La nuova disciplina delle società partecipate delle Pubbliche Amministrazioni D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175
(IFEL 3settembre 2016 )

Nota di lettura
Scadenziario adempimenti a carico dell’Ente locale
Scadenziario adempimenti a carico delle società partecipate
Modulistica – proposte
Delibera consiliare

 

T.U.S.P. 19 AGOSTO 2016 N.175 SCADENZIARIO ADEMPIMENTI A CARICO DELL’ENTE LOCALE

Data

Adempimento

Riferimento

23.09.2016

Entrata in vigore D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175 - nuovo testo unico delle società a partecipazione pubblica.

T.U.S.P. 19 agosto 2016 n.175

Entro il 23.03.2017

Approvazione delibera consiliare di revisione straordinaria delle partecipazione possedute dall’Ente locale (adempimento obbligatorio anche in assenza di partecipazioni).

Art. 24, c.1, T.U.S.P.

A seguito approvazione delibera di ricognizione

Trasmissione esito (anche negativo) della ricognizione alla banca dati società partecipate.

Art. 24, c.1, T.U.S.P.; art.17, D.L. n.90/2014

A seguito approvazione delibera di ricognizione

Trasmissione provvedimento di ricognizione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Art. 24, c.3, T.U.S.P.;

Entro un anno dall’approvazione della delibera di revisione straordinaria (vedi sopra)

Alienazione delle partecipazioni (atto di alienazione) individuate nel provvedimento consiliare di ricognizione, di cui sopra.

Art. 24, c.4, T.U.S.P

Nell’anno 2018

Approvazione delibera consiliare di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dall’Ente locale, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017, avuta ragione della revisione straordinaria di cui sopra e di quanto dalla stessa conseguente.

Art. 26, c.11, T.U.S.P

 

T.U.S.P. 19 AGOSTO 2016 N.175
SCADENZIARIO ADEMPIMENTI A CARICO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Data

Adempimento

Società interessate

Entro il 31.12.2016

Deliberazione (decisione per le srl) di assemblea straordinaria (assemblea con verbalizzazione notarile per le srl) di adeguamento dello statuto sociale alle disposizioni del T.U.S.P – Procedere alla convocazione dell’assemblea con apposito odg (cfr. art. 26, c.1).

Società a controllo pubblico

Entro il 23.03.2017

Adeguamento alle disposizioni dell’art.11 c.8, T.U.S.P. concernenti: il divieto dei dipendenti della P.A. controllante o vigilante di essere amministratori; la omnicomprensività della retribuzione dei dipendenti di società controllanti che siano anche amministratori di società controllate (cfr. art. 26, c.10).

Società a controllo pubblico

30.04.2017 (od altra data stabilita per l’approvazione del bilancio di esercizio)

Relazione da parte dell’organo amministrativo sul governo societario, nella quale siano indicati gli strumenti di governo eventualmente adottati ai sensi dell’art. 6, c.3, T.U.S.P., da pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio (cfr. art. 6, c.4).

Società a controllo pubblico

Entro il 31.12.2017

Deliberazione (decisione per le srl) di assemblea straordinaria (assemblea con verbalizzazione notarile per le srl) di adeguamento dello statuto alle disposizioni del T.U.S.P – Procedere alla convocazione dell’assemblea con apposito odg (cfr. art. 26, c.1).

Società a partecipazione
mista pubblico privata

Entro il 23.03.2017

Ricognizione del personale in servizio per individuare eventuali eccedenze. Trasmissione dell’elenco del personale eccedente alla Regione (cfr. art.25, c.1).

Società a controllo pubblico

Entro il 23.09.2017

Cancellazione d’ufficio dal registro imprese delle società a controllo pubblico che per oltre 3 anni consecutivi non hanno depositato il bilancio d’esercizio ovvero non hanno effettuato atti di gestione; entro 60 gg. dall’avvio del procedimento gli amministratori o liquidatori della società hanno la possibilità di presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell’attività corredata da apposita e motivata delibera dell’Ente locale (cfr. art.20, c.9).

Società a controllo pubblico

Dal 23.09.2017

Comunicazione da parte della Regione dell’elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati dall’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (cfr. art. 25, c.3)

Società a controllo pubblico

Dal 23.09.2017

Inizio applicazione T.U.S.P. (cfr. art.26, c.4 e 5).

Società partecipate che hanno deliberato la quotazione comunicata alla Corte dei Conti; società partecipate che entro il 30.06.2016 hanno adottato atti per l’emissione di strumenti finanziari quotati (da comunicare alla Corte dei conti entro il 22.11.2016)

30.06.2018

Divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo agli elenchi regionali di cui sopra (art. 25, c.4).

Società a controllo pubblico

 

NOTA DI LETTURA

DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175 RECANTE TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Premessa

Il decreto legislativo n. 175/2016 recante “Testo Unico in materia di società partecipate dalla pubblica amministrazione” è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 dell’8 settembre 2016, e rappresenta la nuova disciplina in materia.
Il provvedimento è attuativo dell’articolo 18 della legge delega n. 124/2015, c.d. legge Madia. Va evidenziato come il testo, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 10 agosto, ha recepito molte delle proposte migliorative dell’ANCI di cui si tratterà in seguito.

Le disposizioni del decreto entrano in vigore il 23 settembre 2016.

In relazione alle novità introdotte dal provvedimento è essenziale segnalare, in primis, le più significative per i Comuni:

  • -  articolo dedicato alle definizioni necessarie ai fini dell’applicazione del decreto;

  • -  partecipazioni delle PP.AA. limitate alle società di capitali, anche consortili;

  • -  espressa previsione ed elenco delle attività perseguibili attraverso le società;

  • -  nuove norme sulla governance delle società e limite ai compensi degli

    amministratori;

  • -  estensione della disciplina di crisi aziendale alle società a partecipazione pubblica;

  • -  specifiche procedure per costituzione, mantenimento ed alienazione delle

    partecipazioni in società;

  • -  esclusione parziale delle società quotate, come definite nel testo, dall’applicazione

    del decreto;

  • -  obbligo di dismissione per le società che non soddisfano specifici requisiti;

  • -  gestione transitoria del personale delle partecipate;

  • -  entro il 23 marzo 2017, revisione straordinaria obbligatoria delle partecipazioni

    direttamente e indirettamente detenute dalla PP.AA. in società, con adozione di una delibera ricognitiva ed indicazione delle società oggetto di dismissione nonchè trasmissione della stessa delibera alla Corte dei Conti ed alla struttura di controllo;

  • -  a decorrere dal 2018, entro il 31 dicembre di ogni anno, adozione di piani di razionalizzazione per liquidazione, alienazioni e dismissioni di società, con trasmissione del medesimo atto alla Corte dei Conti ed alla struttura di controllo;

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  • -  entro il 31 dicembre 2016 adeguamento degli statuti delle società a controllo pubblico alle disposizioni del decreto, eccetto per quel che riguarda le limitazioni in materia di dipendenti negli organi amministrativi da effettuarsi entro il 23 marzo 2017;

  • -  entro il 31 dicembre 2017 adeguamento degli statuti delle società miste che gestiscono opere o servizi di interesse generale alle disposizioni del decreto;

  • -  entro il 23 marzo 2017, le società a controllo pubblico dovranno compiere una ricognizione del personale in servizio ed elencare eccedenze e profili, da trasmettere alla competente Regione;

  • -  entro il 23 ottobre 2016, classificazione delle società a controllo pubblico in 5 fasce attraverso un decreto del Ministero dell’Economia.

