto è riferito.

    Volontà e stati soggettivi


    Per il perfezionamento del negozio stipulato dal rappresentante rileva la dichiarazione di volontà dello stipulante. La volontà costitutiva del negozio compiuto nell’esercizio del potere di rappresentanza è esclusivamente quella del rappresentante. Non basta quindi che il rappresentato abbia deciso il compimento dell’atto se poi il rappresentante non lo compie. La validità presuppone pertanto l’integrità e la libertà del consenso prestato dal rappresentante altrimenti il negozio è suscettibile di annullamento per regola generale della volontà viziata da dolo, errore o violenza o da incapacità naturale. Rilevano gli stati di buona o mala fede del rappresentato con riferimento agli atti che lo stesso rappresentato abbia preventivamente deliberato e con riferimento alle circostanze che cadono sotto il suo controllo. In quanto l’atto rientra nella sfera di decisione del rappresentante, rilevano la buona o la mala fede di quest’ultimo.


    Esercizio del potere di rappresentanza. La spendita del nome del rappresentato.


    Affinché il negozio possa considerarsi stipulato dal rappresentante nell’esercizio del suo potere occorre che esso sia compiuto in nome del rappresentato. La spendita del nome del rappresentato è requisito di qualificazione dell’atto come rappresentativo. La semplice esistenza del potere di rappresentanza non basta di per sé a far presumere che l’atto sia compiuto dal rappresentante nella sua qualità. Non è necessario che vi sia un’espressa dichiarazione di spendita del nome del rappresentato. Ciò che importa è che l’atto appaia al terzo come atto compiuto dal rappresentante nella sua qualità e cioè come atto da riferire direttamente al rappresentato. Spendita del nome = esternazione del potere rappresentativo. Se l’atto non appare compiuto nell’esercizio del potere di rappresentanza il rappresentante rimane personalmente impegnato nei confronti del terzi ma il rappresentato può giovarsi degli effetti secondo la regola della rappresentanza indiretta.

La cura dell’interesse del rappresentato

Il rappresentante deve esercitare il suo potere di rappresentanza conformemente all’interesse del rappresentato. Normalmente il potere di rappresentanza si accompagna ad un ufficio o ad un rapporto contrattuale che determina gli obblighi a carico del rappresentante. L’obbligo di curare l’interesse del rappresentato riguarda tuttavia l’atto di esercizio della rappresentanza in sé considerato. La rilevanza dell’interesse del rappresentato risulta in termini generali dalla previsione legislativa. L’atto del rappresentante è efficace per il rappresentato anche se il rappresentante non agisce nell’interesse del rappresentato. Affinché quest’ultimo possa respingere l’atto del rappresentante non basta che tale atto sia pregiudizievole ma occorre che sia compiuto in conflitto d’interessi col rappresentato e che il conflitto sia conosciuto o riconoscibile da parte del terzo. L’atto del rappresentante non è inefficace ma annullabile.

Il conflitto d’interessi. Il contratto con se stesso.

Il contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi col rappresentato è annullabile se il conflitto era conosciuto o riconoscibile da parte del terzo (1394 cc).

Conflitto di interessi= ipotesi di contrasto tra interesse rappresentante/terzi e rappresentato. Rileva quindi che il rappresentante sia portatore di interessi incompatibili con quelli del rappresentato. La legge esclude che il rappresentante possa esercitare il suo potere nell’esclusivo interesse suo o di altri. Il contratto concluso è annullabile anche senza una prova specifica del danno concretamente sofferto. È tipicamente presente nel contratto con se stesso= il rappresentante assume la posizione contrapposta al rappresentato o stipula in rappresentanza delle parti contrapposte. Prevista l’annullabilità del contratto salvo ipotesi di specifica autorizzazione oppure struttura del contratto appositamente studiata per escludere conflitto d’interessi. L’invalidità consegue alla violazione del divieto legale a carico del rappresentante di agire in contrasto con l’interesse del rappresentato e la ragione è di tutela del rappresentato contro il presunto pregiudizio dell’atto. Non è escluso il pregiudizio se il rappresentato fissa un prezzo di vendita perché il rappresentante ha l’obbligo di ottenere il prezzo più vantaggioso possibile. Il pericolo di pregiudizio si può escludere se si tratta di beni che il rappresentato vende usualmente a condizioni standard e prezzi fissi o beni con prezzo d’imperio (la volontà delle parti non può lecitamente maggiorarlo). L’azione per l’annullamento spetta al rappresentato o alla parte nel cui interesse l’annullamento è previsto dalla legge e ad essa si accompagna il rimedio del risarcimento del danno.

