CANONE UNICO PATRIMONIALE

 

INVARIANZA DEL GETTITO ED INTRODUZIONE ESENZIONI

Il comma 821 della L. 160/2019, completando (e facendo salvo) quanto disposto dal precedente comma 817 in punto di invarianza di gettito, rimette a un regolamento (di competenza del consiglio, da adottare ai sensi e nei termini di cui all’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) la disciplina specifica del canone patrimoniale, prevedendo, espressamente, fra gli altri (lett. f)), che il ridetto regolamento possa individuare “ulteriori esenzioni o riduzioni” rispetto a quelle disciplinate direttamente dalla legge (in particolare, nel comma 833). Per quanto sopra un’eventuale esenzione deve trovare il proprio riferimento nella normativa regolamentare, rendendosi necessaria una preventiva ponderazione da parte del competente organo dell’Ente dell'interessse pubblico

 

Corte dei conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia (Deliberazione n. 216/2024 Corte dei Conti Lombardi)

“i comuni, nell’esercizio dell’autonomia regolamentare attribuita dalla legge statale, e nei limiti da quest’ultima stabiliti (tesi, in particolare, a garantire 8 invarianza di gettito ed equilibri di bilancio), possono prevedere, in sede di disciplina del canone unico patrimoniale di cui all’art. 1, commi 816 e seguenti, della legge n. 160 del 2019, riduzioni o esenzioni, per specifici titolari di autorizzazioni o concessioni all’utilizzo del suolo pubblico, fermi restando l’interesse pubblico e gli altri principi generali che devono conformare le scelte discrezionali”. (conforme Sezione regionale per il controllo della Liguria (n. 162/2024/PAR))

 


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