    L’azione dell’ANCI

    Le proposte migliorative dell’Associazione accolte dal Governo hanno riguardato:

  • ü  l’esclusione dall’applicazione del decreto, in via transitoria, anche per quelle società che hanno adottato entro il 30 giugno 2016 (originariamente limitato al 31 dicembre 2015) atti volti all’emissione di strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati diverse dalle azioni nonché per tutte quelle società che delibereranno entro il 23 marzo 2017 la quotazione e fino al completamento della stessa (art. 26, commi 4 e 5);

  • ü  l’ammissione della partecipazione dei Comuni anche alle società consortili e cooperative (art. 3, c. 1);

  • ü  la previsione che l’intervento della Corte dei Conti sulla procedura di costituzione o acquisto di partecipazioni si esplichi in attività conoscitiva e collaborativa e non di controllo preventivo sulle scelte dell’ente locale (uno dei principali punti di criticità segnalati dall’Associazione nel testo originario del decreto) (art. 5, c. 3));

  • ü  la precisazione che le attività ammesse, perseguibili anche dalle società in house, sono una o più fra quelle elencate (originariamente il testo sembrava limitare l’esclusività dell’oggetto sociale ad una sola fattispecie) (art. 4, c. 4);

  • ü  l’ampliamento delle attività ammesse con estensione a fiere, patrimonio, holding ed impianti a fune in zone montane (art. 4, commi 3, 5 e 7);

  • ü  la revisione della tempistica dei piani di razionalizzazione (art. 26, c. 11).

Segue

la nota di lettura delle disposizioni del provvedimento. 5

Sintesi delle disposizioni del decreto legislativo.

L’Articolo 1 definisce l’oggetto del decreto che regola la disciplina della costituzione di società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta nonché l’acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di amministrazioni pubbliche in tali soggetti. Al netto di deroghe espresse però, alle società a partecipazione pubblica si applicano le specifiche norme del codice civile e quelle generali del diritto privato. Restano comunque ferme, (c. 4) le norme già in vigore – contenute in leggi, decreti ministeriali o regolamenti - che disciplinano singole società a partecipazione pubblica costituite per la gestione di Servizi di Interesse Generale (SIG) o Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG) ovvero una specifica missione di pubblico interesse nonché restano valide le norme di legge inerenti la partecipazione di pubbliche amministrazioni ad enti associativi, diversi dalle società, ed alle fondazioni.

E’ infine sancita, (c. 5) l’applicazione delle disposizioni contenute nel decreto, alle società quotate in mercati regolamentati (di seguito definite – dall’articolo 2 del provvedimento - quali società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e loro partecipate, salvo specifiche casistiche) solo se espressamente prevista, quindi limitata ad alcune specifiche norme.

L’articolo 2 contiene le definizioni necessarie per dare uniformità ed orientare l’applicazione della nuova disciplina.
Nella catalogazione delle “amministrazioni pubbliche”, (c. 1, lett. a)) si ritrovano i consorzi o le associazioni, per qualsiasi fine istituiti dalle amministrazioni di cui all’articolo 1, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001 smi, gli enti pubblici economici e le Autorità portuali.

E’ importante evidenziare, ai fini dell’ambito di applicazione del decreto, che risultano rilevanti, tra le altre, le definizioni di: “servizi di interesse generale” (c. 1, lett. h)) che include espressamente i servizi di interesse economico generale; “società a controllo pubblico” (c. 1 lett. m)), per la quale si fa riferimento alla nozione civilistica di controllo; “controllo analogo” (c. 1, lett. c)), mutuata dalla disciplina europea (che può essere esercitato anche tramite una persona giuridica controllata allo stesso modo dall’amministrazione); “controllo analogo congiunto” (c. 1, let. d)) che richiama le condizioni di cui all’art. 5, c. 5, del d.lgs. n. 50/2016, c.d. nuovo Codice Appalti; “società a partecipazione pubblica” (c. 1, lett. n)) nonché di “partecipazione” (c. 1, lett. f)), intesa quale titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio o titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi (attribuzione del diritto di

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voto ovvero riserva della nomina di un componente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco).

Particolare rilievo, come anticipato, risulta anche la definizione di “società quotate” (c. 1, lett. p)), assunte quali società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015 strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati nonché loro partecipate, tranne nel caso in cui queste ultime siano controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche.

L’articolo 3 prevede che le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, per azioni ed a responsabilità limitata. Inoltre per le società a responsabilità limitata a controllo pubblico, lo statuto deve prevedere la nomina dell’organo di controllo o di un revisore, mentre è specificato che nelle società per azioni a controllo pubblico, tale ultimo ruolo non può essere affidato al collegio sindacale.

L’articolo 4 interviene sul delicato aspetto inerente le finalità perseguibili attraverso le società partecipate.
Riprendendo quanto ormai sancito già dalla legge n. 244/2007, finanziaria 2008, il provvedimento dispone che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, detenere partecipazioni acquisire o mantenere società aventi ad oggetto attività di produzioni di beni e servizi non strettamente necessarie alle proprie finalità istituzionali.

Fermo restando quanto detto, il comma 2, prevede espressamente che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società ovvero mantenere o acquisire partecipazioni solo per le sotto elencate attività:

  1. a)  produzione di un SIG, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi stessi;

  2. b)  progettazione e realizzazione di un’opera in base ad un accordo di programma fra PP.AA. e, ove opportuno attraverso la costituzione di una società pubblica di progetto, senza scopo di lucro, anche consortile, partecipata dai soggetti aggiudicatori e dagli altri soggetti pubblici interessati (art. 193 del d.lgs. n. 50/2016, c.d. nuovo codice appalti);

  3. c)  realizzazione e gestione di un’opera pubblica o di un SIG mediante la costituzione

    di società mista, avente ad oggetto esclusivo l’attività inerente l’appalto o la 7

Sono inoltre definite “società in house” (c. 1, lett. o)) quelle sulle quali l’amministrazione o

più amministrazioni esercitano rispettivamente il controllo analogo ovvero il controllo

analogo congiunto.

concessione, con imprenditore privato selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica a c.d. doppio oggetto (sottoscrizione o acquisto partecipazione quote societarie da parte del privato e contestuale affidamento del contratto di appalto o concessione), avente quota di partecipazione non inferiore al 30% del capitale;

  1. d)  autoproduzionedibenieservizistrumentaliall’enteoentipubblicipartecipanti;

  2. e)  servizi di committenza, incluse quelle ausiliarie, a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni dello Stato; enti pubblici territoriali; altri enti pubblici non economici; organismi di diritto pubblico; associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti (art. 3, c.1, lett. a) del d.lgs. n.