L’abuso del potere rappresentativo

Quando il rappresentante agisce in conflitto di interessi col rappresentato, quando trascura o lede l’interesse di quest’ultimo e quando si discosta dalle istruzioni ricevute. L’abuso è il cattivo uso del potere, che viene esercitato non in conformità degli obblighi verso il rappresentato. L’atto è efficace ma dà luogo alla responsabilità del rappresentante per il suo inadempimento. L’inosservanza degli obblighi inerenti al rapporto di gestione comporta l’inefficacia dell’atto quando le istruzioni date al mandatario determinano il contenuto della procura.

Qui il rappresentato concede al rappresentante il potere rappresentativo strettamente necessario per assolvere l’incarico. L’atto che non rispetta il contenuto dell’incarico eccede la procura ed è inefficace. La possibilità dell’abuso si pone allora quando il rappresentante si avvale del potere di rappresentanza per compiere atti che esulano dagli obblighi nascenti dal rapporto di gestione. L’atto rimane valido nei confronti del terzo, salvo il diritto del rappresentato al risarcimento, perché il terzo deve poter fare affidamento sulla procura senza dover indagare oltre.

Cause di estinzione del potere rappresentativo.

Le cause sono:
1- revoca procura
2- rinunzia rappresentante
3- sopravvenuta incapacità
4- fallimento del rappresentato o rappresentante
5- scadenza del termine
6- verificarsi della condizione risolutiva
7- estinzione del rapporto di gestione

La revoca della procura

Negozio unilaterale mediante il quale il rappresentato priva di efficacia la procura estinguendo o modificando il potere del rappresentante. La modifica è revoca parziale. La revoca (art.1396 cc) può essere espressa o tacita (tacita quando il rappresentato tiene un comportamento incompatibile con la volontà di mantenere al rappresentante il potere di rappresentanza quindi nomina di un rappresentante esclusivo per lo stesso affare della procura o compimento affare direttamente dal rappresentato). La revoca dev’essere portata a conoscenza del terzo ad onere del revocante con mezzi idonei altrimenti non può opporre a terzo la revoca. È quindi un atto recettizio anche se la legge non prevede l’onere della comunicazione ma quello dell’adeguata pubblicazione dell’atto. Se gli interessati hanno avuto conoscenza della revoca, questa è a loro opponibile anche se non c’è stata comunicazione. Se il rappresentante è un imprenditore la revoca deve essere portata a conoscenza dei terzi con iscrizione dell’atto nel registro delle imprese mentre se è una persona giuridica nel registro delle persone giuridiche. Dal momento in cui il rappresentante viene a conoscenza della revoca deve astenersi dallo svolgere attività rappresentativa. Nel mandato a tempo indeterminato la revoca deve essere fatta con congruo preavviso altrimenti sorge l’obbligo di risarcire il danno, tranne che per revoca per giusta causa o grave inadempimento. Se il rapporto è di tipo subordinato si applicano le regole di tale istituto.

Limiti al potere di revoca. La procura irrevocabile

La revocabilità della procura trova fondamento nel principio generale della revocabilità dei poteri concessi nel proprio interesse. La procura speciale può tuttavia essere irrevocabile.


1° ipotesi: potere conferito anche nell’interesse del rappresentante o di terzi perché la revoca verrebbe a ledere anche un diritto del rappresentante o di terzi. È revocabile per giusta causa o con previsione di revocabilità.

2° ipotesi: procura collettiva, conferita cioè a più persone con un unico atto e per un affare comune, tranne che per giusta causa. Affare di interesse comune è l’affare unilateralmente e indivisibilmente riferito a tutti i rappresentanti.

