vincoli precontrattuali: puo accadere che nel corso delle trattative precontrattuali le parti concludano veri e propri negozi e si vincolino effettuando appunto dei vincoli precontrattuali che sono anche definiti come negozi preparatori .Tali negozi hanno una causa particolare ma al pari di qualsiasi altro negozio deve contenere gli elementi essenziali di cui art 1325. Tali vincoli precontrattuali sono
-proposta irrevocabile
-opzione
-prelazione (o patto di prelazione)
-contratto preliminare
Essi producono esclusivamente effetti obbligatori tra le parti per cui la violazione di uno di questi vincoli è generalmente sottoposto a responsabilita risarcitoria .Con questi vincoli no sempre le parti si obbligano a concludere successivo contratto .si tratta in qualche modo di vincoli apposti volontariamente alla propria autonomia negoziale sotto diversi profili ad esempio con il contratto preliminare ci si vincola alla conclusione del contratto ,con la prelazione invece le parti non si obbligano alla conclusione del contratto ma si obbligano a preferire un contraente se dovessero in futuro poi giungere a stipulazione ,con l’opzione le parti non si vincolano ala conclusione del contratto ma semplicemente una si queste parti si vincola a mantenere ferma la propria proposta per un determinato periodo di tempo e lo stesso dicasi per la proposta irrevocabile.
è la proposta che il proponente si impegna a non ritirare per un certo tempo. Ove il proponente ritiri la proposta la revoca non avra effetto. È disciplinata art 1329 cc “se il proponente si è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo ,la revoca è senza effetto’’. La proposta essendo un atto prenegoziale perde effetti in caso di morte o sopravvenuta incapacita del proponente, cio non accade per la proposta irrevocabile che anche in tali ipotesi rimane ferma(2 comma 1329)
Natura giuridica di tale proposta irrevocabile è alquanto controversa, una prima tesi piu semplicistica la considera negozio unilaterale. NOn è dunque un atto prenegoziale perche c’è una dichiarazione di volonta di un soggetto con la quale intende mantenere ferma la proposta per cui è un atto di per se idoneo a p rodurre effetti .Gli atti prenegoziali non sono di per se idonei a produrre effetti giuridici a meno che non si incontrino con altri atti come l’accettazione. Altra tesi invece ritiene che tale proposta sia caratterizzata dalla congiunzione di due dichiarazioni ,c’è una proposta semplice e una rinuncia al potere di revoca.
Uno degli elementi essenziali di tale proposta come si buon ben capire è il tempo, il termine di revocabilita insomma,ora se tale termina manca le conseguenze sono diverse a seconda che si aderisce alla prima o seconda tesi,se si aderisce alla tesi del negozio unilaterale ove il termine manchi la proposta sara nulla per mancanza di un termine essenziale--à come ben sappiamo pero in forza art 1324 ali atti unilaterali si applicano le disposizioni sui contratti per cui una proposta nulla potrebbe essere convertita in una proposta semplice ai sensi art 1324 purche ne ricorrano i presupposti. Se invece aderiamo alla teoria della doppia dichiarazione allora in tal caso l’assenza del termine inficia soltanto la dichiarazione di rinuncia al potere di revoca mentre resta salva la proposta semplice(cioe solo la rinuncia al potere di revoca viene pregiudicata dall’assenza del termine mentre la proposta semplice no dato che qui non ha importanza il termine)
Tale distinzione incide anche sugli effetti della scadenza del termine di revocabilita infatti se si aderisce alla prima tesi (del negozio unilaterale) e il termine scade la proposta non produrra effetti, cioe il termine di revocabilita viene ad identificarsi con quello di efficacia per cui venuto men uno viene meno l altro, mentre se si aderisce alla seconda tesi per cui c’è doppia dichiarazione e scade il termine di revocabilita potrebbe rimanere in piedi il termine di efficacia della proposta sempre che esso non sia stato inteso dal proponente come identificative del termine di revocabilita, dunque in tal caso la proposta potrebbe rimanere in piedi come proposta semplice che però puo essere revocata dal soggetto fino a che il contratto non si concluda.
Che cosa succede se il proponente viene meno al suo impegno? che tutela ha l’oblato ossia il soggetto a quale è indirizzato la proposta? tutela risarcitoria che deriva da responsabilita contrattuale dato che anche se qui non c’è un vero e proprio patto comunque ci sono delle trattative, dei patti che devono essere rispettati e a cui vanno applicate le norme sui contratti. In generale. con la responsabilita contrattuale si risarcisce l’interesse positivo alla conclusione del contratto mente con quella precontrattuale l’interesse negativo a non essere coinvolto in ingiustificate trattative
Che cosa succede al terzo che ha contrattato con il proponente? In tal caso rileva la buona fede se era dunque un terzo che in buona fede appunto non sapeva dell’esistenza della proposta irrevocabile allora non succede nulla mentre se è in cattiva fede allora la sua condotta funzionera come illecito extracontrattuale nei confronti dell’oblato
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