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Oltre lo Stato e gli enti pubblici territoriali, sono esonerati dall'applicazione del decreto 231/2001 gli enti aventi natura pubblicistica che non svolgono attività economica (Cass. pen. Sez. II, 9 luglio 2010, n. 28699).

Sono esonerati dall’applicazione del D.Lgs. n. 231 del 2001 - avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica - soltanto lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale e gli “altri enti pubblici non economici” (cfr. art. 1 u.c.).

Dunque, il tenore testuale della norma è inequivocabile nel senso che la natura pubblicistica di un ente è condizione necessaria, ma non sufficiente, all’esonero dalla disciplina in discorso, dovendo altresì concorrere la condizione che l’ente medesimo non svolga attività economica. Nella fattispecie i giudici di legittimità, decidendo sul ricorso proposto dal P.M. avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale del riesame annullava la misura cautelare del sequestro preventivo ai danni di una struttura ospedaliera specializzata sul presupposto dell'inapplicabilità della disciplina menzionata, accoglieva il ricorso sul rilievo che la struttura, poiché operante in forma di s.p.a. (seppur mista, in quanto partecipata al 49% da capitale privato e per la restante parte da capitale pubblico) difettava del requisito dell'assenza di attività economica, necessariamente richiesto, per quanto innanzi, ai fini dell'esonero della disciplina di cui alla normativa citata.

18-set-10