Le ferie vanno godute entro l'anno, altrimenti il datore paga il danno. La società non può limitarsi a preavvisare il lavoratore prossimo alla pensione delle ferie non godute e maturate, anche negli anni passati, solo pochi mesi prima del collocamento a riposo, altrimenti sarà tenuta a pagargli la dovuta indennità (Cass., sez. lavoro, sent. 1756/2016 ).


Svolgimento del processo
La Corte d'appello di Firenze ha rigettato l'impugnazione della società Rai Radiotelevisione Italiana s.p.a. avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Firenze che l'aveva condannata a pagare a Maestripieri Sergio, il cui rapporto di lavoro era cessato, l'importo di € 6000,00 a titolo di indennità sostitutiva di ferie e riposi non goduti nel corso degli anni precedenti.
La Corte di merito ha escluso che il credito in esame, riconducibile a ferie e riposi non goduti anteriori al 2000, si fosse prescritto, trattandosi di indennità avente natura risarcitoria, come tale soggetta al regime della prescrizione ordinaria. Inoltre, secondo la Corte era sufficiente a fondare il diritto dell'appellato il fatto dell'inadempimento dell'azienda radiotelevisiva che non aveva assicurato, attraverso una corretta programmazione del lavoro ed un efficace dimensionamento degli organici, la fruizione dell'irrinunciabile diritto alle ferie.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso la RAI Radiotelevisione Italiana s.p.a. con due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.
Resiste con controricorso il Maestripieri.

Motivi della decisione
1. Col primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2109, 2946, 2948 e 1218 cod. civ. assumendo che, contrariamente a quanto affermato dai giudici di merito, nella fattispecie trovava applicazione la prescrizione quinquennale, stante la natura retributiva dell'indennità sostitutiva delle ferie, per cui il diritto alla corresponsione di tale trattamento economico vantato dal Maestripieri era ampiamente assorbito dall'eccepita prescrizione.

Il motivo è infondato.
Invero, l'orientamento di questa Corte, che si intende qui confermare, è quello per il quale si è in presenza di una indennità avente una duplice natura, vale a dire sia risarcitoria che retributiva.

 

S i è , infatti, statuito (Cass. Sez. Lav., n. 20836 dell'11/9/2013) che "l'indennità sostitutiva delle ferie non fruite ha natura mista, avendo non solo carattere risarcitorio, in quanto volta a compensare il danno derivante dalla perdita di un bene determinato (il riposo, con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali), ma anche retributivo, in quanto è connessa al sinallagma contrattuale e costituisce il corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito avrebbe dovuto essere non lavorato, in quanto destinato al godimento delle ferie annuali. Ne consegue l'inclusione dell'indennità nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto." (Sulla natura mista dell'indennità sostitutiva delle ferie v. in senso conforme v. Cass. Sez. Lav. n. 19303 del 25/9/2004 e n. 11462 del 9/7/2012).

In effetti, il carattere risarcitorio dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute discende dalla considerazione che la stessa è idonea a compensare il danno costituito dalla perdita di un bene (il riposo con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali, l'opportunità di svolgere attività ricreative e simili) al cui soddisfacimento l'istituto delle ferie è preordinato, mentre il carattere retributivo deriva dal fatto che la stessa indennità rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe invece dovuto essere non lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali.

Tanto premesso, non può non evidenziarsi che ai fini della verifica della prescrizione è necessario che il diritto che l'indennità in esame tende a soddisfare possa essere esercitato in maniera ampia, per cui non può che considerarsi prevalente, a tale scopo, la natura risarcitoria della stessa, per la quale è prevista la durata ordinaria decennale della prescrizione. Diversamente, si perverrebbe alla conclusione che la tutela del bene della vita alla quale l'indennità sostitutiva delle ferie è principalmente finalizzata, cioè quello del ristoro delle energie psico-fisiche, subirebbe in sede di esercizio dell'azione risarcitoria finalizzata al suo riequilibrio

una inevitabile limitazione riconducibile all'applicazione della prescrizione quinquennale degli emolumenti di carattere retributivo. Invece, quest'ultima funzione, anch'essa assolta dall'indennità in esame, assume importanza allorquando debba valutarsene l'incidenza sul trattamento di fine rapporto o su ogni altro aspetto di natura esclusivamente retributiva, come ad esempio il calcolo degli accessori di legge o sul trattamento contributivo.

