con riferimento alle installazioni fotovoltaiche poste su edifici ed a quelle realizzate su aree di pertinenza, comuni o esclusive, di fabbricati o unità immobiliari censiti al catasto edilizio urbano, non sussiste l’obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, in quanto possono assimilarsi agli impianti di pertinenza degli immobili.
La loro installazione aumenta la rendita catastale dell’edificio su cui sono installati. Pertanto, il proprietario deve presentare apposita domanda di variazione catastale
Obbligo di accatastamento (e quindi di pagamento dell’IMU) per i cosiddetti parchi fotovoltaici, in quanto dotati di autonomia funzionale, da accertare in apposite categorie catastali (D/1 – Opifici, oppure D/10 – Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole).
Sentenza del 05/04/2023 n. 1058 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria Sezione/Collegio 1 -Massima: Un impianto fotovoltaico i cui pannelli sono stabilmente infissi al suolo è assogge�abile ad IMU, in quanto bene immobile ex art. 812 c.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La CTP di Cosenza, con sentenza n. 2397 /21 depositata il 22/4/2021 rigettava il ricorso proposto dalla E SRL avverso gli avvisi di accertamento IMU non versata, riferita alle annualità 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, richiesta dal Comune di S complessivo di euro 156.822,00. alla contribuente in oggetto per l'importo Proponeva appello la predetta contribuente che, in primo grado, con il ricorso introduttivo, delineava il thema decidendum, adducendo i seguenti motivi di impugnazione : 1) prescrizione dell'imposta per l'anno 2013 e conseguente illegittimità dell'avviso di accertamento; 2) decadenza della pretesa tributaria dell'anno 203 e 2014 e conseguente nullità e/o illegittimità dei relativi avvisi di accertamento; 3) nullità assoluta degli atti di accertamento per carenza di legittimazione passiva della ricorrente; 4) nullità ed illegittimità degli atti di accertamento impugnati emessi sul presupposto dell'assoggettabilità a tassazione dei pannelli fotovoltaici non assimilabili ai beni immobili; 5) vizi di motivazione degli avvisi di accertamento impugnati.
Essa appellante, in questo grado di giudizio, lamentava la erroneità della sentenza appellata, asserendo: 1) Violazione e/o falsa applicazione della legge di stabilità - legge 208/2015, per omesso annullamento degli atti impositivi relativi ad IMU anni 2016 e 2017; 2) omesso annullamento degli atti impositivi impugnati nella parte in cui comminano tante sanzioni per quanti sono gli illeciti contestati con applicazione del cumulo materiale, in violazione dell'art.12 del D.Lgs. n. 472/2017, comma 5,6,e 7 del principio del cumulo giuridico; 3) errata statuizione di condanna della ricorrente al pagamento delle spese e competenze di lite. Pertanto, chiedeva che si volesse " annullare la sentenza impugnata e, per l'effetto, annullare e/o revocare e/o privare di ogni effetto l'atto di accertamento impugnato e le sanzioni ivi comminate". Inoltre chiedeva "di applicare una sola sanzione rideterminata secondo quanto disposto dall'art.12 del D.Lgs. 472 del 1997 e di riformare la sentenza appellata nella parte in cui aveva condannato alle spese la ricorrente, in quanto l'amministrazione vittoriosa era difesa da proprio funzionari ai quali non spettavano i diritti e gli onorari di avvocato". Con vittoria delle spese e competenze del doppio grado del giudizio.