    50/2016).

E’ inoltre possibile per le amministrazioni pubbliche, (c. 3), anche in deroga alla precedente lettera a), acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, anche tramite conferimento di beni immobili in tali società.
La norma dispone l’ammissione delle partecipazioni nelle società aventi ad oggetto sociale esclusivo la gestione e l’organizzazione di spazi ed eventi fieristici nonché la realizzazione e la gestione di impianti a fune per la mobilità turistico-sportiva, eserciti in aree montane nonché la possibilità di costituire società in applicazione delle misure del decreto legislativo n. 297/1999, inerente le start-up e agli spin-off universitari previste dalla legge n. 240/2010 smi.
E’ sancito inoltre che le società in house, (c. 4) abbiano come oggetto sociale esclusivo una o più attività di cui al precedente elenco (ovviamente al netto del partenariato), mentre il c. 5 vieta alle società c.d. strumentali, controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Tale divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali (le c.d. holding), salvo il rispetto degli obblighi in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.
Infine è previsto, (c. 9) che un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del MEF o dell’organo di vertice dell’amministrazione richiedente, possa prevedere una esclusione totale o parziale alle restrizioni in materia di costituzione di società o partecipazione, per singole società a partecipazione pubblica – aventi ovviamente finalità istituzionali - in base alla misura, alla qualità della partecipazione, all’attività svolta ed al relativo interesse pubblico ovvero per agevolarne la quotazione. Tale DPCM è trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.

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In relazione alle società ammesse l’azione dell’Associazione è stata di assoluto rilievo - fatta propria dalle Commissioni parlamentari – in quanto le proposte hanno consentito di chiarire la possibilità di esercizio anche “di più attività” ammesse per le società in house, nonché di allargare l’elenco delle attività consentite alle fiere, agli impianti a fune ed alle gestione del patrimonio che ha permesso così di superare le evidenti criticità del testo precedente fortemente limitativo e penalizzate che avrebbe impattato negativamente sia Comuni in termini operativi che su servizi e indotto, lato cittadini.

Tale specifica chiarisce l’abrogazione del principio di esclusività dell’oggetto sociale prevista dal c.d. decreto Bersani.

L’articolo 5 disciplina la procedura per la costituzione, acquisto o partecipazione di società.
La norma, (c. 1) specifica che – eccetto i casi in cui la costituzione di società o l’acquisto della partecipazione, anche mediante aumento di capitale, sia conforme ad espresse previsioni legislative – la delibera inerente la costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche mista, ovvero inerente l’acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte delle pubbliche amministrazioni in società già costituite, deve essere motivata sia rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali ed alle attività ammesse (succitato articolo 4 del decreto) sia rispetto alle ragioni e finalità che giustificano la scelta. La motivazione deve essere fornita anche rispetto alla convenienza economica ed alla possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, anche rispetto agli aiuti di Stato. Tale delibera è sottoposta a forme di consultazione pubblica, (c. 2) ed è inviata, per fini conoscitivi alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed all’Antitrust, (c. 3) che può esercitare i propri poteri di legge.

In merito a tale ultima disposizione si segnala l’estrema importanza dell’intervento dell’ANCI con la proposta, poi fatta propria dalle Commissioni parlamentari ed accolta dal Governo, di semplificare il procedimento nel rispetto dell’autonomia locale. Punto assolutamente qualificante dell’azione dell’Associazione, riconosciuto nella formulazione attuale della norma, risulta la previsione che l’intervento della Corte dei Conti sulla procedura di costituzione o acquisto di partecipazioni si esplichi in attività conoscitiva e collaborativa ma non di controllo preventivo sulle scelte dell’ente locale, come ipotizzato in precedenza.

L’Articolo 6 interviene dettando alcuni principi relativi all’organizzazione e gestione delle società a controllo pubblico.

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La norma prevede che le società a controllo pubblico, (c. 1) qualora svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, ed altre attività svolte in regime di economia di mercato, adottano sistemi di contabilità separata per ciascuna attività.

Le società a controllo pubblico, (c. 2) devono predisporre programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l’Assemblea nell’ambito della relazione annuale sul governo societario.
Il provvedimento (c. 3) prevede di valutare la possibilità, per le società a controllo pubblico, di integrare gli ordinari strumenti di governo societario - in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative - con altri specifici, fra cui si segnalano: regolamenti interni per garantire la conformità dell’attività della società alle norme di tutela della concorrenza; un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell’impresa sociale. Ai sensi del comma 4, gli strumenti integrativi eventualmente adottati ovvero le motivazioni della mancata adozione (c. 5) sono indicati nella relazione annuale sul governo societario.

L’articolo 7 definisce gli elementi inerenti la costituzione della società a partecipazione pubblica.
E’ previsto (c. 1) che l’ente competente ad adottare la delibera di partecipazione di un’amministrazione comunale alla costituzione di una società è il Consiglio Comunale (DPCM, con specifica procedura, in caso di partecipazioni statali; provvedimento del competente organo della Regione, in caso di partecipazioni regionali; deliberazione dell’organo amministrativo dell’ente in tutti gli altri casi di partecipazioni pubbliche) e che la stessa delibera in relazione alle motivazioni, deve contenere quanto previsto al succitato articolo 5, c. 1, del decreto.

Tale procedura (c. 7) vale anche per le modifiche all’oggetto sociale che consentono un cambiamento di attività, per la trasformazione, il trasferimento di sede sociale e la revoca dello stato di liquidazione.
Per le società per azioni o società a responsabilità limitata (c. 3) la delibera deve contenere l’indicazione degli elementi essenziali dell’atto costitutivo, così come previsti dal Codice civile per la costituzione di tali società.

La delibera (c. 4) deve essere pubblicata sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche partecipanti. In caso di partecipazione di privati al capitale sociale (c. 5) la scelta del socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica.

L’articolo 8 regola l’acquisto di partecipazioni in società già costituite. 10

La norma riguarda l’acquisto sia mediante sottoscrizioni di aumento di capitale che operazioni straordinarie e prevede che vi debba essere una delibera motivata (ai sensi dell’articolo 5, c. 1, del decreto) da parte del competente organo (indicato dai commi 1 e 2 del precedente articolo 7 del decreto).

Tali disposizioni si applicano anche all’acquisto di partecipazioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in società quotate unicamente nei casi in cui l’operazione comporti l’acquisto della qualità di socio; pertanto si applica per il primo acquisto ma non per le operazioni successive.

L’eventuale mancanza o invalidità dell’atto deliberativo determina comunque l’inefficacia del contratto di acquisto della partecipazione.

