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IMU: ENTI NON COMMERCIALI ALLA CASSA

All'indomani dalla pubblicazione in gazzetta del decreto del Ministero dell'Economia n. 200 del 19 novembre 2012 riguardante la disciplina IMU per gli enti non commerciali, il dipartimento delle finanze è intervenuto con la risoluzione n. 1/DF del 3 dicembre 2012 affrontando le problematiche relative a) all'applicabilità agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti dell'articolo 7 del Regolamento 19 novembre 2012, n. 200; b) alla decorrenza delle norme che definiscono lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali.

La disposizione dell’esenzione accordata in favore degli enti non commerciali dallart. 7, comma 1, lett. i) del DLgs. 504/92.

Quest'ultima disposizione prevista per l'ICI e richiamata ai fini IMU dall’art. 9, comma 8 del DLgs. 23/2012, è tra quelle delle piu' travagliate sotto l'aspetto applicativo per i riflessi di natura politica e giuridica.

In base art. 7, comma 1, lett. i) del DLgs. 504/92 sono esenti dal tributo comunale “gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 87 [ora art. 73], comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinatie sclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222”.

L'art. 7 comma 1 lett. i) dispone, quindi, l'esenzione dall'ICI per "gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222".

L'originaria disposizione normativa è stata dapprima modificata dall'art. 7, comma 2-bis del DL n. 203/2005, ed ora dall'art. 91 bis del DL 1/2012, conv. L. 27/2012 - in vigore dal 25 marzo 2012 - che ha apportato le seguenti modifiche:

1) ha abrogato la norma interpretativa contenuta nell’art. 7, comma 2-bis del DL n. 203/2005, conv. L. n. 248/2005, che riconosceva l’esenzione a condizione che le attività svolte nell’immobile non avessero esclusivamente natura commerciale;

2) ha inserito l’inciso “con modalità non commerciali” nell'art. 7 c. 1 lett. i).

Inoltre, ed è questo l'aspetto maggiormente innovativo, la citata disposizione ha previsto ai comma 2 e 3 l'estensione dell’esenzione anche alle unità immobiliari ad utilizzazione mista (istituzionale e commerciale), pro quota e secondo determinati rapporti di proporzionalità in base allo spazio, al numero dei soggetti e al tempo di utilizzo:

"comma 2. Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui al comma 1 si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013".


comma 3. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 2, a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione, gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, nonché i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come svolte con modalità non commerciali".

Quest'ultimo decreto (n. 200 del 19 novembre 2012) - (in Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2012 ) riguardante la disciplina IMU per gli enti non commerciali ha stabilito che gli enti no profit non pagheranno l'Imu solo per le attività non commerciali.

Il regolamento, in vigore dal 8 dicembre 2012 stabilisce le modalità e le procedure per l'applicazione proporzionale, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dell'esenzione dall'IMU per le unità immobiliari destinate ad un'utilizzazione mista, nei casi in cui non sia possibile procedere (91-bis, comma 2) all'individuazione degli immobili o delle porzioni di immobili adibiti esclusivamente allo svolgimento delle attività istituzionali con modalità non commerciali.

Inoltre, il regolamento agli artt. 3 e 4 definisce i requisiti necessari per qualificare le attività non profit come svolte con modalità non commerciali.

L'art. 3 definisce i requisiti validi per la generalità degli Enti non commerciali che riguardano il contenuto dello statuto dell’ente che deve prescrivere:

a) il divieto di distribuire utili o avanzi di gestione a soci, amministratori, ecc.;

b) l’obbligo di reinvestire gli eventuali utili o avanzi di gestione per il perseguimento dello scopo istituzionale;

c) l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento, in favore di altro ente che svolga un’analoga attività istituzionale.

L'art. 4 definisce ulteriori requisiti validi in relazione alla tipologia di attività non profit svolta dall’ente, superando le istruzioni fornite dalla circ. Ministero Economia e Finanze 26 gennaio 2009 n. 2/DF (es. il corrispettivo simbolico delle prestazioni sostituisce quello del corrispettivo volto alla mera copertura) ed in particolare:

a) attivita' assistenziali e attivita' sanitarie si ritiene effettuato con modalita' non commerciali quando le stesse:
a1) sono accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali e sono svolte, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico, e prestano a favore dell'utenza, alle condizioni previste dal diritto dell'Unione europea e nazionale, servizi sanitari e assistenziali gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento per la copertura del servizio universale;
a1) se non accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali, sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla meta' dei corrispettivi medi previsti per analoghe attivita' svolte con modalita' concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.

