Procedura di approvazione delle aliquote IMU e la compilazione del prospetto da allegare alla delibera

 

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo. 757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.

 

 

Approvazione delle aliquote IMU da parte del Consiglio comunale, sulla base delle indicazioni del decreto del 7 luglio 2023, unitamente all’onere di compilazione del prospetto delle aliquote, quale allegato della delibera medesima, nel primo anno di adozione delle nuove disposizioni

I Comuni a partire dal periodo di imposta 2025 (quindi con riferimento alle delibere di apporvazione delle aliquote IMu relative all'anno 2025) dovranno approvare le aliquote IMU tramite l'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge n. 160 del 2019, accedendo all'applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale.

Mediante l’applicazione informatica denominata “Gestione IMU” i comuni possono individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell’IMU nonché elaborare il relativo prospetto, non potendo più avvalersi dell’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006.

La legge n. 160 del 2019, all’art. 1, comma 756, stabilisce che i comuni possono diversificare le aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) di cui ai commi da 748 a 755 dello stesso art. 1, esclusivamente sulla base di fattispecie predeterminate, che sono state individuate con decreto del Vice Ministro dell’economia e delle finanze del 7 luglio 2023 (di seguito anche «decreto»).

I comuni, ai sensi del successivo art. 1, comma 757, anche nel caso in cui non intendano diversificare le aliquote, devono, comunque, redigere la delibera di approvazione delle stesse allegando il prospetto delle aliquote elaborato accedendo all'applicazione informatica disponibile nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Il prospetto delle aliquote, così elaborato, forma parte integrante della delibera stessa, la quale senza di esso non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771 del medesimo articolo.

Nel primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto il Comune sarà tenuto a inserire il prospetto delle aliquote anche se non intende modificarle rispetto a quelle applicate per l’anno d’imposta 2024.

In assenza di tale adempimento saranno applicate le aliquote stabilite nella misura ordinaria dall’art. 1, commi da 748 a 755, della legge n. 160/2019. Il Comune sarà tenuto ad applicare tali aliquote di base, fino a quando non provvederà ad approvare la delibera delle aliquote IMU con il relativo prospetto, seguendo le modalità indicate dal decreto.

Le aliquote e le eventuali esenzioni stabilite dai comuni nel Prospetto, ai sensi dell’art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, hanno effetto, per l’anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. A tal fine, i comuni sono tenuti a trasmettere il Prospetto entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

In caso di discordanza tra il Prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'IMU, ai sensi dell’art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, prevale quanto stabilito nel Prospetto.

Linee guida per l’elaborazione e la trasmissione del prospetto delle aliquote IMU (con le quali il MEF fornisce le indicazioni per l’utilizzo dell’applicazione informatica, disponibile all’interno del Portale, attraverso la quale i comuni elaborano e trasmettono al Dipartimento delle finanze il prospetto delle aliquote.)

 

 


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