CERTIFICAZIONE UNICA

Informazioni generali

Dal 2015 (in riferimento ai redditi erogati nel 2014) i sostituti d’imposta debbono utilizzare un solo modello per attestare sia i redditi di lavoro dipendente e assimilati, fino al 2014 riportati nel Cud, sia altri redditi (per esempio di lavoro autonomo e "redditi diversi"), ad oggi certificati in forma libera: il modello di "Certificazione Unica" (CU).
Il modello va poi trasmesso all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo, in via telematica (direttamente o tramite un intermediario abilitato).

Le informazioni trasmesse dai sostituti d’imposta con la Certificazione Unica, relative ai redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, corrispettivi erogati nel 2014 per prestazioni occasionali o relative a contratti d’appalto, indennità, ritenute di acconto operate e detrazioni effettuate, saranno usate per predisporre il Modello 730 precompilato, online dal 15 aprile

Sarà comminata la sanzione di 100 euro per ogni CU 2015 non trasmessa, tardiva o errata: questa una delle importanti novità della nuova CU rispetto al CUD, la mancata consegna del quale non comportava l’applicazione di alcuna sanzione purché perfezionata in tempo utile per consentire al lavoratore subordinato di presentare la propria dichiarazione dei redditi. La sanzione è evitabile solo se, in caso di errori, la nuova certificazione venga trasmessa entro cinque giorni dalla scadenza del termine. La CU 2015 dovrà essere consegnata ai percettori entro il 28 febbraio e trasmessa, per via telematica, all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 9 marzo.

Certificazione reddito da lavoro subordinato
Il sostituto d’imposta dovrà indicare:
· I dati relativi ai familiari a carico del lavoratore e le informazioni a supporto del riconoscimento di particolari benefici, quali la presenza di un figlio con disabilità, il primo figlio che sostituisce il coniuge mancante, i figli minori di tre anni, la percentuale di detrazione spettante per le famiglie numerose. Per ogni persona indicata è richiesto il codice fiscale, il numero dei mesi a carico, la percentuale di detrazione e l'eventuale detrazione al 100% in caso di affidamento dei figli
· I compensi lordi erogati, distinguendo le somme non soggette a ritenuta perché in regime convenzionale dalle altre somme o soggette a ritenuta
· Il reddito imponibile
· Le ritenute effettuate a titolo di acconto e a titolo di imposta
· Le addizionali regionali e comunali, distinguendo tra quelle a titolo di acconto, d’imposta e quelle sospese
· I contributi previdenziali a carico del lavoratore autonomo e quelli a carico del soggetto che ha erogato i corrispettivi
· I dati sulle spese rimborsate e le ritenute restituite
· Gli eventuali oneri detraibili e deducibili.
Un apposito riquadro è riservato al “bonus Renzi”: dovranno essere indicati i dati relativi al credito spettante, a quello che ha trovato capienza nell'imposta, al credito rimborsato, a quello eventualmente non riconosciuto, unitamente all'eventuale importo recuperato dal sostituto in quanto non spettante.
Immagine_CU
Anche le somme erogate per la produttività vanno certificate indicando il totale erogato, le ritenute operate e/o sospese e barrando l'eventuale opzione per la tassazione ordinaria in luogo di quella sostitutiva.
Da quest’anno, anche nella certificazione unica, è prevista un’apposita sezione dedicata al contribuente che sceglie di destinare una quota pari al due per mille della propria imposta sul reddito a favore ad un partito politico.

Certificazione redditi da lavoro autonomo
La sezione comprende:
· il totale delle somme corrisposte
· l'importo non soggetto a ritenuta
· le spese rimborsate
· l'imponibile e le ritenute di anni precedenti
· i contributi previdenziali sia a carico del sostituto che del sostituito.

Modalità di consegna e trasmissione telematica
Riguardo le modalità di consegna della CU al contribuente sostituito, nelle istruzioni del modello viene sottolineato che, se da un lato gli enti previdenziali rendono disponibile la certificazione in modalità telematica, salvo esplicita richiesta contraria, dall’altro il comune sostituto d’imposta ha facoltà di trasmettere la certificazione in formato elettronico, ad esempio via email, esclusivamente nel caso in cui sia possibile accertarsi che la stessa entri nella materiale disponibilità del sostituito.
Qualora il sostituto rilasci una nuova CU dopo il 7 marzo, dovrà indicare nelle annotazioni del nuovo modello che il sostituito, qualora intenda avvalersi del 730 precompilato elaborato dall’Agenzia delle Entrate, dovrà obbligatoriamente modificarne il contenuto sulla base dei dati forniti in sostituzione.
E’ possibile suddividere il flusso telematico inviando, oltre al frontespizio e all’eventuale quadro CT, le certificazioni dei dati lavoro dipendente ed assimilati, separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
Nel caso in cui la certificazione attesti solo redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, ovvero solo redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi deve essere inviata esclusivamente la parte della certificazione unica relativa alle tipologie reddituali erogate.
N.B. Non devono essere inviate all’Agenzia delle Entrate:
· le certificazioni degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate, di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 7 gennaio 2013
· le certificazioni attestanti i redditi erogati dall’Inps agli eredi residenti all’estero del sostituito, per i quali non è stata fatta richiesta di attribuzione del codice fiscale
· le certificazioni attestanti redditi diversi da quelli di lavoro dipendente, rilasciate a soggetti residenti all’estero, nei casi in cui non è obbligatoria l’indicazione del codice fiscale del percipiente nella Certificazione Unica
· le certificazioni attestanti esclusivamente redditi totalmente esentati da imposizione in Italia, in quanto il percipiente risiede in uno Stato estero con cui è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte dirette.

 

Modello Certificazione Unica 2015 - pdf (Modello aggiornato il 22/01/2015 a causa di un refuso presente nella Scheda per la scelta della destinazione dell’8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell'IRPEF) »»»

Istruzioni per la compilazione - pdf »»»

 

 

 

PRASSI

  • 2015 - Provvedimento del 15/01/2015 - pdf - Approvazione della Certificazione Unica “CU 2015”, relativa all’anno 2014, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni. Individuazione delle modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvazione delle relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica (Pubblicato il 15/01/2015) »»»»»»

GIURISPRUDENZA

NORMATIVA