Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Lombardia - sentenza 19 marzo 2015 n. 41
Accertamento della responsabilità per danno erariale indiretto di un insegnante per incidente occorso a un alunno.

 

In sede di accertamento della responsabilità per danno erariale indiretto di un insegnante per incidente occorso a un alunno non può operarsi in questa sede un acritico recepimento delle statuizioni civili intervenute, in quanto il MIUR, quale unico legittimato passivo in detta sede, è stato condannato innanzi alla.g.o. sulla scorta dellart.2048, co.2, c.c., sancente una presunzione di colpevolezza (ma non a titolo di colpa grave) del precettore o maestro, salvo prova contraria (non fornita dal Miur tramite lAvvocatura dello Stato) da parte dellinsegnante in ordine: a) alla adozione di misure preventive di misure organizzative e/o disciplinari idonei a prevenire condotte scorrette degli alunni; b) allesercizio di dovuta vigilanza sugli allievi; c) alla natura repentina ed imprevedibile della condotta dellallievo, non impedibile con un tempestivo intervento dellinsegnante.

 

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SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

composta dai Magistrati:

Dott. Claudio GALTIERI Presidente

Dott. Vito TENORE Magistrato rel.

Dott.Eugenio MADEO Magistrato

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, ad istanza della Procura Regionale, iscritto al numero 28144 del registro di segreteria, nei confronti di:

MAZZU ROSA CARMELA ROSARIA, nt. a Villa San Giovanni (RC) l8 agosto 1934 e residente a Milano, via Venezuela n.10, cf. MZZRCR34M48M0181, rappresentata e difesa dall Avv. Giovanni Giorgio di Milano, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Foro Buonaparte 55;

richiamata la determinazione presidenziale con la quale è stata fissata ludienza per la trattazione del giudizio;

letta la citazione in giudizio ed esaminati gli altri atti e documenti fascicolati;

ascoltata, nellodierna udienza pubblica del 25.2.2015, la relazione del Magistrato designato prof.Vito Tenore e uditi gli interventi del Pubblico Ministero nella persona del Sost. Procuratore Generale dr. Fabrizio Cerioni e dellavv.Giovanni Giorgio per la convenuta;

viste le leggi 14 gennaio 1994, n. 19 e 20 dicembre 1996, n. 639.

FATTO

Con atto di citazione depositato il 27 ottobre 2014, la Procura regionale citava in giudizio la prof.ssa Rosa Carmela Rosaria Mazzù, esponendo quanto segue:

a) che, con nota 15.1.1996 prot.83, il Ministero della Pubblica Istruzione aveva segnalato alla Procura regionale un danno erariale indiretto prodotto dalla convenuta, insegnante presso la scuola elementare milanese di via Brocchi 5, per un risarcimento danni pagato dal Ministero allalunno Roberto Canova a seguito di un incidente scolastico verificatosi il 21 gennaio 1986;

b) che detto sinistro era consistito in un urto, alluscita della scuola, da parte della compagna Deborah Castagna, che aveva fatto pesantemente cadere il Canova, il quale aveva riportato la frattura dei denti incisivi centrali superiori con esiti permanenti e necessità di ricostruzioni periodiche prima di una protesi definitiva;

c) che la responsabilità della Mazzù, per culpa in vigilando ex art.2048, co.2, c.c. era stata acclarata con sentenza 15.5.1995 n.4749 del Tribunale di Milano, poi riformata in appello con sentenza 2.6.1999 n.1993 della Corte milanese, di rigetto della pretesa risarcitoria, a sua volta cassata dal giudice di legittimità con sentenza 20.8.2003 n.12213, che aveva ritenuto non fornita prova liberatoria a fronte della presunzione di colpevolezza del precettore o maestro ex art.2048 c.c., rinviando ad altra sezione della Corte dAppello di Milano che, con sentenza 28.3.2006 n.831, aveva condannato il Ministero dellIstruzione a risarcire i danni già acclarati dalla sentenza n.4749/1995 del Tribunale di Milano (lire 15.050.000 per spese mediche; lire 6.700.000 per danno biologico e morale) oltre accessori e spese di lite;