L’articolo 9 regola la gestione delle partecipazioni pubbliche, e prevede una differenziazione nell’esercizio dei diritti del socio, rispetto ai livello di governo che partecipano alla società.
Per le partecipazioni statali i diritti sociali sono esercitati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con i Ministeri competenti; per le partecipazioni regionali i diritti del socio sono esercitati secondo la disciplina stabilita dalla Regione titolare delle partecipazioni; per gli enti locali invece i diritti del socio sono esercitati dal Sindaco o dal Presidente dell’ente o da un loro delegato. In tutti gli altri casi le partecipazioni sono gestite dall’organo amministrativo dell’ente.

La norma poi interviene, al c. 5, in materia di patti parasociali, prevedendo che la loro conclusione, modifica o scioglimento è deliberata dall’ente competente ai sensi dell’articolo 7, c. 1, del decreto.
Non è prevista l’invalidità delle deliberazioni degli organi della società partecipata né per violazione delle disposizioni su acquisto partecipazione né il contrasto con impegni assunti nei patti parasociali. L’invalidità delle deliberazioni e l’esercizio del voto seguono le norme generali del diritto privato.

Il decreto introduce, invece, (c. 7) una disposizione sulla decorrenza dell'efficacia degli atti di nomina e di revoca degli organi sociali da parte del socio pubblico, che può essere prevista dallo statuto. E’ sancito che tali atti siano efficaci dalla data di ricevimento, da parte della società, della comunicazione della loro adozione, salve le specifiche disposizioni del codice civile in materia di revoca dei sindaci (art. 2400, secondo comma, c.c.).

La mancanza o invalidità dell’atto di nomina o di revoca (c. 8) determina conseguente invalidità della presa d'atto della nomina o della revoca da parte della società.
Le norme dell’articolato si applicano (c. 9) anche alle partecipazioni di pubbliche amministrazioni nelle società quotate.

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In ultimo il provvedimento fa salvi (c. 10) i poteri speciali dello Stato sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

L’articolo 10 disciplina la procedura di alienazione delle partecipazioni sociali e la costituzione di vincoli.
Si prevede (c. 1) che gli atti deliberativi in tal senso devono essere adottati dal competente organo di cui all’articolo 7, c. 1, del decreto (Consiglio Comunale per i Comuni).

L’alienazione (c. 2) è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, ed in casi eccezionali a seguito di deliberazione analiticamente motivata rispetto alla convenienza economica dell’operazione, soprattutto rispetto alla congruità del prezzo di vendita. In casi eccezionali - ponendo in rilievo la convenienza economica dell’operazione in particolare la congruità del prezzo - l’alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente, fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto.

L’eventuale mancanza o invalidità dell’atto deliberativo, in questo caso, determina l’inefficacia dell’atto di alienazione della partecipazione. È comunque fatta salva la disciplina speciale in materia di alienazione delle partecipazioni dello Stato.

L’articolo 11 interviene in materia di organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico (ai sensi dell’articolo 2, non si applica alle società quotate ed a quelle non quotate che entro il 30.6.2016 hanno adottato atti per l’emissione di strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, per effetto dell’art. 26, c. 5, del decreto).

Al netto di ulteriori requisiti previsti dallo statuto (c. 1) e ferme restando le norme vigenti in materia di incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali (art. 12 del d.lgs. n. 39/2013 smi), i componenti dell’organo amministrativo di società a controllo pubblico devono possedere requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza da stabilirsi con DPCM, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Restano valide le norme vigenti (ex art. 5, c. 9, dl n. 95/2012 smi) che vietano alle PP.AA. ed alle amministrazioni inserite in elenco ISTAT di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza se non a titolo gratuito e prevedono specifiche limitazioni per incarichi ai dipendenti.

E’ disposto (c. 2) che l’organo amministrativo delle società a controllo pubblico è,

di regola, costituito da un amministratore unico.

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E’ però prevista (c. 3) una specifica deroga rispetto a tale fattispecie. Tale deroga prevede che, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, l’Assemblea della società - in base ad un DPCM che ne definisce i criteri, da adottarsi su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, entro il 23 marzo 2017 - può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero mediante uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dal Codice civile. In tal caso il numero dei componenti degli organi di amministrazione e controllo non può essere complessivamente superiore a cinque.

E’ altresì sancito (c. 4) che nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurino il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno per 1/3 del numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d’anno.

Per le società a controllo pubblico costituite in forma di responsabilità limitata (c. 5) non è possibile, in deroga al codice civile, prevedere che l’amministrazione sia affidata disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.
L’articolo prevede (c. 6) che rispetto alla discriminante per individuare i compensi degli amministratori delle società a controllo pubblico, un Decreto del MEF sentita la Conferenza Unificata e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari – da emanarsi entro il 23 ottobre 2016 ai sensi dell’art. 26, c. 8, del decreto - definisce indicatori dimensionali qualitativi e quantitativi per individuare 5 fasce di classificazione delle società a controllo pubblico.

Ad ogni fascia verrà attribuito un limite massimo di remunerazione degli amministratori, titolari e componenti degli organi di controllo, dirigenti e dipendenti, quale trattamento annuo lordo onnicomprensivo che comunque non potrà comunque superare il limite di 240.000,00 euro annui, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico.

Le società verificano il rispetto della succitata condizione mentre il provvedimento fa salvi eventuali norme o regolamenti che prevedono compensi inferiori.
Inoltre l’articolato, c. 7, dispone che - nelle more dell’emanazione del succitato decreto ministeriale – restano in vigore le norme delle previgenti disposizioni in materia di limiti ai compensi degli organi di amministrazione delle società a partecipazione pubblica. Tale norma, per gli enti locali, va però coordinata con le abrogazioni apportate al richiamato

art. 4, c. 4, del dl 95/12 che salvaguardano solo il secondo periodo di tale disposizione. 13

E’ previsto poi (c. 8) che gli amministratori delle società in controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti (al contrario di quanto perseguito con il decreto spending review e successive modifiche). In caso siano invece dipendenti della società controllante hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. L’adeguamento statutario a tale disposizione va effettuato entro il 23 marzo 2017 (art. 26, c. 10, del decreto).

La norma (c. 14) prevede espressamente l’applicazione della disciplina in materia di incompatibilità e inconferibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013.
Il provvedimento, inoltre, (c. 9) inserisce anche alcuni elementi da prevedere negli statuti delle società a controllo pubblico quali: attribuzione di deleghe ad un solo amministratore, salvo al Presidente se autorizzata dall’Assemblea; esclusione carica di Vicepresidente o prevista senza compensi aggiunti per specifiche situazioni; divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell’attività; divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali nonché quello di istituire organi diversi se non previsti dalle norme generali in tema di società.

È altresì vietato corrispondere ai dirigenti delle società a controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche se previsti dall’articolo 2125 del codice civile.

Nelle società indirettamente controllate dalle amministrazioni pubbliche (c. 11) non è possibile nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, tranne per l’attribuzione di deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero per particolari e comprovate competenze tecniche.

E’ disposto (c. 12) che coloro che hanno un rapporto di lavoro con le società a controllo pubblico ed al contempo sono compenti dell’organo di amministrazione sono collocati in aspettativa non retribuita con sospensione della posizione contributiva, salvo rinuncia ai compensi a qualsiasi titolo previsti.