3° ipotesi: per espressa volontà del rappresentato. Il rappresentato non può rendere irrevocabile la procura conferita nel suo esclusivo interesse perché non avrebbe senso ma nel caso in cui la procura è conferita anche nell’interesse del procuratore o di un terzo, l’irrevocabilità risponde alla regola legale. La revoca di tale procura è quindi inefficace anche rispetto a terzi. Quando la procura è conferita nell’esclusivo interesse altrui significa che il rappresentato ha ceduto la posizione giuridica di cui il rappresentante può disporre. Di fronte al terzo la procura vale a imputare il rapporto contrattuale al rappresentato che diviene quindi parte sostanziale del contratto. Se l’interesse è esclusivamente del rappresentante invece è quest’ultimo che diviene parte sostanziale del contratto.

 


Altre cause di estinzione del potere rappresentativo

  • Rinunzia → ammessa anche quando il rappresentante si sia obbligato al compimento degli atti ma è tenuto al risarcimento del danno salvo per giusta causa.

  • Sopravvenuta incapacità → morte, estinzione persona giuridica, interdizione, inabilitazione. La sopravvenuta incapacità del rappresentato non estingue tuttavia il potere di rappresentanza conferito anche nell’interesse del rappresentante o di terzi. Gli eredi del rappresentante incapace possono pretendere la nomina di nuovo rappresentante. In caso di imprenditore non si estingue potere se l’impresa continua ad essere esercitata.

  • Fallimento → salvo che la procura sia conferita anche nell’interesse della parte non fallita

  • Scadenza del termine

  •  Verificarsi condizione risolutiva

  • Estinzione rapporto sottostante → la procura ha una funzione strumentale verso il rapporto sottostante e per questo decade. Le cause di estinzione della procura diverse dalla revoca non sono opponibili ai terzi che le hanno ignorate senza colpa (1396 cc) → onere di portare l’estinzione a conoscenza a terzi.

    Talune cause sono opponibili a prescindere dalla loro pubblicazione come il fallimento e la sopravvenuta incapacità del rappresentato.

    il difetto di rappresentanza

    Riguarda l’ipotesi del contratto stipulato da chi non ha alcun potere rappresentativo o eccede i limiti della procura (falso rappresentante).
    Il contratto non è efficace rispetto

  • Al rappresentato → perché gli effetti discendono dal potere di rappresentanza dello stipulante

  •  Al rappresentante → atto compiuto in nome del rappresentato, quindi non efficace

  • Al terzo → gli effetti presupporrebbero l’operatività del contratto che, sebbene sia perfetto perché consta di tutti gli elementi costitutivi. È privo di un requisito di efficacia che può però essere successivamente ratificato. La ratifica lo rende efficace. In quanto sottoposto a condizione legale di ratifica il contratto è inefficace ma rispetto al terzo contraente è comunque produttivo dell’effetto primario del vincolo contrattuale, quindi il terzo non può recedere unilateralmente. Il contratto rimarrà in caso privo di effetti finali.

 

La ratifica

 

Negozio unilaterale mediante il quale il soggetto rende efficace nei propri confronti l’atto del non autorizzato. La volontà del ratificante è diretta ad accettare l’operato del falso rappresentante. Ciò che rende il contratto efficace nei confronti del rappresentato non è un mero evento sopravvenuto ma l’atto di autorizzazione che integra il difetto di legittimazione. La ratifica esprime il potere di legittimazione dell’interessato attraverso il quale questi recupera l’atto nella propria sfera giuridica: procura successiva. È quindi sottoposta a disciplina della procura e richiede la stessa forma prescritta per il contratto stipulato dal rappresentante. La ratifica può anche essere manifestata tacitamente. È quindi un atto recettizio nei confronti del terzo contraente. Ha effetto retroattivo anche se questo effetto non può operare in pregiudizio dei terzi. Il limite all’esercizio del potere di ratifica non può protrarsi all’infinito in pregiudizio del terzo. La legge accorda al terzo il potere di assegnare al rappresentato un termine di decadenza dopo il quale non potrà più ratificare. Suscettibili di ratifica sono in generale gli atti giuridici diversi dal contratto compiuti dal falso rappresentante e quindi anche i negozi unilaterali.