d) che il danno complessivamente patito dal MIUR per il risarcimento pagato nel 2007 alla famiglia del bambino leso ammontava a 37.636,37 euro (di cui euro 11.231,13 per risarcimento danni; 16.554,54 per rimborso spese; 9.021,72 per interessi e rivalutazione; 827,98 per spese successive alla sentenza);

e) che per tale danno indiretto la Mazzù era stata destinataria di atti interruttivi della prescrizione da parte del Miur, con atti di messa in mora del 7.4.1995, 3.1.2000, 8.2.2005, 18.1.2010, tutti agli atti di causa (all.3-6 fascicolo Procura), seguiti da invito a dedurre ricevuto dalla convenuta il 16.7.2014;

f) che la Mazzù non aveva dato alcun riscontro allinvito a dedurre, proponendo allamministrazione danneggiata una soluzione transattiva, consistente in una offerta di euro 28.000,00, mai però concretizzatasi;

g) che tutte le componenti strutturali dellillecito amministrativo-contabile sussistevano e, in particolare, la colpa grave, attesa la prevedibilità da parte dellinsegnante Mazzù della spinta tra compagni di scuola elementare, avendo il giudice civile acclarato che, in occasione del sinistro, la convenuta aveva omesso le dovute cautele, avviandosi verso le scale, volgendo le spalle alla classe, senza accertarsi del comportamento dei propri giovani alunni.

Tutto ciò premesso, la Procura attrice chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento a favore del MIUR della somma di euro 37.635,37, oltre accessori e spese di lite.

La convenuta si costituiva con memoria tardivamente depositata il 18.2.2015, evidenziando quanto segue:

a) la cattiva difesa da parte dellAvvocatura dello Stato in sede civile, che non la aveva informata della necessità di un suo interrogatorio in sede civile per chiarire la dinamica del sinistro e che aveva addirittura comunicato, con nota Avv.Stato Pistolesi 21.12.1995 prot.31732, lesito positivo del primo grado del giudizio civile, in realtà sfavorevole al Miur e, dunque, alla Mazzù;

b) la mancanza di idonei atti interruttivi della prescrizione nei suoi confronti, in quanto formulati in via dubitativa;

c) la mancanza di colpa grave nella propria condotta, mai oggetto di iniziative disciplinari da parte del Miur, in quanto frutto di movimento repentino della allieva Castagna, autrice della spinta al compagno Canova;

d) la assenza, nel quadro normativo, di regole puntuali sulle modalità di una corretta vigilanza sugli alunni, affidata, per esperienza, a valutazioni casistiche dellinsegnante.

Alludienza del 25 febbraio 2005, udita la relazione del Magistrato designato, prof.Vito Tenore, la Procura attrice e la difesa della convenuta insistevano nelle proprie memorie e sviluppavano i rispettivi argomenti. La Procura nulla eccepiva sulla tardiva costituzione della convenuta e sui documenti contestualmente depositati.

Quindi la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. La questione al vaglio della Sezione attiene ad un danno indiretto cagionato al Miur dalla convenuta insegnante elementare per un risarcimento liquidato dal Ministero ad un alunno vittima di un sinistro scolastico verificatosi nel lontano 1986 (frattura dei denti incisivi centrali superiori con esiti permanenti e necessità di ricostruzioni periodiche prima di una protesi definitiva, a seguito di caduta da urto di una compagna di classe) frutto di prospettata culpa in vigilando della prof.ssa Mazzù ex art.2048, co.2, c.c.

2. La responsabilità civile del MIUR, unico legittimato passivo in sede civile ex art.574, d.lgs. 16.4.1994 n.297 (riproduttivo del più datato art.61, l. 11.7.1980 n.312 richiamato dalla Procura), per la negligente vigilanza della Mazzù è stata definitivamente acclarata con sentenza 15.5.1995 n.4749 del Tribunale di Milano, poi riformata in appello con sentenza 2.6.1999 n.1993 della Corte milanese, di rigetto della pretesa risarcitoria, a sua volta cassata dal giudice di legittimità con sentenza 20.8.2003 n.12213, che ha ritenuto non fornita prova liberatoria a fronte della presunzione di colpevolezza del precettore o maestro ex art.2048 c.c., rinviando ad altra sezione della Corte dAppello di Milano. Questultima, con sentenza 28.3.2006 n.831, ha definitivamente condannato il Ministero dellIstruzione a risarcire i danni già acclarati dalla sentenza n.4749/1995 del Tribunale di Milano (lire 15.050.000 per spese mediche; lire 6.700.000 per danno biologico e morale) oltre accessori e spese di lite.

