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Sono escluse dalla tassazione:

-  le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni;

-  le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

 

In merito alle aree scoperte il D. L. 29 settembre 1997, n. 328 ha stabilito l’ esclusione dal pagamento del tributo, per tutte quelle aree scoperte di pertinenza dei locali tassabili, essendo oggetto di pagamento solo le cosiddette aree Operative.
Pertanto, mentre ai fini Tarsu o Tia le aree scoperte sono escluse in quanto pertinenze di locali tassabili (ad. Es. parcheggio di un centro cvommerciale),  ai fini Tares sono tassabili come tali.
Il Comune non può escludere dalla tassazione tali aree, non potendo, sempre secondo l’art. 52 del D.lgs. 446/1997, introdurre cause di esclusione, bensì può esentarle.
Tale esenzione, come tutte quelle non esplicitamente previste dalla legge ma introdotte dai Comuni, non può comportare un onere maggiore per i contribuenti. È quindi obbligatorio individuare le risorse per finanziare tale mancato gettito (risorse che non possono quindi derivare dal gettito del tributo in questione), iscrivendole in bilancio come Autorizzazione di spesa.

 

(SI VEDA ART. 62 c.1 D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli articoli 58 e 59, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 59, comma 4 )

(SI VEDA ART. 63 C.2 D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'articolo 62. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva).

 

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