Le società a controllo pubblico (c. 13) limitano la costituzione di comitati o organi consultivi, ma se lo fanno la remunerazione dei componenti non può superare il 30% di quella prevista per gli organi amministrativi.
E’ prevista l'applicazione agli organi di amministrazione e controllo delle società in house (c. 15) della disciplina della prorogatio degli organi delle pubbliche amministrazioni (decreto-legge n. 293 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 444 del 1994); quindi gli organi scaduti sano prorogati per non più di quarantacinque giorni e possono

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adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, gli atti urgenti e indifferibili.
Infine l’articolato (c. 16) prevede che le disposizioni in esame non trovano applicazione diretta per le società a partecipazione pubblica ma non a controllo pubblico. Nel caso in cui l’amministrazione pubblica abbia una partecipazione superiore al 10% del capitale propone agli organi societari l’introduzione di misure analoghe a quelle succitate (limite numerico degli organi di amministrazione e dei relativi compensi, limiti verso i dipendenti, ulteriori previsioni statutarie limitative e divieto di corresponsioni di ulteriori indennità ai dirigenti).

L’articolo 12 interviene sulle responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate.
La norma prevede che i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali. E’ fatta salva invece la giurisdizione della Corte dei Conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house.

E’ disposto che il danno erariale è costituito quale danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, nonché il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che nell'esercizio dei diritti di socio hanno - con dolo o colpa grave - pregiudicato il valore della partecipazione.

La giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale, come succitato, è quindi di competenza della Corte dei conti, nei limiti della quota di partecipazione pubblica.

L’articolo 13 detta specifiche disposizioni in tema di controllo giudiziario sull’amministrazione di società a controllo pubblico, anche costituite in forma di società a responsabilità limitata.
E’ previsto che, per tali società, ciascuna amministrazione pubblica socia, indipendentemente dall’entità della partecipazione di cui sia titolare (in deroga ai limiti minimi di partecipazione previsti dal codice civile, che invece attribuisce tale azione solo ai soci che rappresentino il decimo del capitale sociale) è legittimata a presentare denuncia al tribunale rispetto a gravi irregolarità poste in essere dagli amministratori.

L’articolo 14 disciplina le ipotesi di crisi aziendale nelle società a partecipazione pubblica.

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La norma stabilisce espressamente (c. 1) che le società partecipate sono soggette alla disciplina fallimentare e al concordato preventivo - e se vi sono le condizioni all’amministrazione straordinaria - nonché prevede uno o più indicatori di crisi aziendale nelle società a controllo pubblico, definiti nell’ambito di programmi di valutazione del rischio, dettando specifiche procedure per prevenire l’aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause fra cui in primis un piano di risanamento (c. 2) che l'organo amministrativo della società deve adottare. L'inerzia nell’adozione di tale piano costituisce grave irregolarità (ai sensi dell’articolo 2409 del codice civile).

La previsione di ripianamento delle perdite da parte del socio pubblico (c. 4) può quindi essere considerata un provvedimento adeguato solo ed esclusivamente se accompagnata da un piano di ristrutturazione aziendale dal quale si evincano chiaramente concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività.

E’ fatto quindi divieto (c. 5) alle amministrazioni di effettuare aumenti di capitale (o trasferimenti secondari, aperture di credito o rilascio di garanzie) - salvo perdite di oltre un terzo del capitale e la riduzione di quest'ultimo al di sotto del minimo stabilito - per le società per azioni e le società a responsabilità limitata (escluse le quotate e gli istituti di credito) che hanno registrato per 3 anni consecutivi perdite di esercizio ovvero che hanno utilizzato riserve per il ripiano di perdite anche infrannuali.

In deroga a quanto su esposto sono consentiti (c. 5) i trasferimenti straordinari alle società, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure siano previste in un piano di risanamento, approvato dall’Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei Conti che preveda l’equilibrio finanziario entro 3 anni. Inoltre un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta dell'amministrazione interessata, può comunque autorizzare i succitati interventi a sostegno delle società partecipate nei casi in cui ciò sia necessario per salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità.

Infine è previsto (c. 6) che nei 5 anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società a controllo pubblico affidataria diretta, le pubbliche amministrazioni controllanti non possono costituire nuove società, né acquisire o mantenere partecipazioni in società, se queste ultime gestiscono i medesimi servizi di quella dichiarata fallita.

L’articolo 15 dispone che il Ministero dell’Economia e delle Finanze individui,

nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, la struttura competente per il

controllo e il monitoraggio sull’attuazione del decreto assicurando la separazione, a 16

livello organizzativo, tra la struttura competente e gli uffici responsabili dell’esercizio dei diritti sociali.
Tale organismo (c. 2) fornisce orientamenti ed indicazioni in materia di applicazione del decreto in commento e sulla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche (d.lgs. 333/2003 smi recante Attuazione della direttiva 2000/52/CE, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche, nonché alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese.), e promuove le migliori pratiche presso le società a partecipazione pubblica, adottando, nei confronti delle stesse, le direttive sulla separazione contabile e verificandone il rispetto. Inoltre la struttura tiene un elenco pubblico, accessibile anche in via telematica, di tutte le società a partecipazione pubblica esistenti, utilizzando anche una banca dati già attiva, istituita, presso il medesimo Ministero (decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014).

Le pubbliche amministrazioni e le società a partecipazione pubblica inviano alla succitata struttura, oltre alle segnalazioni periodiche anche i bilanci, i programmi di valutazione del rischio aziendale ed eventuali altri documenti nonché i dati espressamente richiesti alle amministrazioni pubbliche e alle società a partecipazione pubblica.

Relativamente agli obblighi sanciti dal provvedimento (c. 5) i poteri ispettivi attribuiti dalla vigente normativa al Dipartimento della funzione pubblica ed al Dipartimento della

– prima limitati
pubblica, diretta o indiretta - sono esercitati nei confronti di tutte le società a

partecipazione pubblica.

L’articolo 16, interviene sulla disciplina delle società in house.
La norma dispone (c. 1) che le società in house possono ricevere affidamenti diretti dalle amministrazioni pubbliche che esercitano su di esse un controllo analogo ovvero da ciascuna delle amministrazioni che esercita un controllo analogo congiunto, solo se non vi è la presenza di privati ovvero – ai sensi della direttiva 2014/24/UE – se quest’ultima è prevista a seguito di prescrizioni di legge e risulta priva di potere di controllo, veto o influenza dominante sulla società (parrebbe quindi limitarsi alla qualità di “finanziatore”).
Il comma 2 conferisce alle società in house la facoltà di prevedere alcune specifiche disposizioni, in deroga al codice civile, quali:

- per le società per azioni è possibile inserire negli statuti una clausole in deroga

alle disposizioni in materia di amministrazione della società nel sistema di 17

Ragioneria generale dello Stato

alle società a totale partecipazione

governance tradizionale (dell’articolo 2380-bis) e di amministrazione della società

nel sistema di governance dualistico (dell’articolo 2409-novies);

  • -  per le società a responsabilità limitata può essere prevista negli statuti, l’attribuzione all’ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi

    dell’articolo 2468, terzo comma, del codice civile;

  • -  in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche

    mediante la conclusione di appositi patti parasociali che possono avere durata

    superiore a cinque anni, in deroga al codice civile.