La responsabilità del falso rappresentante

È tenuto a risarcire il danno che il terzo contraente ha sofferto. La responsabilità non è contrattuale, cioè per inadempimento del contratto, ma il fatto illecito consiste piuttosto nella lesione della libertà contrattuale del terzo. È quindi responsabile in quanto dolosamente o colposamente si è valso di una legittimazione inesistente inducendo il terzo a compiere un negozio inefficace → responsabilità extracontrattuale o meglio responsabilità precontrattuale. Il risarcimento non ha ad oggetto l’interesse positivo ma quello negativo cioè quello a non essere partecipe o destinatario di un atto inefficace. Il danno sofferto dev’essere certo, certezza che non sussiste finchè l’inefficacia non diviene definitiva. La ratifica fa venir meno il danno da inefficacia definitiva ma non esclude il danno derivante dall’inefficacia temporanea. Il terzo dev’essere senza colpa. È in colpa se l’errore in cui è caduto è inescusabile (evitabile con normale diligenza) e quindi non potrà pretendere il risarcimento del danno causato per propria negligenza. Se il falso rappresentante ha dolosamente creato l’apparenza della legittimazione, la colpa del terzo diviene irrilevante perché l’autore del dolo non può invocare l’incauto affidamento della vittima.

La rappresentanza apparente

Colui che in base alle circostanze univoche mostra di avere un potere rappresentativo di cui in realtà è privo. Il rischio ricade sul terzo e il rimedio accordato dalla legge è il risarcimento del danno ma il contratto è efficace. L’apparenza dev’essere tale da giustificare l’affidamento di una persona normalmente diligente. L’apparenza non rileva se il terzo conosceva o avrebbe dovuto conoscere la situazione reale o se la situazione reale fosse stata conoscibile tramite gli oneri di pubblicità-notizia. Il fondamento dell’efficacia della procura apparente si riconduce al generale principio dell’apparenza, cioè al principio secondo cui chi crea l’apparenza di una condizione di diritto o di fatto è assoggettato alle conseguenze di tale condizione nei confronti di chi vi abbia fatto ragionevolmente affidamento.

la rappresentanza indiretta

Potere del soggetto di compiere atti giuridici in nome proprio nell’interesse altrui. Generalmente questa posizione di potere si accompagna ad un obbligo assunto dal gestore di agire per conto dell’interessato. Il contratto tipico dal quale scaturisce tale obbligo è il mandato.
Il mandante può conferire al mandatario il potere di rappresentanza.
È tuttavia possibile che il mandato sia conferito senza rappresentanza. Il contratto è allora stipulato dal mandatario in nome proprio. Il mandatario senza procura è titolare di una posizione che in dottrina viene designata come di rappresentanza indiretta: il mandatario è autorizzato ad incidere sulla sfera giuridica del mandante che ha l’obbligo di recepire gli effetti dell’atto autorizzato. Taluni effetti del contratto stipulato dal rappresentante indiretto si producono direttamente in capo al mandante. I crediti acquisiti dal mandatario in nome proprio ma per conto del mandante cadono automaticamente nella titolarità di quest’ultimo. Il mandante può rivendicarli come propri e il suo diritto cede solo di fronte all’acquisto fatto dai terzi in buona fede. Per quanto riguarda invece l’acquisto di beni immobili e mobili registrati la titolarità di tali beni passa al mandante a seguito di un atto formale di trasferimento da parte del mandatario il quale è obbligato a tale trasferimento e in caso di inadempimento il mandante può richiedere l’esecuzione in forma specifica (2932 cc).

Trattandosi di beni immobili il mandato deve comunque avere la forma scritta a pena di nullità. Il mandante non è parte formale né sostanziale del contratto, che si instaura tra mandatario e terzo contraente ed è quindi il mandatario che è obbligato. Il mandante può però agire in sostituzione del mandatario per esercitare i diritti di credito derivanti dal mandato in quanto ciò non pregiudichi i diritti del mandatario