b) lo svolgimento di attivita' didattiche si ritiene effettuato con modalita' non commerciali se:
b1) l'attivita' e' paritaria rispetto a quella statale e la scuola adotta un regolamento che garantisce la non discriminazione in fase
di accettazione degli alunni;
b2) sono comunque osservati gli obblighi di accoglienza di alunni portatori di handicap, di applicazione della contrattazione collettiva al personale docente e non docente, di adeguatezza delle strutture agli standard previsti, di pubblicita' del bilancio;
b3) l'attivita' e' svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso.

c) lo svolgimento di attivita' ricettive si ritiene effettuato con modalita' non commerciali se le stesse sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla meta' dei corrispettivi medi previsti per analoghe attivita' svolte con modalita' concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza direlazione con il costo effettivo del servizio.

d) lo svolgimento di attivita' culturali e attivita' ricreative si ritiene effettuato con modalita' non commerciali se le stesse sono svolte a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un corrispettivo simbolico e, comunque, non superiore alla meta' dei corrispettivi medi previsti per analoghe attivita' svolte con modalita' concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del
servizio.

e) lo svolgimento di attivita' sportive si ritiene effettuato con modalita' non commerciali se le medesime attivita' sono svolte a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un corrispettivo simbolico e, comunque, non superiore alla meta' dei corrispettivi medi previsti per analoghe attivita' svolte con modalita' concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.

Il regolamento ha stabilito anche le modalità e le procedure per l'applicazione proporzionale, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dell'esenzione dall'Imu per le unità immobiliari destinate a un'utilizzazione mista, purché non sia possibile procedere all'individuazione dei beni immobili o delle porzioni di essi adibiti esclusivamente allo svolgimento delle attività istituzionali con modalità non commerciali. Il rapporto proporzionale è determinato con riferimento allo spazio (se definibile) o al numero dei soggetti nei confronti dei quali vengono svolte le attività.

Ai fini dell’esenzione, l’art. 7 del decreto pone in capo agli enti non commerciali l’obbligo di adeguare il proprio statuto ai contenuti previsti dall'art. 3 entro il 31 dicembre 2012.

Sull'argomento è intervenuto il Ministero con la risoluzione n. 1/2012/DF chiarendo a) l'applicabilità agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti dell'articolo 7 del Regolamento 19 novembre 2012, n. 200; b) la decorrenza delle norme che definiscono lo svolgimento con modalità non
commerciali delle attività istituzionali.

In merito all'applicabilità agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti dell'articolo 7 del Regolamento 19 novembre 2012, n. 200 il Ministero ha precisato che seppure agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti non possono essere richiesti né la predisposizione né l'adeguamento dello statuto, gli stessi per godere dell'esenzione, dovranno predisporre un regolamento sotto forma di scrittura privata "conforme", in questo caso, all'articolo 3 del Dm 200/2012 ("Requisiti generali per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali").
Quest'ultimo documento dovrà essere tenuto a disposizione dei comuni, ai fini dell'attività di accertamento e controllo, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, del regolamento n. 200 del 2012.

In mertio allsa decorrenza delle norme che definiscono lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali, il Ministero ha precisato che i requisiti generali e di settore per qualificare le attività di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come svolte con modalità non commerciali non appare collegata all'individuazione del rapporto proporzionale. Pertanto
1. il pagamento dell'IMU, relativo all'anno 2012, deve essere effettuato tenendo conto dei requisiti stabiliti nel regolamento n. 200 del 2012, agli articoli 3 e 4. La valutazione di detti requisiti determina il versamento del saldo dell'imposta relativa all'anno 2012 che dovrà essere effettuato entro il 17 dicembre p.v.;
2. a partire dall'anno d'imposta 2013, come affermato dal comunicato del Governo del 9 ottobre 2012, essendo ormai definito nel suo complesso "il quadro regolatorio, sia primario che secondario", l'IMU dovrà essere versata sia in base degli anzidetti requisiti, sia in ragione del rapporto proporzionale.

Pertanto, per non pagare l'IMU per l'anno 2012, le attività svolte dalle organizzazioni senza scopo di lucro devono essere caratterizzate dai requisiti stabiliti nel regolamento n. 200 del 2012, agli articoli 3 e 4 ad esempio l'assenza di retta o dalla presenza di una retta che sia solo "simbolica"......... Questo perché la disposizione di legge prevede per quest'anno il pagamento dell'intera Imposta per gli immobili in cui si svolgano anche solo in parte attività commerciali.

Il messanismo per i casi di utilizzazione mista, secondo cui l'imposta dovrà essere calcolata e versata "sia in base agli anzidetti requisiti sia in ragione del rapporto proporzionale, sarà, invece, applicabile a partire dall'1 gennaio 2013".

 

Risoluzione n. 1/DF del 3 dicembre 2012 Min. economia e finanze – Dip. finanze Imposta municipale propria (IMU) - Problematiche relative al Regolamento 19 novembre 2012, n. 200

D.M. n. 200 del 19 novembre 2012. IMU per gli enti non commerciali

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