    Gli statuti delle società in house (c. 3) devono prevedere che oltre l’80% del loro fatturato derivi da compiti effettuati in favore dell’ente pubblico o degli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto a quella prevalente è consentita sole se permette di conseguire economie di scala o altri guadagni di efficienza produttiva nell’esercizio dell’attività principale della società. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui alla disposizione precedente costituisce grave irregolarità.

    Tale irregolarità (c. 5) può essere sanata dalla società in house se a) entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, scioglie i rapporti contrattuali di fornitura con soggetti terzi, rinunciandovi; b) rinuncia agli affidamenti diretti da parte dell’ente o degli enti pubblici soci. In quest’ultimo caso le attività devono essere riaffidate mediante procedure di gara entro 6 mesi successivi allo scioglimento del rapporto con l’ente socio; nelle more di tale affidamento la società continua ad erogare i servizi.

    In caso di rinuncia agli affidamenti diretti, la società continua l’attività se rientra nel novero delle attività ammesse ai sensi dell’articolo 4 del provvedimento.
    Le società in house (c. 7) per l’acquisto di lavori, beni e servizi applicano il d.lgs. 50/2016.

    L’articolo 17 contiene specifiche disposizioni sulle società a partecipazione mista pubblico-privata.
    La norma prevede (c. 1) che nelle società miste costituite per la realizzazione e gestione di un’opera pubblica o di un SIG, avente ad oggetto esclusivo l’attività inerente l’appalto o la concessione, la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al 30% del capitale e lo stesso deve essere selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica a c.d. doppio oggetto (sottoscrizione o acquisto partecipazione quote societarie da parte del privato e contestuale affidamento del contratto di appalto o concessione).
    Il provvedimento dispone (c. 2) che il socio privato deve altresì possedere i requisiti di qualificazione generali, speciali e di carattere tecnico ed economico-finanziario nonché prevede che l’avviso pubblico rechi, in allegato, la bozza dello statuto, gli eventuali

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accordi parasociali, nonché tutti gli elementi essenziali del contratto di servizio e dei disciplinari e regolamenti di esecuzione, quale parte integrante.
La durata della partecipazione privata nella società, c. 3, non può essere superiore alla durata dell’appalto o della concessione per cui è stata costituita e lo statuto regola lo scioglimento del rapporto societario in caso di risoluzione del contratto di servizio.

Il provvedimento dispone, inoltre, (c. 4) che gli statuti delle società miste possono contenere specifiche previsioni:

  • -  per le società per azioni clausole in deroga alle disposizioni in materia di amministrazione della società nel sistema di governance tradizionale (dell’articolo 2380-bis) e di amministrazione della società nel sistema di governance dualistico (dell’articolo 2409-novies), onde consentire il controllo interno del socio pubblico sulla gestione dell’impresa;

  • -  per le società per azioni la previsione dell’emissione di speciali categorie di azioni e di azioni con prestazioni accessorie, da assegnare al socio privato;

  • -  per le società a responsabilità limitata può essere prevista l’attribuzione all’ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell’articolo 2468, terzo comma, del codice civile, ed eliminare o limitare la competenza dei soci (deroga all’articolo 2479, primo comma, del codice civile);

  • -  per tutte le società i patti parasociali possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga al codice civile, ma con non superiore alla durata del contratto per la cui esecuzione la società è stata costituita.

    Al fine di ottimizzare la realizzazione e la gestione di più opere e servizi, anche non simultaneamente assegnati, (c. 5) la società può emettere azioni correlate ai sensi dell’articolo 2350, secondo comma, del codice civile, o costituire patrimoni destinati ovvero essere assoggettata a direzione e coordinamento da parte di un’altra società. Importante evidenziare infine che l’articolato prevede (c. 6) che alle società miste che non sono organismi di diritto pubblico, costituite per realizzare lavori, opere o servizi non destinati all’allocazione concorrenziale sul mercato, non si applicano le disposizioni del d.lgs. 50/2016 – limitatamente alla realizzazione dell’opera o del servizio per cui sono state costituite – se: 1) il socio è stato scelto con gara; 2) il privato ha i requisiti del d.lgs. 50/2016 relativamente all’attività per cui è stata costituita la società; 3) la società realizza direttamente l’opera o il servizio per più del 70% del relativo importo.

    L’articolo 18 prevede la possibilità per le società a controllo pubblico di quotazione in mercati regolamentati di azioni o altri strumenti finanziari.

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La delibera motivata (ai sensi dell’ art. 5, c. 1, del decreto) ed adottata dal competente organo amministrativo (art. 7, c. 1, del decreto) prevede uno specifico programma per il mantenimento o la progressiva dismissione del controllo pubblico sulla società quotata. Resta ferma la possibilità di quotazione per singole società a partecipazione pubblica soggette a regimi speciali previsti da norme di legge.

L’articolo 19 disciplina la gestione del personale.
La norma dispone (c. 1) che al personale delle società a controllo pubblico, si applicano le disposizioni del Codice civile e le norme previste dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa incluse quelle relative ad ammortizzatori sociali, ai sensi della vigente normativa e del CCNL di riferimento.
Le società a controllo pubblico (c. 2) stabiliscono con propri provvedimenti - da pubblicare obbligatoriamente sul sito istituzionale della società stessa, pena le specifiche sanzioni di cui al d.lgs. 33/2013 – criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi normativi validi per le PP.AA. Importante evidenziare che se tali provvedimenti non sono adottati, allora trovano applicazione diretta le norme dell’articolo 35 del d.lgs. 165/2001 smi.
La norma sancisce che (c. 4) ai fini retributivi – fatto salvo quanto previsto dall’art. 2126 c.c. - la mancanza di provvedimenti di reclutamento da parte delle società determina la nullità dei contratti di lavoro, fermo restando la giurisdizione ordinaria in materia.
E’ inoltre previsto che le amministrazioni pubbliche socie debbano fissare, con propri provvedimenti, c. 5, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate anche mediante contenimento degli oneri contrattuali, le assunzioni di personale o di eventuali divieti o limitazioni in tal senso.
Le società a controllo pubblico (c. 6) devono garantire il concreto perseguimento dei succitati obiettivi tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.
I succitati provvedimenti e contratti (riduzione spese e contenimento oneri contrattuali), (c. 7) devono essere pubblicati sui siti istituzionale della società e dell’amministrazione socia, pena le specifiche sanzioni sanzione di cui al d.lgs. 33/2013.
La norma dispone che (c. 8) prima di poter effettuare nuove assunzioni, le amministrazioni pubbliche, nel caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi prima affidati ad una società partecipata, procedono - nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni

organiche e nell’ambito delle facoltà assunzionali disponibili - al riassorbimento delle 20

unità di personale già dipendenti dall’amministrazione e transitate alle dipendenze delle società interessata da tale reinternalizzazione, utilizzando specifici processi di mobilità. E’ infine previsto (c. 9) che le disposizioni in materia di gestione delle eccedenze di personale delle società partecipate previste dalla legge di stabilità per il 2014 (commi da 565 a 568 della legge n. 147/2013) trovano applicazione esclusivamente alle sole procedure in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

