IVA - Liquidazione dell'IVA secondo la contabilità di cassa. A seguito del D.M. 11 ottobre 2012 e del recente provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate del 21 novembre 2012, trova completa applicazione il regime IVA per cassa. Operativa dal 1 dicembre 2012
Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ha dato attuazione all'articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Decreto Sviluppo 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134
Tali disposizioni, emanate in aderenza a quanto previsto dagli articoli 66 e 167-bis della direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, hanno la finalità di non far anticipare il versamento dell’IVA al cedente di beni o prestatore di servizi nell’ipotesi di mancato pagamento del corrispettivo da parte del cessionario o committente che sia a sua volta soggetto passivo di imposta.
Per effetto delle disposizioni contenute nel Decreto ministeriale 11 ottobre 2012, si amplia la platea dei soggetti che possono optare per il "differimento dell’IVA" al momento dell’incasso del corrispettivo.
L’opzione per tale regime può essere esercitata da una platea di contribuenti molto ampia, riguardando i soggetti passivi Iva con volume d’affari fino a 2 milioni di euro.
In particolare, è stato stabilito che i soggetti che, nell’anno solare precedente hanno realizzato (o, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare) un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro (in passato era € 200.000 - ai sensi del Decreto ministeriale 26/03/2009- ), possono optare per la liquidazione dell’Iva secondo la contabilità di cassa (c.d. “Iva per cassa”). L’opzione è valida per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione.
L’esercizio dell’opzione comporta:
- per il cedente o prestatore che esercita l’opzione, l’esigibilità dell’Iva al momento del pagamento dei relativi corrispettivi (l’Iva diventa, in ogni caso, esigibile decorso 1 anno dal momento di effettuazione dell’operazione); analogamente, anche l’Iva assolta sugli acquisti di beni e servizi da parte del soggetto optante diventa detraibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi.
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per il cessionario/committente, il diritto alla detrazione dell’Iva, in ogni caso, al momento di effettuazione dell'operazione, anche se il corrispettivo non è stato ancora pagato.
Le regole attuative del novellato regime dell’Iva per cassa sono state indicate dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11.10.2012.
In linea generale, l’opzione ha effetto a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui è esercitata ovvero, in caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, dalla data di inizio dell’attività.
Per il solo 2012 , è possibile optare per l’Iva per cassa già per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2012.
Esercizio dell’opzione
Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 21 novembre stabilisce che l’opzione per il regime dell’Iva per cassa si desume dal comportamento concludente del contribuente, che, se effettua tale scelta, dovrà riportare nelle fatture emesse l’annotazione annotazione “IVA per cassa ai sensi dell’articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83”, anche se l’Amministrazione Finanziaria nella Circolare n. 44/E/12 conferma che l’omessa indicazione di tale dicitura non inficia l’applicazione del regime per cassa, nel presupposto che il comportamento concludente sia altrimenti riscontrabile.
Successivamente, il contribuente dovrà indicare l’opzione nel quadro VO della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno in cui è esercitata l’opzione e che il contribuente presenterà nel corso dell’anno successivo.
I contribuenti che iniziano l’attività ed intendono avvalersi del regime sin da tale inizio, devono comunicare l’opzione nella dichiarazione IVA relativa al primo anno di attività.
L’opzione ha effetto a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui è esercitata, ovvero, in caso di inizio attività in corso d’anno, dalla data di inizio dell’attività.
Solo per l’anno 2012 , primo anno di applicazione del nuovo regime, l’opzione è comunicata con la dichiarazione annuale Iva relativa all’anno 2012 (modello IVA 2013) ed ha effetto per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2012.
La durata dell’opzione
L’opzione è vincolante per almeno un triennio, salvi i casi di superamento della soglia dei 2 milioni di euro di volume d’affari, che comportano la cessazione del regime. Decorsi questi tre anni, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, salva la possibilità di revoca espressa, da esercitarsi con le stesse modalità previste per l’esercizio dell’opzione (comunicazione nella prima dichiarazione annuale IVA presentata successivamente alla scelta di revoca effettuata).
Ai fini del computo del triennio, se l’opzione è esercitata a partire dal 1° dicembre 2012, l’anno 2012 è considerato primo anno di applicazione del regime.
La comunicazione tardiva dell’opzione
Sono considerate valide le comunicazioni effettuate con la dichiarazione annuale IVA presentata tardivamente entro il termine di 90 giorni da quello ordinario. Resta ferma, tuttavia, l’applicazione delle sanzioni amministrative dovute per il ritardo.
CARATTERISTICHE E DIFFERENZE
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Nuovo regime art. 32-bis D.L. 83/2012
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Regime ex art. 7 D.L. 185/2008 |
Regime facoltativo | Regime facoltativo |
Riguarda tutte le operazioni attive e passive poste in essere dal soggetto (che sceglie di operare nel regime dell’IVA per cassa) | Riguarda la singola operazione attiva |
Il regime può essere adottato da soggetti passivi IVA con volume di affari non superiore a 2 milioni di euro | Il regime può essere adottato da soggetti passivi IVA con volume di affari non superiore a 200.000 euro |
Per il cedente che opta per l’applicazione del regime, l’IVA: sulle cessioni diviene esigibile all’atto del pagamento del corrispettivo; sugli acquistiè detraibile al momento del pagamento del corrispettivo | Per il cedente che opta per l’applicazione del regime per la singola operazione, l’IVA: sulla singola cessione diviene esigibile all’atto del pagamento del corrispettivo; sugli acquisti è detraibile al momento di effettuazione dell’operazione. |
Per il cessionario o committente l’IVA è detraibile al momento di effettuazione dell’operazione, a prescindere dal momento del pagamento del corrispettivo | Per il cessionario l’IVA è detraibile dal momento del pagamento del corrispettivo |
Sono esclusi i soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell’IVA e quelli che operano con il reverse charge | Sono esclusi i soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell’IVA e quelli che operano con il reverse charge |
L’IVA diviene comunque esigibile decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione (salvo il caso in cui il cessionario o committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali) | L’IVA diviene comunque esigibile decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione (salvo il caso in cui il cessionario o committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali o a procedure esecutive) |
FONTE: CONFARTIGIANATOVICENZA
Decreto 11 ottobre 2012
Provv. 21 novembre 2012
Circ. n. 44/E del 26 novembre 2012
04-Dic-2012