E dunque certo ed inconfutabile in questa sede che il danno complessivamente patito dal MIUR per il risarcimento, pagato il 19 ottobre ed il 5 novembre 2007 alla famiglia del bambino leso, ammonta a 37.636,37 euro (di cui euro 11.231,13 per risarcimento danni; 16.554,54 per rimborso spese; 9.021,72 per interessi e rivalutazione; 827,98 per spese successive alla sentenza).

E parimenti certo che il credito azionato dalla Procura in questa sede non è prescritto, stanti le messe in mora del 7.4.1995, 3.1.2000, 8.2.2005, 18.1.2010, tutte agli atti di causa (all.3-6 fascicolo Procura), seguite da invito a dedurre ricevuto dalla convenuta il 16.7.2014.

E infine certo che la Mazzù non abbia potuto adeguatamente difendersi in sede civile, sia perché non legittimata passiva ex lege in tale giudizio, sia perché lacunosamente informata dalla Avvocatura dello Stato, che mai la convocò per rendere almeno interrogatorio sulla dinamica dei fatti in sede civile, e, addirittura, le comunicò, erroneamente, un esito positivo del giudizio di primo grado (cfr. nota Avv.Stato Pistolesi 21.12.1995 prot.317321) in realtà sfavorevole.

3. Residua dunque da valutare in questa sede, in base al fondamentale criterio di autonomia tra giudizio civile e giudizio di responsabilità amministrativa, la sussistenza di colpa grave in capo alla Mazzù, parametro unico (accanto al dolo, nella specie palesemente insussistente) sul piano soggettivo per potersi addivenire a condanna innanzi alla Corte dei Conti.

A supporto di tale colpa grave l'attrice Procura si limita a richiamare le risultanze civili, senza altri riscontri probatori.

Osserva tuttavia il Collegio, come statuito da univoca giurisprudenza di questa Corte in casi identici (da ultimo sez.Lazio, 16.7.2013 n.641), che non può operarsi in questa sede un acritico recepimento delle statuizioni civili intervenute, in quanto il MIUR, quale unico legittimato passivo in detta sede, è stato condannato innanzi alla.g.o. sulla scorta dellart.2048, co.2, c.c., sancente una presunzione di colpevolezza (ma non a titolo di colpa grave) del precettore o maestro, salvo prova contraria (non fornita dal Miur tramite lAvvocatura dello Stato) da parte dellinsegnante in ordine: a) alla adozione di misure preventive di misure organizzative e/o disciplinari idonei a prevenire condotte scorrette degli alunni; b) allesercizio di dovuta vigilanza sugli allievi; c) alla natura repentina ed imprevedibile della condotta dellallievo, non impedibile con un tempestivo intervento dellinsegnante.

In sede giuscontabile tale norma non trova invece applicazione (in terminis sez.Calabria, 9.5.2012 n.53) e va dunque comprovata da parte attrice, come in ogni giudizio, la colpa grave della parte convenuta, come del resto prevede lo stesso art.574, d.lgs. 16.4.1994 n.297 (riproduttivo del più datato art.61, l. 11.7.1980 n.312 richiamato dalla Procura, che prevedeva, già prima della l. n.20 del 1994, la responsabilità amministrativo-contabile degli insegnanti solo per dolo o colpa grave, in deroga alla ordinaria e generale colpa lieve allepoca valevole per i restanti dipendenti pubblici meno esposti a rischi, poi innalzata per tutti i lavoratori a colpa grave dalla suddetta l. n.20).

Del resto la stessa Cassazione ha più volte rimarcato che qualora l'Amministrazione sia condannata a risarcire il danno al terzo o all'alunno autodanneggiatosi, l'insegnante è successivamente obbligato in via di rivalsa soltanto ove sia dimostrata la sussistenza del dolo o della colpa grave, limite, quest'ultimo, operante verso l'Amministrazione ma non verso i terzi (da ultimo Cass., sez.III, 3.3.2010 n.5067; id., sez.un. 27.6.2002 n. 9346).

