____________________________


Limitazione dell'uso del contante: abbassata la soglia ad euro 5.000,00 (art. 20)

L'art. 20 del D.L. 78/2010, al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni adottate in ambito comunitario, irrigidisce i vincoli imposti dalla normativa antiriciclaggio abbassando da 12.500,00 euro a 5.000,00 euro la soglia che fa scattare il divieto per il trasferimento di valori effettuato a qualsiasi titolo al di fuori del circuito bancario o postale ovvero attraverso istituti di moneta elettronica (Imel) di denaro contante, libretti di deposito bancari o postali al portatore.

Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.

Il trasferimento per contanti per il tramite dei soggetti sopra indicati deve essere effettuato mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi della somma in contanti. Il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio, a decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione,.

I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera, con conseguente applicazione dell'imposta di bollo pari ad € 1,50 per ciascun modulo.In ogni caso gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a euro 5.000,00 devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a euro 5.000,00 può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità, con conseguente applicazione dell'imposta di bollo pari ad € 1,50. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola di non trasferibilità, può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all'emittente.

Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a euro cinquemila. I libretti al portatore emessi prima del 31 maggio 2010 ed in cui si trovi una somma superiore alla nuova soglia debbono essere estinti entro il 30 giugno 2011. In caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente comunica, entro 30 giorni, alla banca o a Poste Italiane S.p.A, i dati identificativi del cessionario, l'accettazione di questi e la data del trasferimento.

In sede di conversione del D.L. 78/2010 è stato previsto un periodo di tolleranza nell'applicazione delle nuove disposizioni e pertanto le violazioni non saranno snzionate qualora si siano verificate tra il 31 maggio ed il 15 giguno 2010.

Per le violazioni si rendono applicabili le sanzioni previste dai commi dall'1 al 19 dell'articolo 49 del decreto legislativo 231/2007.

In merito si veda: Circ. n. 281178 del 5 agosto 2010 Min. economia e finanze - Dip. tesoro Circolare interpretativa delle modifiche introdotte dall'art. 20 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alle disposizioni sulle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore contenute nell'art. 49 e nell'art. 58 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni (attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione) .

15-Set-2010