L’articolo 20 prevede la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche. Fermo restando la revisione “straordinaria” delle partecipazioni prevista dal successivo articolo 24, il decreto dispone (c. 1) che siano effettuati annualmente, attraverso un provvedimento, piani di razionalizzazione, mediante messa in liquidazione, alienazioni e dismissioni di società.
Tali piani di razionalizzazione, corredati dalla relazione tecnica (c. 2) sono adottati se, in sede di analisi, l’amministrazione riscontra anche uno solo dei seguenti elementi:

  • -  partecipazioni societarie in categorie non ammesse ai sensi dell’articolo 4 del decreto;

  • -  società prive di dipendenti ovvero con numero amministratori superiore ai dipendenti;

  • -  partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili ad altre società o enti pubblici strumentali;

  • -  partecipazioni in società che nel triennio precedente hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 1 mln di euro;

  • -  partecipazioni in società per servizi diversi da SIG aventi risultato d’esercizio negativo 4 esercizi su 5;

  • -  contenimento dei costi di funzionamento;

  • -  necessità di aggregare società esercenti attività consentite ai sensi del

    provvedimento.

    L’analisi ed i piani di razionalizzazione (c. 3) sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmessi alla Corte dei Conti ed alla struttura di monitoraggio prevista dal decreto. Entro il 31 dicembre dell’anno successivo all’adozione va invece trasmessa alla sezione regionale della Corte dei Conti una relazione di attuazione del piano.

    Importante segnalare che i succitati adempimenti inerenti la razionalizzazione periodica, decorrono, ai sensi dell’articolo 26, c. 1, del provvedimento, dall’anno 2018, con riferimento alla situazione al 31.12.2017.
    Ciò è stato proposto e fortemente sostenuto dall’ANCI, anche se con una scadenza

    ancora meno ravvicinata, e contribuisce sicuramente ad evitare la sovrapposizione

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fra piani di revisione straordinaria ed ordinaria già in fase di applicazione, che avrebbe portato a conseguenti problematiche operative per le amministrazioni. Senza tale intervento infatti le scadenze ravvicinate avrebbero creato confusione ed incertezza applicativa.

Andrebbe chiarito però il riferimento al 2017 poco coerente con l’adozione dei piani che deve avvenire entro l’anno successivo, nel corso del quale potrebbero verificarsi mutamenti negli affidamenti che magari condizionano anche le partecipazioni in società. Ai sensi del decreto (c. 4) se le PP.AA. adottano il piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell’anno successivo devono approvare una relazione sull’attuazione dello stesso che trasmettono alla competente sezione regionale della Corte dei Conti ed alla struttura di controllo presso il MEF.

I piani di riassetto possono prevedere (c. 5) in virtù di operazioni straordinarie, anche la dismissione o l’assegnazione delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l’acquisto della partecipazione. Resta ferma l'applicazione degli incentivi fiscali su scioglimento o alienazione di società già disposti dal comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013.

La mancata adozione di tali atti comporta una sanzione amministrativa fino a 500 mila euro.
Entro il 23 settembre 2017 (c. 9) il conservatore del registro delle imprese cancella d’ufficio - con apposito procedimento che prevede anche una comunicazione ad amministratori o liquidatori - dal registro delle imprese, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non hanno depositato il bilancio d’esercizio ovvero non hanno compiuto atti di gestione. Unioncamere presenta alla struttura ministeriale di monitoraggio una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.

L’articolo 21 prevede norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali.
E’ disposto, in analogia con le previgenti norme della c.d. Legge di Stabilità 2014, legge 147/2013, commi 550 e 551, che se le società partecipate dalle PP.AA. locali presentano un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni partecipanti, che adottano contabilità finanziaria, accantonano in un apposito fondo – nell’anno successivo - un importo pari al risultato negativo non ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

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Nel caso di adozione di regime di contabilità economico-patrimoniale le PP.AA. adeguano il valore della partecipazione nel corso dell’esercizio successivo per un importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto della società ove il risultato negativo non sia ripianato subito.

Per le società che svolgono servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica (per coerenza si sarebbero dovuti richiamare i SIEG a rete locali) per risultato di esercizio si intende la differenza fra valori e costo della produzione.
L’importo è reso disponibile nel caso in cui sia ripianta la perdita ovvero di ripiano totale o parziale della perdita, l’importo del fondo è reso disponibile agli enti partecipanti proporzionalmente alla quota di partecipazione.

In sede di prima applicazione ed in presenza della contabilità finanziaria (c. 2) sono previste specifiche percentuali di accantonamento per gli anni 2015, 2016, 2017 analoghe a quelle già contenute nella legge di stabilità 2014.
L’articolato riprende inoltre le previgenti misure di riduzione dei compensi degli amministratori delle società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali, titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all’80% del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti hanno conseguito un risultato economico negativo. La riduzione del compenso è quantificata nella misura del 30% di quanto percepito. Il conseguimento di un risultato economico negativo per 2 anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Tali previsioni non si applicano se il risultato economico negativo è coerente con un piano di risanamento approvato dall’ente.

L’articolo 22 prevede espressamente che le società a controllo pubblico, in materia di trasparenza amministrativa, devono applicare le disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

L’articolo 23 sancisce l’applicazione espressa delle disposizioni del decreto in commento anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome, compatibilmente con i relativi statuti e norme di attuazione.

L’articolo 24 disciplina e regola la procedura per la revisione straordinaria obbligatoria delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche, per l’alienazione ovvero la razionalizzazione di alcune fattispecie di società. Nello specifico:

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  • -  che non soddisfano i requisiti relativi alla procedura per la costituzione, acquisto o partecipazione di società di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto;

  • -  oggetto di misure di razionalizzazione di cui all’articolo 20, c. 2, (prive di dipendenti; diverse da SIEG aventi risultato negativo 4 su 5 esercizi; non rientranti fra le attività consentite previste dall’articolo 4 del decreto; aggregazione con società consentite; fatturato medio dell’ultimo triennio inferiore al milione di euro)

    Entro il 23 marzo 2017 (c. 1) ogni amministrazione pubblica adotta una delibera inerente la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute al 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del decreto) – da inviare alla competente sezione regionale della Corte dei conti nonché alla struttura per il controllo e il monitoraggio, prevista dal decreto - indicando le società da alienare ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ai sensi di quanto su indicato. L’alienazione deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione.

