____________________________


Copyright © 2012 Amministrazione e contabilità pubblica - dott. Forgione Gianluca

I principi dello Statuto dei diritti del contribuente e la loro applicazione agli Enti locali.

1. Profili generali

La L. 27 luglio 2000, n. 212 recante “Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente”, fissa i principi base relativi ai diritti del contribuente e regola i rapporti tra contribuente ed Amministrazione Finanziaria[1]. Tali principi sono applicabili in virtù del disposto di cui all’art.1 anche agli Enti locali, per i quali viene previsto un termine di 6 mesi dalla entrata in vigore della legge,  entro il quale gli stessi devono provvedere ad adeguare i rispettivi statuti e gli atti normativi ai principi dettati da tale legge. Per quanto riguarda le Regioni viene disposto che le Regioni a Statuto ordinario regolano le materie disciplinate dalla L. 212/2000 in attuazione delle disposizioni in essa contenute, mentre le Regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella medesima legge[2] (art.1).

L'importanza della norma in argomento è sottolineata dalla valenza giuridica "rinforzata" delle disposizioni recate dallo Statuto che possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali[3]. Inoltre, secondo un filone ormai diffuso all’interno della suprema Corte di Cassazione, lo Statuto avrebbe un valore interpretativo di portata decisiva nei rapportati tra cittadini – contribuenti ed Ente impositore, pertanto il dubbio interpretativo o applicativo sul significato e sulla portata di qualsiasi disposizione tributaria, che attenga ad ambiti materiali disciplinati dalla L. 212/2000, deve essere risolto dall’interprete nel senso più favorevole ai principi statutari.[4]

I principi affermati dallo Statuto, si possono raggruppare in tre categorie:

a)    principi che stabiliscono vincoli per il legislatore e quindi non sono  applicabili agli Enti locali;

b)   principi direttamente applicabili agli Enti locali, la cui violazione si riflette sulla legittimità degli atti impositivi posti in essere e laddove non recepiti in atti regolamentari può esser causa di nomina di un commissario ad acta al fine di dare attuazione alla previsione normativa;

c)    principi che per esplicare la propria efficacia nei confronti degli Enti locali vanno recepiti in atti regolamentari ed adattati al sistema locale, in quanto sono indirizzati all’Amministrazione Finanziaria. Qualora recepiti, la violazione degli stessi, configura profili di illegittimità nel procedimento impositivo.

Per parte della giurisprudenza[5], il mancato rispetto delle formalità procedimentali non determina l’illegittimità dell’atto di accertamento in quanto la legge non prevede sanzioni per l’inosservanza di questi adempimenti.

 


[1] Corte Cost. ord. 5 luglio 2004 n. 216 per la quale i principi dello Statuto sono criteri di interpretazione adeguatrice della legislazione tributaria, anche antecedente.

[2] Le  disposizioni  della  presente  legge  si  applicano  anche  nei confronti degli Agenti della riscossione (già concessionari)  e  degli organi indiretti dell'Amministrazione Finanziaria, ivi compresi i  soggetti che esercitano l'attività di accertamento, liquidazione  e  riscossione  di tributi di qualunque natura.

[3] Cass. sez. trib. 6 novembre 2003 n. 7080.

[4] Cass. sez. trib. 12 febbraio 2002 n. 17576.

[5] CTR Puglia 17 gennaio 2006 n. 150, per la quale non è illegittimo l'accesso presso i locali del contribuente, per rilevare la superficie imponibile, in mancanza dell'autorizzazione del sindaco e del preavviso di almeno cinque giorni, in quanto la legge non prevede sanzione per l'inosservanza di questi adempimenti.