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Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è istituito a copertura:

1.  dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale (SI VEDA EX ART. 58 C. 1  D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 );

2. dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni (illuminazione, manutenzione strade, polizia locale, anagrafe ed in genere le attività comunali che non sono erogate a domanda individuale).  

La norma ribadisce il regime di privativa pubblica che si configura come il diritto di svolgere, senza che vi sia alcuna forma di concorrenza, una determinata attività, per lo più collegata a un pubblico servizio. La privativa pubblica  si collegava all’idea del vecchio Testo unico delle leggi comunali e provinciali del 1934, che disponeva l’obbligatorietà del servizio e della spesa in materia di nettezza urbana: la raccolta della nettezza urbana era un obbligo del Comune e la relativa spesa era obbligatoria. Si trattava di attività necessaria che non poteva essere delegata a terzi se non per concessione.

L’art. 9 della Legge n. 336 del ’41 stabiliva che “i servizi inerenti alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti urbani competono ai comuni, i quali sono tenuti a provvedervi con diritto di privativa”.
Il D.Lgs. 22/1997, abroga la Legge n. 336 del ’41, ma conferma con chiarezza che i Comuni mantengono la privativa.

 

Il testo è stato sopra citato è quello risultante dalla modifica apportata dalla legge di stabilità 2013. Nella formulazione precedente alla modifica, la norma disponeva lo svolgimento del servizio "mediante l'attribuzione di diritti di esclusiva nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 4, D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, in L. 14 settembre 2011, n. 148. Quest’ultima disposizione stabiliva che gli enti locali, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, dopo aver individuato i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale, verificano la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, di seguito "servizi pubblici locali", liberalizzando tutte le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio e limitando, negli altri casi, l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità.

 

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