In altre parole, in questa sede non trova applicazione alcuna presunzione di colpevolezza della convenuta (norma, quella dellart.2048, co.2, c.c., voluta in sede civile a garanzia sociale, da parte dellamministrazione, delle giovani vittime di danneggiamenti in situazioni ad alto rischio di infortuni), ma va data accurata prova della colpa grave della persona fisica maestro o precettore, come ribadito più volte da questa Corte (cfr. sez.Lazio, 16.7.2013 n.641 cit.; id., sez.Calabria, 12.12.2012 n.368).

Alla luce di queste preliminari coordinate ermeneutiche, va dunque vagliata la condotta della Mazzù.

Orbene, in sede civile, il Tribunale di Milano prima (sentenza 15.5.1995 n.4749) e la Corte dappello poi (sentenza 28.3.2006 n.831), si sono limitate a statuire, ai fini della applicabilità dellart.2048, co.2 c.c., che a fronte di una presunzione di colpevolezza, non risulta fornita prova liberatoria in ordine: a) alla adozione di misure preventive di misure organizzative e/o disciplinari idonei a prevenire condotte scorrette degli alunni; b) allesercizio di dovuta vigilanza sugli allievi; c) alla natura repentina ed imprevedibile della condotta dellallievo, non impedibile con un tempestivo intervento dellinsegnante.

La sentenza civile (v. C.appello n.831/1986 cit.) e, successivamente, la Procura contabile hanno ritenuto sussistere un difetto di vigilanza (non liberatorio ex art.2048, co.2 c.c.) per essersi la Mazzù avviata verso le scale della scuola, precedendo gli alunni nella discesa delle scale e volgendo le spalle alla classe, senza poter percepire quanto avveniva alle sue spalle e senza accertarsi del comportamento dei propri alunni, e, dunque, di una possibile spinta tra compagni, evento possibile e prevedibile (secondo il giudice civile), omettendo dunque di osservare quello standard minimo di diligenza richiesto a chi svolge la professione di insegnante elementare.

Il Collegio ritiene non probanti tali argomenti in ordine alla grave colpevolezza della convenuta e, soprattutto, li reputa astrattamente condivisibili, ma non attinenti e mal calati nel caso di specie.

Ed invero, secondo parametri logici e di buon senso, che rappresentano il basilare criterio alla cui stregua vanno ricondotti i fatti storici alle previsioni normative, è evidente dalle stesse risultanze istruttorie vagliate in sede civile che, nel sinistro de quo, lo specifico evento dannoso oggetto di causa, ovvero lo spintone dato dalla alunna Castagna Deborah al compagno Canova Roberto era in primo luogo assai difficilmente prevedibile, stante la assoluta correttezza comportamentale della Castagna, desunta dalle schede personali di valutazione scolastica anni 1982-1989, prodotte in sede civile ed inspiegabilmente non valorizzate in tale sede, comprovanti che la bambina aveva raggiunto un elevato grado di socializzazione ed un ottimo rapporto con i compagni, rispettando le regole concordate, mostrandosi corretta nei riguardi degli insegnanti e dei compagni(v. pag. 8 sentenza Trib.Milano n.4749/1995 cit.).

Non è dunque dato comprendere in cosa si sarebbe dovuta tradurre, nel caso di specie, la stereotipa e tralatizia previsione giurisprudenziale richiamata da parte attrice, sovente avulsa dalla realtà fenomenica, della adozione di misure preventive di misure organizzative e/o disciplinari idonei a prevenire condotte scorrette degli alunni.

Né è dato comprendere quale specifica e preventiva vigilanza mirata avrebbe dovuto assumere la insegnante Mazzù su tale specifica fonte di condotte pericolose, trattandosi, pacificamente, di alunna tranquilla e, dunque, non da sottoporre a peculiare osservazione o vigilanza. Levento posto in essere dalla Castagna, in quanto esulante da proprie abitudini comportamentali, era dunque palesemente non prevedibile.

