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IMU SPERIMENTALE (DL 06 DICEMBRE 2011, N. 201 convertito dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011)

 

COMMA 10 ART. 13 DL 201/2011. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662

Dall'imposta dovuta sull'abitazione principale e sulle pertinenze si sottrae una detrazione base pari a 200 euro, fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell’immobile ad abitazione principale.

In caso di più contitolari, la detrazione si suddivide in parti uguali a prescindere dalle quote di possesso.

In aggiunta alla detrazione base è prevista una maggiorazione pari a 50 euro per ciascun figlio fino a 26 anni, convivente e residente anagraficamente nell'abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione non può superare l’importo massimo di 400 euro, al netto della detrazione di base.
La detrazione spettante per ogni figlio residente nell'abitazione oggetto di tassazione, viene meno con il compimento del ventiseiesimo anno. Lo si desume da quanto statuito dal Consiglio di Stato nell'adunanza plenaria del 2/12/2011.
Il calcolo della detrazione nell'anno d'imposta in cui il figlio compie i 26 anni è effettuato proporzionando la maggiorazione di 50 euro al periodo in cui si è verificato l'evento che dà diritto al beneficio. Con l'ulteriore precisazione che se l'evento si verifica oltre il 15° giorno del mese, allora quel mese deve essere computato per intero nel calcolo della maggiorazione.

PREVIGENTE DISCIPLINA ICI. Si ricorda che l’articolo 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504 del 1992 prevede, per l’abitazione principale del contribuente, una detrazionedi importo annuopari a 103,29 euro. La misura del beneficio, che può essere portato in detrazione fino a concorrenza del suo ammontare, deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae l’utilizzo dell’immobile come prima casa. A decorrere dall'anno di imposta 1997, l’importo ordinario della detrazione può essere ulteriormente incrementato con delibera comunale. In particolare, il comma 3 dell’articolo 8 stabilisce che l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo possa essere ridotta fino al 50 per cento ovvero, in alternativa, che la detrazione ordinaria - pari a 103,29 euro - possa essere elevata fino a 258,23 euro, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
A seguito dell’esenzione dall’ICI dell’abitazione principale “non di lusso” operata con il D.L. 93/2008, la suddetta detrazione ha continuato a trovare applicazione in rapporto agli immobili adibiti ad abitazioni principali di pregio (appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9).

E’ data facoltà ai comuni di elevare l’importo di della detrazione, di euro 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni dimorante nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino al limite massimo di euro 400,00. La maggiorazione è applicabile per gli anni 2012 e 2013 fino a concorrenza dell'imposta dovuta.

 


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