2. Col secondo motivo la ricorrente denunzia la violazione degli artt. 2697, 1218, 1207 cod. civ. e dell'accordo collettivo RAI — USUGRAI del 18 luglio 1995, nonché il vizio di motivazione di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c.
Sostiene la difesa della ricorrente che, anche a voler ritenere valida la tesi della natura risarcitoria dell'indennità sostitutiva delle ferie, i giudici di merito non avrebbero potuto accogliere la domanda in mancanza di prova di un colpevole inadempimento della datrice di lavoro che aveva rispettato il predetto accordo collettivo in materia di ferie e turni di riposo, per cui non le si poteva addebitare il fatto che al momento del pensionamento il Maestripieri non era riuscito a fruire di un numero complessivo di quarantacinque giorni di ferie e riposi.
Inoltre, la ricorrente lamenta che la Corte di merito aveva considerato la testimonianza del capo dei cineoperatori della sede RAI di Firenze, ma aveva trascurato l'esame della lettera del 18.8.2004 del Maestripieri, con la quale quest'ultimo si doleva del fatto che gli era stato assegnato un periodo di ferie senza che ne avesse fatto richiesta, oltre che quello della lettera della RAI del 24.2.2005, con la quale l'azienda invitava il predetto dipendente a fruire delle ferie arretrate in considerazione della circostanza che cinque mesi dopo sarebbe scattato il suo pensionamento, il tutto a conferma della riottosità del dipendente a godere delle ferie nei tempi previsti.

Osserva la Corte che anche tale motivo è infondato.
Invero, questa Corte (Cass. Sez. L., n.20836 dell'i 1/9/2013) ha già avuto modo di affermare che, in base a consolidati e condivisi orientamenti di legittimità, il diritto alle ferie nel nostro ordinamento gode di una tutela rigorosa, di rilievo costituzionale, visto che l'art. 36 Cost., comma 3, prevede testualmente che "il lavoratore ha diritto al riposto settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi».

All'interno della più ampia categoria dei riposi lavorativi (pause intermedie, riposo giornaliero, settimanale ed annuale) quello feriale riveste una più accentuata dimensione personalistica ed esistenziale in quanto rivolto - più delle altre tipologie di riposo - non solo al recupero delle energie psicofisiche spese dal lavoratore per l'esecuzione della prestazione, ma anche a consentire alla persona di poter coltivare interessi morali e materiali, personali e sociali di natura extralavorativa, fruendo di un periodo tempo libero retribuito.

Le ferie rappresentano, perciò, un diritto che va correlato alla persona del lavoratore e vanno riguardate più in funzione della qualità della vita che del rispetto di equilibri contrattuali. La duplicità delle funzioni rivestite dal periodo feriale è stata riaffermata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 543/1990 secondo la quale: "Non vi è dubbio che la disposizione contenuta nell'art. 36 Cost., comma 3 garantisce la soddisfazione di primarie esigenze del lavoratore, dalla reintegrazione delle sue energie psico-fisiche allo svolgimento di attività ricreative e culturali, che una società evoluta apprezza come meritevoli di considerazione". In base all'art. 2109 c.c., comma 2, l'esatta determinazione del periodo feriale, presupponendo una valutazione comparativa di diverse esigenze, spetta unicamente all'imprenditore quale estrinsecazione del generale potere organizzativo e direttivo dell'impresa; al lavoratore compete soltanto la mera facoltà di indicare il periodo entro il quale intende fruire del riposo annuale, anche nell'ipotesi in cui un accordo sindacale o una prassi aziendale stabilisca - al solo fine di una corretta distribuzione dei periodi feriali - i tempi e le modalità di godimento delle ferie tra il personale di una determinata azienda. Peraltro, allorché il lavoratore non goda delle ferie nel periodo stabilito dal turno aziendale e non chieda di goderne in altro periodo dell'anno non può desumersi alcuna rinuncia - che, comunque, sarebbe nulla per contrasto con norme imperative (art. 36 Cost. e art. 2109 cod. civ.) - e quindi il datore di lavoro è tenuto a corrispondergli la relativa indennità sostitutiva delle ferie non godute (cfr. Cass. 12 giugno 2001, n. 7951; id. 18 giugno 1988, n. 4198; 2 ottobre 1998, n. 9797).

