Danno da disservizio
La Sezione Puglia, (sent. n. 15, n. 35, n. 444, n. 470, n. 472) più volte si è occupata di danni da disservizio. Questa fattispecie di danno è stata elaborata da alcuni anni in via pretoria specie dalla giurisprudenza della sezione giurisdizionale per la Lombardia.
Essa consiste nell’effetto dannoso causato all’organizzazione e allo svolgimento dell’attività amministrativa dal comportamento illecito di un dipendente (o amministratore), che abbia causato l’inefficacia o l’inefficienza dell’azione pubblica impedendo od ostacolando il conseguimento dei risultati normalmente attesi dallo svolgimento della stessa, così da determinare uno spreco delle risorse finanziare in essa impegnate. Il danno da disservizio viene a identificarsi, anche nella giurisprudenza della sezione Puglia, nel mancato raggiungimento delle utilità e dei fini che erano stati previsti come normalmente ritraibili sulla base delle quantità delle risorse economiche investite e, quindi, nei maggiori oneri, a carico della collettività, derivanti dalla mancata utilità delle somme spese, per effetto della disorganizzazione del servizio.
La sezione ha poi precisato che il danno da disservizio può consistere anche nel c.d. asservimento del servizio, che si caratterizza per essere la condotta conforme alle prescrizioni ordinamentali ma diretta al conseguimento da parte dell’agente di una utilità di carattere personale, lesiva dei principi di buon andamento e di imparzialità dell’agire amministrativo. (sent. 15) (sent. n. 35).
La sezione ha poi affermato un significativo principio in riferimento alle spese che l’amministrazione sostiene per svolgere un procedimento disciplinare. La sezione ha ritenuto che esse non costituiscano danno da disservizio essendo funzionali al fine di assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’attività amministrativa garantire la effettiva operatività delle regole di comportamento in tal senso deponendo anche il rilievo che a differenza del procedimento penale (cfr. art. 535, comma 1, c.p.p.) il legislatore non ha espressamente posto le spese del procedimento disciplinare a carico del condannato (sent. n. 472)
Ancora ha chiarito la sezione che l’azione del procuratore regionale non ha funzione direttamente sanzionatoria di una condotta contra legem, ma risarcitoria di un danno economicamente valutabile che deve essere adeguatamente provato ai sensi dell’art. 2607 c.c.54 Infine, in conformità ad altra giurisprudenza, ha evidenziato la sezione come dal “disservizio” caratterizzato dall’asservimento della funzione agli interessi del convenuto e/o di terzi, derivi l’ulteriore disservizio che coinvolge l’intero ufficio in cui è inserito l’agente (sent. n. 444 )
In presenza di comportamento del dipendente che abbia utilizzato, per fini diversi da quelli istituzionali, le potestà pubbliche a lui attribuite, ponendo in essere reati di concussione o corruzione, con conseguente rottura del rapporto sinallagmatico tra prestazione lavorativa e corrispettivo ricevuto.
lo stesso costituisce un danno alla “qualità del servizio” e, come tale, va distinto dalla “mancata esecuzione del servizio”: esso va inquadrato nello schema privatistico dell' “aliud pro alio”, con conseguente esclusione sia della riferibilità all’Amministrazione dell’esercizio di pubbliche funzioni, sia della continuità del rapporto sinallagmatico per ciò che attiene alla retribuzione del dipendente infedele. Il pregiudizio economico arrecato é apprezzabile peraltro, nella quasi totalità dei casi, secondo criteri di equità.(c conti sez. giurisd. Calabria sent. n.348/2011)
La stessa categoria del danno da disservizio è stata utilizzata per descrivere la situazione in cui, a fronte di erogazione di contributi pubblici per scopi d'investimento che non vengono realizzati, altre imprese avrebbero avuto titolo per conseguire i finanziamenti.(c conti sez. giurisd. Abruzzo sent. n.209/2012)
Danno da disservizio di pubbliche funzioni
che si risolve in una “mancata connessione tra il potere esercitato ed il fine istituzionale attribuito ad esso ordinamento, ossia nel danno che si viene inevitabilmente a concretizzare per l’ amministrazione quando il pubblico agente abbia posto in essere una condotta criminosa e l’attività di questi sia stata svolta senza utilità per l’ordinamento”. Pertanto, quando l’attività “sia stata svolta senza utilità per l’ordinamento, si viene inevitabilmente a concretizzare un danno per l’Amministrazione stessa da liquidarsi equitativamente ex art. 1226 c.c. (…)”
Dalla mera commissione di delitti contro la Pubblica Amm.ne non può farsi discendere automaticamente, come conseguenza necessaria e prova sufficiente, il danno da disservizio” (Corte dei conti, Sezione 1^ giur. c.le d’appello, sent. n. 185 del 31/05/2005).
Il danno da disservizio, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, è stato individuato nel pregiudizio per il servizio (Sez. III Giur. c.le d’appello, sent. n. 114 del 04/02/2011) o nel disservizio risentito dall'ente (Sez. I Giur. c.le d’appello, sent. n. 49 del 10/02/2004) o nell'aggravio delle spese (Sez. I Giur. c.le d’appello, sent. n. 491 del 21/07/2009) e deve essere provato in giudizio dal P.M. contabile (Sez. III Giur. c.le d’appello, sent. n. 176 del 09/03/2004).
Quntificazione del danno da disservizio
la quantificazione concreta del danno — in casi del genere — resta ancora una volta affidata al prudente apprezzamento del giudice, ai sensi dell'art. 1226 c.c., che nell'esercizio del suo potere dovrà tener conto dei criteri obiettivi di rilevazione dei costi delle risorse inutilmente impiegate per l'azione amministrativa intrapresa, o in sostituzione dell'attività non correttamente svolta dal titolare dell'incarico, o dei costi per le operazioni di accertamento delle irregolarità dei colleghi [13](valutando la maggiore o minore complessità del procedimento posto in essere, il numero degli organi intervenuti, l'entità degli strumenti elettronici o degli altri mezzi utilizzati etc.), risultando impraticabile ogni altro sistema di determinazione del danno stesso.