Si costituiva il Comune di 5 che contestava punto per punto quanto lamentato dalla appellante, preliminarmente rappresentando che l'appello non conteneva alcuna censura riguardante le motivazioni giuridiche della sentenza appellata. Inoltre, rilevava che l'appello era caratterizzato massimamente da domande ed eccezioni nuove, alcune delle quali tardivamente avanzate già nelle memorie illustrative di primo grado (in particolare, l'illegittimità delle sanzioni irrogate in quanto non applicabile il principio del cumulo giuridico nel caso di specie) che, per l'effetto, apparendo inammissibili, correttamente non erano state considerate ed esaminate dal primo giudice. Ed ancora, il Comune di 5 contestava decisamente la richiesta di riforma della sentenza impugnata, nella parte in cui era stata disposta la condanna alle spese del giudizio di essa appellante e concludeva chiedendo la conferma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese di lite. All'udienza del 23/6/2022 l'appello viene discusso e trattenuto in decisione sulle sopra riportate conclusioni delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE La Commissione preliminarmente rileva che l'appello è in parte caratterizzato da domande ed eccezioni sollevate dalla ricorrente, odierna appellante, già tardivamente nelle memorie illustrative poi riproposte in questo grado di giudizio, mentre, allo stesso modo tardivo, è da considerare il motivo di appello contrassegnato dal numero 1), per la prima volta dedotto in questo grado di giudizio. Sul punto, si evidenzia che, ex art. 57 D.Lgs. n.546/92, non possono proporsi in appello, come nel caso trattato, domande ed eccezioni nuove e, se proposte, devono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Per quando invece attiene alla richiesta avanzata dalla appellante - che ha richiesto la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui era stata condannata alle spese del giudizio, perché soccombente, in quanto il primo giudice non avrebbe considerato il fatto che ai funzionari del Comune che ne avevano assunto la difesa in giudizio non erano dovuti i compensi previsti per gli avvocati - si riscontra l'infondatezza di tale eccezione. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla appellante, è sempre prevista per la parte pubblica la ripetibilità di tutti gli oneri processuali, vale adire sia dei costi affrontati, sia dei compensi spettanti per l'assistenza tecnica , anche nei casi in cui l'attività difensiva sia stata svolta da funzionari dell' A.F. o da dipendenti di enti locali, con alcune varianti attinenti, nelle diverse novelle succedutasi, alla sola modalità di determinazione dei compensi (v. Cassazione, ordinanza n.4473 del 19 febbraio 2021). Tanto illustrato, solo per completezza espositiva, si osserva che il primo giudice correttamente, intanto precisava che non era apprezzabile alcuna maturata decadenza e prescrizione quinquennale del tributo, in quanto gli avvisi di accertamento per gli anni sopra indicati erano stati tempestivamente notificati il 6 aprile 2018, contrariamente a quanto sostenuto dalla contribuente. Inoltre, altrettanto correttamente, il giudice di prime cure evidenziava che il presupposto impositivo dell'lmu era il possesso di fabbricati, arre edificabili e terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali, alla cui produzione o scambio è destinata l'attività di impresa, come nel caso trattato, dovendosi considerare soggetti passivi il proprietario di immobili, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie degli stessi. anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi sede legale o amministrativa o non vi esercitano attività. Inoltre, con la motivazione della sentenza appellata, sempre contrariamente a quanto affrettatamente sostenuto dalla contribuente, il primo giudice, tra l'altro, correttamente aveva sostenuto che l'impianto fotovoltaico appariva assoggettabile a tassazione, in quanto bene immobile ex art. 812 e.e., atteso che i pannelli erano stabilmente infissi al suolo. Rebus sic stantibus, l'appello non può essere accolto. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Commissione conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante alle spese e compensi del presente giudizio, che liquida a favore del Comune di S 2.900,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Ordinanza del 19/11/2024 n. 29754 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5 -impianto fotovoltaico insistente su un terreno agricolo e concorrente allo svolgimento dell'attività agricola,
In materia di catasto, l'impianto fotovoltaico insistente su un terreno agricolo e concorrente allo svolgimento dell'attività agricola, secondo la previsione dell'art. 1, comma 423, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, in linea con l'interpretazione datane dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 66 del 24 aprile 2015, anche nel caso in cui l'imprenditore agricolo (individuale o collettivo) non ne sia proprietario, ma mero utilizzatore (lessee) in base a contratto di locazione finanziaria (leasing), deve essere classato, in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dall'art. 9, comma 3-bis, del DL 30 dicembre 1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994 n. 133, come fabbricato rurale strumentale (con la conseguente attribuzione della categoria D/10) all'esito di procedura DOCFA, giacché la produzione di energia fotovoltaica, che deve essere sempre imputabile all'imprenditore agricolo (individuale o collettivo), se normalmente impiegata (con l'utilizzazione prevalente di attrezzature e risorse aziendali) nell'attività agricola, costituisce attività connessa ai sensi dell'art. 2135, terzo comma, codice civile.