È stato anche ritenuto (così Cass. 9 luglio 2012, n. 11462), propendendosi per la natura mista dell'indennità in questione, che, in relazione al carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, garantito dall'art. 36 Cost. - ed ulteriormente sancito dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE (v. la sentenza 20 gennaio 2009 nei procedimenti riuniti c-350/06 e c-520/06 della Corte di giustizia dell'Unione europea) -, ove in concreto le ferie non siano effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore l'indennità sostitutiva

Tanto premesso, si rileva che il fatto dedotto dalla ricorrente, secondo la quale il Maestripieri fu avvertito cinque mesi prima del suo collocamento a riposo della possibilità di recuperare le ferie non godute, non esclude l'accertata inadempienza della datrice di lavoro.

Infatti, con motivazione adeguata ed immune da rilievi di legittimità, la Corte territoriale ha posto bene in evidenza che dalla testimonianza di Dreoni Giancarlo — responsabile dei tele-cineoperatori della sede RAI di Firenze — era emerso che le ferie maturate e non godute non venivano concesse in tutto o in parte dall'azienda ai richiedenti, e fra essi il Maestripieri, per ragioni di corretto svolgimento e copertura dei vari servizi. In tal modo, il meccanismo di recupero del monte ferie "arretrato", di cui all'accordo sindacale, non poteva essere efficacemente attuato per ragioni aziendali che prescindevano dalla volontà di fruizione delle ferie e riposi da parte dei diretti interessati e, tra essi, l'appellato.

Inoltre, la stessa Corte, ha aggiunto che il Maestripieri aveva documentato come negli anni più recenti, in particolare il 2003 ed il 2004, a fronte della richiesta di >determinati periodi di ferie (rispettivamente di 31 e 34 giorni), l'appellato se ne era visti autorizzare meno della metà.
Né l'azienda radiotelevisiva poteva pretendere dal lavoratore il godimento cumulativo delle ferie in prossimità del pensionamento, avendo colpevolmente creato i presupposti di tale situazione, come adeguatamente accertato dalla Corte di merito, ed essendo l'istituto delle ferie preordinato al recupero delle energie psico-fisiche nel corso del rapporto di lavoro e non alla fine dello stesso.

Si è, infatti, affermato (Cass. Sez. Lav. n. 13980 del 24/10/2000) che "in relazione alla funzione di recupero delle energie fisiche e psichiche da parte del lavoratore, le ferie annuali devono essere godute entro l'anno di lavoro e non successivamente; una volta decorso l'anno di competenza, il datore di lavoro non può imporre al lavoratore di godere effettivamente delle ferie ne' può stabilire il periodo nel quale deve goderle ma è tenuto al risarcimento del danno."

Si è, altresì, precisato (Cass. Sez. Lav. n. 19303 del 25/9/2004) che "fermo il carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, garantito anche dall'art. 36 Cost., ove in concreto le ferie non siano effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore l'indennità sostitutiva che ha, per un verso, carattere risarcitorio, in quanto idonea a compensare il danno costituito dalla perdita di un bene (il riposo con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali, l'opportunità di svolgere attività ricreative e simili) al cui soddisfacimento l'istituto delle ferie è destinato e, per altro verso, costituisce erogazione di indubbia natura retributiva, perché non solo è connessa al sinallagma caratterizzante il rapporto di lavoro, quale rapporto a prestazioni corrispettive, ma più specificamente rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sè retribuito, avrebbe invece dovuto essere non lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali, restando indifferente l'eventuale responsabilità del datore di lavoro per il mancato godimento delle stesse."

 

DIRITTO AL GODIMENTO

Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non decadono ove non siano state concesse e/o non siano state richieste. Per le amministrazioni pubbliche vige, già dall'estate del 2012, il divieto di monetizzazione delle ferie non godute. Esse possono essere godute dai comandati anche al rientro presso la propria amministrazione. Vanno godute dai dipendenti a tempo determinato durante tale periodo e non possono essere monetizzate neppure in questi casi.
Le ferie sono un diritto irrinunciabile e le amministrazioni devono farle fruire ai dipendenti; essa possono anche imporne la fruizione nel caso in cui i dipendenti non le chiedano. Spetta ai dirigenti, in quanto soggetti dotati dei poteri e delle capacità del privato datore di lavoro, garantire l'attuazione di queste prescrizioni.
Occorre ricordare in premessa che, sulla base delle previsioni del d.lgs. n. 66/2003, i dipendenti pubblici e privati devono necessariamente fruire di almeno 2 settimane di ferie nel corso dell'anno di maturazione e per almeno altre 2 settimane entro i 18 mesi successivi.