L’atto dispositivo del non legittimato

Il soggetto che dispone in nome proprio del diritto altrui senza esserne legittimato stipula un negozio che ha un difetto nei confronti del titolare del diritto ma a differenza del negozio stipulato dal falso rappresentante, il disponente stipula in nome proprio e il negozio è efficace nei suoi confronti. L’alienante che ha assunto in proprio il rapporto contrattuale è tenuto a procurare all’acquirente il diritto alienato. Il principio trova fondamento nell’impegno di attribuzione del diritto da parte dell’alienante, impegno che si traduce nell’effetto traslativo immediato se sussistono le condizioni altrimenti si traduce nell’obbligazione dell’alienante a realizzare il programma contrattuale. L’effetto traslativo dell’alienazione può intervenire successivamente a seguito dell’acquisto del diritto da parte del non legittimato. La norma esprime una regola secondo la quale la mancanza di legittimazione originaria da parte di chi dispone di un diritto altrui è supplita dalla legittimazione successiva. Il trasferimento del diritto costituisce esecuzione del contratto stipulato in proprio dal legittimato. Parti sostanziali e formali rimangono coloro che hanno stipulato il contratto (il non legittimato e l’acquirente) e a tale rapporto è estraneo l’originario titolare.

L’approvazione del titolare

 

L’atto di disposizione del diritto altrui da p arte del non legittimato in nome proprio può produrre l’effetto traslativo a seguito dell’approvazione del titolare. L’approvazione è l’atto mediante il quale il titolare del diritto autorizza successivamente il negozio di alienazione stipulato da un terzo in nome proprio.
Si distingue rispetto alla ratifica perché questa ha per oggetto l’atto compiuto dal non legittimato in nome altrui quindi il ratificante diviene titolare del vincolo contrattuale mentre l’approvazione ha ad oggetto l’atto compiuti dal non legittimato in nome proprio quindi l’approvante rimane estraneo al rapporto contrattuale. La nostra legge prevede la ratifica solo con riguardo agli atti compiuti dal falso rappresentante. Chi dispone del diritto altrui in nome e nell’interesse proprio non è tuttavia un falso rappresentante. Se si ammette la rilevanza dell’autorizzazione preventiva deve coerentemente ammettersi la rilevanza dell’autorizzazione successiva. Richiamo al principio di recuperabilità del negozio giuridico: i requisiti di efficacia possono sopravvenire anche dopo il compimento dell’atto. Se il contraente ha consapevolmente disposto di un diritto altrui in nome proprio, l’approvazione avrà il risultato di rendere efficace l’effetto autorizzato mentre il rapporto autorizzante-autorizzato sarà disciplinato secondo la causa di esso.

Il contratto per conto di chi spetta

È il contratto stipulato in rappresentanza di chi risulterà titolare di una data posizione giuridica. È espressamente menzionato dalla legge nell’ipotesi di verifica giudiziale dei difetti della cosa venduta. Il giudice può ordinare il deposito o il sequestro della cosa. Il vettore può anche fare depositare le cose trasportate e può farle anche vendere per conto dell’avente diritto secondo le norme sulla vendita in danno. L’incertezza sulla titolarità di un bene non esclude il compimento di atti di disposizione destinati a incidere su chi risulterà essere il titolare. Il potere di stipulare il contratto per conto di chi spetta può essere conferito dagli stessi interessati o può inerire all’ufficio privato ricoperto dallo stipulante. Lo stipulante non stipula per sé e come tale non assume la posizione di parte sostanziale nel contratto. In attesa che diventi certa la persona del rappresentato lo stipulante può dover provvedere all’attuazione di tutto il rapporto contrattuale ma anche i suoi adempimenti sono eseguiti nell’esercizio del potere rappresentativo e devono quindi essere imputato al rappresentato. Il contratto per conto di chi spetta rientra quindi nello schema della rappresentanza. La dottrina tedesca riconduce questa figura di contratto alla rappresentanza di persona incerta e l’accomuna all’ipotesi di rappresentanza di persona non dichiarata mentre per il nostro ordinamento c’è una netta distinzione tra queste ultime.

Diritto internazionale privato

 

La rappresentanza volontaria è regolata dalla legge dello Stato in cui il rappresentante ha la propria sede di affari purchè il rappresentante agisca a titolo professionale e la sede sia conosciuta o conoscibile da parte del terzo. la forma della procura è dettata dalla legge dello stato che ne detta la disciplina sostanziale o quello in cui la procura è rilasciata. La disciplina dell’istituto prevede l’efficacia diretta del contratto in capo al rappresentato quando il terzo sapeva che lo stipulante agiva come rappresentante.

 

 

 

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