Il rapporto che si instaura tra il gestore della struttura ricettiva e l'ente destinatario dell'imposta di soggiorno non è qualificabile quale rapporto di carattere tributario, ma quale rapporto di natura contabile (Tar Veneto, sent. n. 1141/2016; Corte dei Conti, Sez. Riunite in sede giurisdizionale, sentenza n. 22/2016; Sez. controllo Veneto, del. n. 19/2013).
Di conseguenza, le omissioni e i ritardi nel versamento del tributo da parte del soggetto gestore non è riconducibile al novero delle violazioni tributarie, ma è sanzionabile ex art. 7-bis del Tuel, che consente ai regolamenti comunali di fissare sanzioni amministrative pecuniarie (le cui misure edittali minime e massime, considerato anche quanto prevede in via generale l'art. 16, secondo comma, della legge 689/1981, devono essere ricomprese tra 25 e 500 euro) e fatta salva l'eventuale responsabilità penale del trasgressore.
Pertanto, non è possibile per l'ente disciplinare autonomamente (con propria norma regolamentare) l'istituto del ravvedimento operoso per le violazioni compiute dal gestore della struttura.
La previsione dell'articolo 13 del d.lgs. 472/1997, infatti, opera solo per le violazioni di carattere tributario e, come tale, deve considerarsi inapplicabile agli adempimenti che si collocano al di fuori del rapporto tributario, quale quello che grava sui gestori delle strutture ricettive.