D.M. 26 ottobre 2016 del Ministero dell'economia e delle finanze (G.U. 11 novembre 2016, n. 264) MEF: procedure relative al rimborso della quota I.M.U. Stato

Con il decreto in del 26 ottobre il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze dispone i rimborsi dei tributi locali risultanti dall'istruttoria compiuta dai comuni sulla base di liste emesse con procedure automatizzate e contenenti, in corrispondenza del singolo nominativo, le generalità dell'avente diritto, l'ammontare dell'imposta da rimborsare e il codice IBAN del conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario del rimborso.

DM 26 ottobre 2016

 

Circolare 21 giugno 2016, n. 3/DF, del Ministero dell'economia e delle finanze

«Prevengono numerose segnalazioni in ordine alle difficoltà incontrate dai comuni a inserire nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine del 27 giugno 2016, i dati relativi alle istruttorie già concluse concernenti la procedura di riversamento, rimborso e regolazione contabile relativa ai tributi locali di cui all'art. 1, commi da 722 a 727, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di seguito denominata "Certificazione rimborsi al cittadino".
Al riguardo, si ricorda che il comma 2 dell'art. 7 del decreto 24 febbraio 2016 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno dispone che in sede di prima applicazione della procedura in questione gli enti locali inviano i dati relativi alle istruttorie già concluse entro sessanta giorni dalla data in cui è resa disponibile la relativa applicazione sul Portale del federalismo fiscale.
Nella circolare n. 1/DF del 14 aprile 2016 è stato comunicato che l'applicazione relativa alla procedura in oggetto sarebbe stata resa disponibile sul Portale del federalismo fiscale a partire dal 28 aprile 2016 e che, pertanto, i dati relativi alle istruttorie già concluse avrebbero dovuto essere inseriti nel Portale stesso entro il prossimo 27 giugno 2016.
In considerazione della necessità di realizzare gli aggiornamenti dell'applicativo che si sono resi necessari per adeguare la procedura "Certificazione rimborsi al cittadino" e risolvere, quindi, le criticità emerse al momento dell'inserimento dei dati da parte dei comuni e atteso che entro il 30 novembre 2016 gli aggiornamenti in parola saranno gradualmente completati, il termine del 27 giugno 2016 di cui alla predetta circolare n. 1/DF del 2016 è conseguentemente differito al 30 gennaio 2017».

Circolare n. 3/2016

Con circolare 1/DF il Dipartimento detta le prime istruzioni per i rimborsi dei tributi comunali, sulla base del decreto interministeriale approvato il 24 febbraio 2016

La circolare precisa che il decreto riguarda tutti i tributi comunali, ma prioritariamente disciplina i rimborsi relativi all'Imu, alla maggiorazione Tares, e alle imposte immobiliari delle province di Bolzano e Trento.

Le domande di rimborso, sia della quota statale che di quella comunale, devono essere presentate al Comune entro 5 anni dal versamento.

Nella circolare si precisa che i Comuni dovranno caricare i provvedimenti di rimborso già perfezionati su un'applicazione che verrà resa disponibile sul portale del federalismo entro il 28 aprile. Il caricamento dovrà avvenire nei successivi 60 giorni, quindi entro il 27 giugno 2016 e lo Stato effettuerà il rimborso degli importi dovuti entro i 90 giorni successivi, riconoscendo sugli importi dovuti gli interessi legali.

Pe ruqanto riguarda i rimborsi effettuati a Comuni incompetenti, che obbligavano il contribuente a richiedere il rimborso al Comune incompetente e a subire un atto di accertamento per omesso versamento da parte del Comune competente. Ora la normativa, impone al Comune incompetente di riversare le somme a quello competente, entro 180 giorni da quando ne è venuto a conoscenza.

La richiesta di riversamento può essere attivata su semplice comunicazione del contribuente ma anche d'ufficio direttamente dal Comune.

La normativa si riferisce ai versamenti erronei effettuati direttamente dal contribuente e non al diverso caso dell'errata digitazione del codice catastale nell'F24 da parte dell'operatore bancario o postale. In questo caso occorre procedere con una richiesta rivolta all'operatore per la correzione dell'F24.

Nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento complessivo corretto, e quindi non vi sia nulla da restituire, ma abbia versato allo Stato una quota di competenza comunale, e viceversa, occorre invece presentare una semplice comunicazione.
Ricevuta l'istanza di rimborso o la comunicazione, il Comune deve verificarne la fondatezza entro 180 giorni
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Nel caso in cui spetti il rimborso o comunque venga accertata l'avvenuta compensazione annuale tra quota statale e quota comunale, il Comune deve comunicare al Mef, l'importo totale, la quota da rimborsare a proprio carico e quella a carico dello Stato.
Le somme a carico dei Comuni sono rimborsate secondo le modalità già previste dalla legge 296/2006, come di fatto è già avvenuto da tempo per l'Imu di competenza comunale.
Per le quote di competenza statale è previsto che sia lo Stato a provvedere direttamente alla restituzione, ai sensi dell'articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria. Nel caso di somme erroneamente versate al Comune ma di competenza statale, il Comune deve provvedere al riversamento a favore dello Stato.

 

 

 

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