Ma in ogni caso, anche a volerlo (erroneamente) ritenere prevedibile, tale spintone non era certo evitabile. Costituisce fatto socialmente notorio che uno spintone tra ragazzi, soprattutto in una classe in fase di uscita da scuola, è un evento molto difficilmente evitabile (soprattutto se verificatosi non in classe, ma in fase di uscita dalla scuola e soprattutto per una insegnante di anni 52 allepoca dei fatti, avvenuti nel 1986, essendo la convenuta nata nel 1934): difatti le pur accurate direttive date da insegnanti e dirigenti scolastici sulle modalità comportamentali in una qualsiasi scuola non vengono sempre puntualmente osservate, anche dagli alunni più tranquilli e obbedienti. Trattasi di una fisiologica riluttanza ad osservare le regole nei minori, ben nota a chiunque abbia avuto un normale percorso scolastico.

Nella specie, la dinamica dei fatti (alunni in fila per le scale per luscita dalla scuola in presenza dellinsegnante) rende platealmente evidente che anche il miglior maestro che avesse fissato direttive persino minatorie sulle modalità di uscita, che fosse stato con lo sguardo proteso verso gli alunni e che fosse stato in cima alle scale e non a valle come la Mazzù (circostanza in realtà neutra e nulla affatto probante, come erroneamente ritenuto in sede civile), non avrebbe potuto evitare, quandanche lo avesse previsto, lo specifico sinistro di cui fu sfortunato protagonista il giovane Roberto Canova. Difatti, né un urlo di monito e di richiamo, né un guizzo fisico della convenuta (anche a volerlo ritenere cinematograficamente possibile) avrebbero potuto impedire il fulmineo contatto fisico tra i due allievi, non essendoci prova alcuna agli atti di un preliminare attrito o diverbio tra i due alunni che la insegnante avrebbe potuto stroncare evitandone sviluppi fisici dannosi. Si è trattato dunque, con assoluta verosimiglianza, di una impulsiva e rapidissima spinta dal tragico epilogo, non impedibile nel modo più assoluto da nessun insegnante, seppur di elevata attenzione.

Ben diversa sarebbe stata la situazione se la prof.ssa Mazzù fosse stata assente (caso ad esempio vagliato da C.conti, sez.Calabria, 12.12.2012 n.368) o intenta a conversare con colleghi, circostanze ostative, in astratto e in concreto, ad interventi verbali o fisici tesi ad evitare levento. Ma, nella specie, la Mazzù era presente, a pochi metri dai due alunni, ma nella fisica ed oggettiva impossibilità di evitare un evento repentino ed improvviso che, secondo criteri di ordinaria diligenza, un insegnante in identica situazione non avrebbe potuto evitare.

Difetta in conclusione la adeguata prova della colpa grave imposta dallart.1, l. n.20 del 1994 per addivenire a condanna di un pubblico dipendente in sede amministrativo-contabile, essendo nella specie il sinistro scolastico imprevedibile e comunque non impedibile.

Il rigetto della domanda comporta la refusione delle spese di lite sostenute dalla convenuta e liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda nei confronti di MAZZU ROSA CARMELA ROSARIA, nt. a Villa San Giovanni (RC) l8 agosto 1934 e residente a Milano, via Venezuela n.10, cf. MZZRCR34M48M0181. Condanna il MIUR al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 1.800,00, più 12,50% per spese generali, CPA e IVA.

Così deciso in Milano il 25.2.2015.

Il relatore Il Presidente

Vito Tenore Claudio Galtieri

DEPOSITA IN CANCELLERIA il 19/03/2015

Precedenti giurisprudenziali richiamati:

Corte dei Conti, sez. Lazio, 16.7.2013 n.641; sez. Calabria, 9.5.2012 n.53; sez. Lazio, 16.7.2013 n.641, sez. Calabria, 12.12.2012 n.368; Corte di Cassazione, sez. III, 3.3.2010 n.5067; sez. un., 27.6.2002 n. 9346
Riferimenti normativi:

art. 574, d.lgs. 16.4.1994 n.297; art.61, l. 11.7.1980 n.312; legge n.20 del 1994