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IMU SPERIMENTALE (DL 06 DICEMBRE 2011, N. 201 convertito dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011)

 

COMMA 2 ART. 13 DL 201/2011. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Abitazione principale nella discipline dell'IMU sperimentale

Per abitazione principale deve intendersi l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

Il concetto di possesso è quello qualificato giuridicamente dall’art. 1140 c.c. per il quale “Il possesso [preleggi 22] è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale [c.c. 1066, 1158]. Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa [c.c. 931, 982, 1141].

Pertinenze dell'abitazione principale nella discipline dell'IMU sperimentale

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
In base alla classificazione operata dall’Agenzia del territorio, rientrano nella categoria C/2 i magazzini e locali di deposito, nella categoria C/6 le stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro) e nella categoria C/7 le tettoie chiuse od aperte.

Abitazione principale nella disciplina dell'IMU propria

Pertanto l'IMU sperimentale si disingue dall'IMU propria in quanto l’articolo 8, comma 2, del D.Lgs. 23/2011 fissa il presupposto dell’IMU nel possesso di immobili diversi dall’abitazione principale.

Abitazione principale nella disciplina nella disciplina previgente

Per quanto riguarda la disciplina ICI, l’articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 93 del 2008 (abrogato dalle norme in commento) ha introdotto, a decorrere dal 2008 l’esenzione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo. Gli immobili di pregio (immobili signorili, le ville ed i castelli inseriti rispettivamente nelle categorie catastali A01, A08 ed A09), ancorché adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, sono esclusi dall’esenzione (comma 2, ultimo periodo). Ad essi, tuttavia, si continua ad applicare la detrazione “ordinaria” per l’abitazione principale, prevista dall’articolo 8, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 504 del 1992.
Si intende per abitazione principale (comma 2 dell’articolo 1 del D.L. 93/2008):
-        l’unità immobiliare ove abitualmente dimorano il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari (articolo 8, comma 2 del D.Lgs. n. 504 del 1992);
-        le unità immobiliari che il comune, con regolamento o delibera, abbia assimilato all’abitazione principale.

 


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