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IMU SPERIMENTALE (DL 06 DICEMBRE 2011, N. 201 convertito dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011)

 

COMMA 12 ART. 13 DL 201/2011. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

COMMA 13 ART. 13 DL 201/2011. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 9 .......del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

Il saldo, riferito al periodo di possesso dell'intero anno, si versa entro il 16 dicembre di ogni anno.

È possibile pagare tutto in una volta entro il 16 giugno. Il mese di possesso si conteggia se il periodo di proprietà è almeno di 15 giorni.

In deroga a quanto disposto dall'articolo 52 del decreto legislativo 446/1997, che attribuisce ai comuni il potere di decidere le modalità di riscossione, spontanea e coattiva, delle proprie entrate, l'Imu deve essere versata solo con l'F24. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dovranno essere indicate le modalità per effettuare i versamenti. Nella relazione ministeriale è indicato che il ricorso a questo modello per il versamento si è reso necessario proprio perché una quota parte del tributo è riservata all'erario. Pertanto, vengono semplificati gli a dempimenti del contribuente e si garantisce «un più agevole controllo dei flussi di entrata». Una cosa che sembra certa è che il contribuente potrà versare l'imposta in un'unica soluzione. Non è chiaro invece se dovrà differenziare, con 2 codici tributo, la quota destinata ai comuni e allo stato. In alternativa, per evitare di porre a carico dei contribuenti l'onere di fare diversi conteggi, le somme incassate dal comune potrebbero essere riversate allo Stato per la quota che gli spetta oppure potrebbero essere ridotti in misura corrispondente i trasferimenti erariali.

 Con un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, prot. n. 2012/53909 del 12 aprile 2012 sono state fissate le modalità di versamento. Provvediemento del direttore dell'Agenzia delle entrate, prot. n. 2012/53909 del 12 aprile 2012 ad oggetto " Modalità di versamento dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214"

Con un altro provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, prot. n. 2012/53906 del 12 aprile 2012 sono stati approvati delle modifiche ai modelli di versamento "F24" e "F24 Accise", per l'esecuzione dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni
Tale provvedimento prevede le seguenti novità:
- la sostituzione della parola “Ici” con quella “Imu”;
- la sostituzione della dicitura “detrazione Ici abitazione principale” con quella di “detrazione”;
- la sostituzione delle definizione “Autorizzo addebito su conto corrente bancario n. ____ cod. ___ ABI ___ CAB___” con quella " “Autorizzo addebito su conto corrente codice Iban ___” , inoltre, spedisce in soffitta la precedente"

Il provvedimento precisa che i contribuenti sono autorizzati a utilizzare i preesistenti “F24” fino al 31 maggio 2013, riportando il versamento dell’Imu nella sezione “Ici ed altri tributi locali” del preesistente modello, ma indicando i nuovi codici tributo, riportati nella risoluzione 35 del 12 aprile 2012

Con risoluzione dell'Agenzia delle entrate, n. 35 del 12 aprile 2012 sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello "F24", dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Sono stati ricodificati i codici tributo per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili.
Restano invariati i codici tributo istituiti con risoluzione n. 32 del 2 marzo 2004 per il versamento degli interessi e sanzioni relativi all'imposta comunale sugli immobili , che sono i seguenti:

3906, denominato: “Imposta comunale sugli immobili – Interessi”

3907, denominato: “Imposta comunale sugli immobili – Sanzioni”.

I CODICI TRIBUTO RELATIVI ALL IMU, da indicare nell'f24, SONO I SEGUENTI

  • 3912 abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune)
  • 3913 fabbricati rurali ad uso strumentale (destinatario il Comune)
  • 3914 terreni (destinatario il Comune)
  • 3915 terreni (destinatario lo Stato)
  • 3916 aree fabbricabili (destinatario il Comune)
  • 3917 aree fabbricabili (destinatario lo Stato)
  • 3918 altri fabbricati (destinatario il Comune)
  • 3919 altri fabbricati (destinatario lo Stato)
  • 3923 interessi da accertamento (destinatario il Comune)
  • 3924 sanzioni da accertamento (destinatario il Comune).





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