    Tale provvedimento ricognitivo (c. 2) costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi della legge di stabilità per l’anno 2015, dalle amministrazioni di cui ai commi 611 e 612 delle medesima legge, fermo restando i termini ivi previsti.

    Nel caso in cui l’atto ricognitivo (c. 5) non fosse adottato ovvero non si procedesse con l’alienazione delle partecipazioni sociali entro il succitato termine, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro, seguendo, non solo per le società per azioni ma anche per le s.r.l., il procedimento di cui all’articolo 2437-quater del codice civile.

    In caso di estinzione di società unipersonale (c. 6) la stessa è messa in liquidazione.
    La norma (c. 7) dispone che i succitati obblighi di alienazione valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali per le quali prevalgono le norme del codice civile (art. 1, commi 613 della legge n. 190 del 2014) senza necessità di ulteriori disposizioni.
    Inoltre nella dismissioni derivanti della revisione straordinaria sulle partecipazioni si applica il regime fiscale agevolato relativo alle operazioni di scioglimento e alienazione (art. 1, comma 614 della legge n. 190 del 2014).
    Importante evidenziare che (c. 9) in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell’affidamento in favore della società a controllo pubblico interessata da tali processi, al personale già impiegato nell’appalto o nella concessione si

    applica la disciplina in materia di trasferimento d’azienda.

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L’articolo 25 prevede la disciplina transitoria in materia di personale delle società a controllo pubblico.
E’ previsto che tali società, entro il 23 marzo 2017, effettuino una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, il cui elenco, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, è trasmesso alla Regione nel cui territorio la società ha sede legale.

La Regione forma e gestisce l’elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti agevolando processi di mobilità e trasmette, gli elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati, all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, che gestisce l’elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati.

La norma dispone che fino al 30 giugno 2018 le società a controllo pubblico non possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo agli elenchi regionali.
Solo nel caso in cui sia indispensabile assumere lavoratori altamente specializzati con profili non disponibili negli elenchi, le Regioni – fino a 12 mesi dall’entrata in vigore del provvedimento - possono autorizzare, in deroga al blocco, l’avvio di nuove assunzioni. Decorso tale periodo l’autorizzazione è rilasciata dall’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. E’ infine prevista la nullità dei rapporti di lavoro stipulati in violazione delle norme su indicate.

L’articolo in questione non si applica alle società miste a prevalente capitale privato che gestiscono servizi di interesse generale e che nei tre esercizi precedenti hanno prodotto un risultato positivo.

L’articolo 26 regola le altre disposizioni transitorie, incluso gli adeguamenti statutari alle norme del decreto.
Le società a controllo pubblico già costituite adeguano i propri statuti alle disposizioni del decreto entro il 31 dicembre 2016 mentre il termine per l’adeguamento degli statuti delle società miste di gestione di opere o Servizi di Interesse Generale è fissato invece al 31 dicembre 2017.

L’articolo 4 del decreto non si applica alle società che hanno fine esclusivo di gestione dei fondi europei per conto delle Stato. Sono salvaguardate (c. 7) le partecipazioni in società costituite per la gestione di patti territoriali o contratti d’area per lo sviluppo locale, fino al completamento dei relativi progetti.

E’ previsto il mantenimento da parte delle pubbliche amministrazioni delle

partecipazioni in società quotate detenute al 30 dicembre 2015. Inoltre fino al 23

settembre 2017, (commi 4 e 5) il decreto non si applica:

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  • -  alle società a partecipazione pubblica che hanno deliberato in tale periodo la quotazione di azioni proprie in mercati regolamentati, previa comunicazione alla Corte dei conti e fino al completamento della quotazione;

  • -  alle società a partecipazione pubblica che entro il 30.6.2016 hanno adottato atti volti all’emissione di strumenti finanziari diversi dalle azioni, quotati sui mercati regolamentati, comunicati alla corte dei Conti entro 60 gg. dall’entrata in vigore del decreto. Sono fatti salvi gli effetti degli atti in tal senso emanati prima dell’entrata in vigore del provvedimento.

    La norma prevede, (c. 8) che l’adozione del Decreto del MEF per individuare le fasce dimensionali per definire i compensi agli amministratori, ai sensi dell’art. 11, c. 6, avvenga entro il 23 ottobre 2016.
    E’ inoltre disposto, (c. 10) che le società a controllo pubblico si adeguano alle limitazioni in materia di dipendenti negli organi amministrativi (art. 11, c. 8, del decreto) entro il 23 marzo 2017.

    Importante evidenziare (c. 11) che la razionalizzazione periodica, a regime, delle partecipazioni decorre dal 2018 rispetto alla situazione al 31.12.2017.
    L’articolato, come anticipato, recepisce alcuni importanti elementi rappresentati dall’ANCI nelle competenti sedi istituzionali, volti ad evitare sovrapposizioni temporali fra le diverse scadenze, prevedere un congruo tempo di adeguamento alle norme del decreto ed operare i necessari chiarimenti, al fine di rendere applicabili in maniera omogenea le disposizioni del decreto prevedendo le specifiche del caso.

    L’articolo 27 contiene norme di coordinamento con la legislazione vigente e modifica le disposizioni del dl 112/2008 smi, relativamente alle limitazioni in materia di personale e relativi oneri nonchè della legge 147/2013, c.d. stabilità 2014, rispetto alla procedura di accantonamento e di liquidazione obbligatoria per disavanzo, limitandone la portata alle aziende speciali ed alle istituzioni. Come detto, per le società partecipate tale disciplina è contenuta nell’articolo 21 del decreto.

    L’articolo 28 abroga alcune specifiche disposizioni vigenti in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche. Alcune norme, come anticipato, sono confluite nel testo del provvedimento mentre altre non risultano più coerenti con la ratio attuale.

    In merito a ciò è importante segnalare, tra le altre, l’abrogazione:

- di limiti e vincoli alla costituzione e gestione di società strumentali - ex articolo 13 del dl 226/2006 s.m.i, c.d. decreto Bersani - adesso regolate dall’articolo 4 del provvedimento;

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  • -  dei limiti numerici di composizione nonché limiti ai compensi, dei consigli di amministrazione delle società partecipate dagli enti locali, di cui alle legge n. 296/2006 s.m.i., (Finanziaria 2007), regolati dall’articolo 11 decreto;

  • -  dei commi dell’articolo 18 del dl n. 112/20008 s.m.i. - fermo restando la norma sul principio di riduzione dei costi con le specifiche ivi contenute - inerenti il reclutamento del personale ed il conferimento degli incarichi per le società partecipate, disciplinati ora dall’articolo 19 decreto;

  • -  parziale dell’articolo 4 del dl n. 95/2012 s.m.i., c.d. spending review, relativamente ad alcuni periodi dei commi 4 e 5, in materia di limiti alla composizione dei CdA e compensi degli amministratori delle società. Resta in vigore la parte inerente il contenimento del costo complessivo dei consigli di amministrazione entro l’80% di quello complessivamente sostenuto nel 2013.

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