RISARCIMENTO

INIBITORIA -> prevenire una lesione
RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA (RIFS) -> ripristinare uno status quo
RISARCIMENTO PER EQUIVALENTE -> a ripristinare attraverso la datio di una somma di denaro
ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA -> attivabile come azioni esecutive, per ottenere il diritto riconosciuto al soggetto

RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA (ART. 2058 CC)

Espressamente citato nel 2058. E’ una tecnica risarcitoria.

Si è molto discusso sulla sua natura perchè nel cod del 1865 e nel diritto romano non era previsto ma avevamo solo il risarcimento per equivalente monetario.

E’ una REINTEGRAZIONE, che è una prima discrasia che troviamo nel codice perchè nella rubrica della norma è chiamato “risarcimento”, nella legge si parla di “reintegrazione” e questo ha posto anche una serie di problemi interpretativi.

  1. IL RISARCIMENTO PER EQUIVALENTE è il ripristino patrimoniale attraverso una somma di danaro equivalente in valore alla lesione del patrimonio;
  2. il RIFS impone un ripristino dello status quo, non è una dazione di una somma, ma un ripristinare delle condizioni giuridiche o materiali che c’erano prima della lesione.


Il RIFS non è che elimina il danno perchè il danno è una realtà fattuale, non è più eliminabile nel momento in cui si produce. MIRA AD ELIMINARE LE CONSEGUENZE NEGATIVE attraverso degli obblighi di attivazione. Pensiamo ad un incidente: una cosa è dare una somma di danaro, una cosa è riparare la macchina -> RIFS. Si elimina la conseguenza giuridica del danno.

Il 2058 impone 2 limiti di applicazione:

  1. l’eccessiva onerosità per il danneggiante
  2. la possibilità della prestazione in natura
    Altrimenti subentra il risarcimento per equivalente.

Si è sempre posto il problema se potesse trattarsi di una norma a carattere variabile e attivabile in via generalizzata, anche come tutela preventiva e inibitoria, cioè per utilizzare il 2058 come tutela inibitoria atipica e preventiva (il risarcimento è successivo all’illecito). Secondo questo orientamento, potrebbe essere la norma che rende atipica la tutela inibitoria.

In realtà, la giurisprudenza prevalente ha detto che si tratta di una TECNICA RISARCITORIA, quindi è sempre un risarcimento, non può assurgere a tutela inibitoria generalizzata. Può essere, eventualmente, attivato anche a carattere inibitorio ma, in realtà, la tutela dei diritti fondamentali avviene attraverso l’attivazione diretta delle norme costituzionali perchè sono precettive e, quindi, non hanno bisogno di uno specifico rimedio per essere attivate.

POSSIAMO ESTENDERE IL 2058 ALLA RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE?
Secondo una prima impostazione, questo non era possibile perchè il richiamo al 2056 è alle norme della responsabilità contrattuale e, quindi, non può essere il contrario cioè è la responsabilità aquilana che richiama espressamente la responsabilità contrattuale, non possiamo fare l’operazione inversa. Innanzitutto, è un problema sistematico e testuale.
In secondo luogo, nella responsabilità contrattuale a fronte dell’inadempimento noi abbiamo delle tutele specifiche tra cui “l’esatto adempimento cd ADEMPIMENTO IN NATURA”. Se c’è questo tipo di adempimento, l’adempimento coattivo, non ci serve il RIFS; in più abbiamo la RISOLUZIONE.

Tra le obiezioni a questa impostazione, si è detto che, in realtà, il RIFS, se è una tecnica risarcitoria resta un’obbligazione secondaria. L’adempimento coattivo mira ad ottenere proprio quella prestazione, quindi, l’interesse all’adempimento è l’interesse alla prestazione primaria.

Immaginiamo un contadino che ha come obbligo quello di seminare i fiori. Non semina quei fiori. L’adempimento coattivo non è più possibile perchè io volevo quella partita di fiori; ma se voglio che, comunque, il contadino semini i fiori devo richiedere il RIFS, un qualcosa che mi dia la stessa specie di obbligazione, ma non quella primaria che era in contratto che non era più possibile.

Il RIFS mi darebbe qualcosa di diverso ma imporrebbe al soggetto obbligato di adempiere.

Alcuni dicono che in questo modo si prevedono dei rimedi che il legislatore non prevede. Pensiamo all’adempimento del patto di prelazione. A fronte dell’adempimento della prelazione, noi abbiamo un obbligo risarcitorio. Immaginiamo che sia possibile l’applicazione del RIFS, il soggetto che ha inadempiuto la prelazione, quindi non ha adempiuto l’obbligo di denudatio e ha venduto il bene, il soggetto che doveva essere preferito potrebbe, attraverso il RIFS riscattare il bene: ma questo non è previsto dall’ordinamento. L’unico potere nelle sue mani è il risarcimento per equivalente.

Il 2058 serviva al legislatore per dire se dovesse prefigurarsi un’ipotesi all’interno della responsabilità aquilana ci sono questi limiti a cui attenersi. Non ci interessa nella tutela contrattuale.

Prevale, ad oggi, la tesi possibilista, cioè la tesi che vuole estendere alla tutela contrattuale.
Il primo motivo è che il 1218 e il 1203, che fanno riferimento al risarcimento, non dicono risarcimento per equivalente, dicono risarcimento. Se il RIFS è una tecnica risarcitoria, allora dobbiamo intenderla in maniera generica.
Si distingue dall’esatto adempimento, anche se per qualcuno, tipo Castronovo, l’inadempimento stesso genera danno e responsabilità, per cui l’azione di esatto adempimento si convertirebbe in RIFS.

La giurisprudenza è orientata ad accettare il RIFS anche nella responsabilità contrattuale.

 

 

 

»»»»»» »»»»» »»»»»» »»»»» 


Informazioni generali sul sito