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L’accertamento con adesione

1. Profili generali

L’art. 50 L. 27 dicembre 1997, n.449 recante misure di stabilizzazione della finanza pubblica, attribuisce ai Comuni ed alla Province, nell'esercizio della potestà regolamentare loro attribuita in materia di disciplina delle loro entrate anche tributarie, la possibilità di introdurre l'accertamento con adesione (o concordato), sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 218 del 19 giugno 1997, finalizzato alla definizione agevolata della controversia. Si tratta di un atto unilaterale di imposizione, caratterizzato dall'adesione del contribuente alla quantificazione dell'imponibile operata dall'ufficio impositore[1], il cui procedimento può avvenire su iniziativa diretta dell'ufficio o su iniziativa del contribuente, pertanto non ha natura transattiva.

Con il D.Lgs 218/1997 il legislatore delegato ha operato in attuazione a quanto previsto dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, con la quale è stata avviata una profonda riorganizzazione del sistema tributario indirizzata prevalentemente alla semplificazione degli adempimenti, all'armonizzazione della disciplina dei tributi e delle basi imponibili, alla revisione del sistema sanzionatorio ed alla deflazione del contenzioso anche attraverso l'instaurazione di un miglior rapporto con il contribuente improntato a principi di collaborazione e di trasparenza.

La profonda revisione è ispirata dall'obiettivo di perseguire una maggiore efficacia dell'accertamento tributario, anche mediante l'istituzionalizzazione del contraddittorio, previsto dall'art. 6 del citato decreto, che rappresenta uno degli elementi qualificanti dell'accertamento con adesione.

2. Accertamento con adesione in materia di tributi erariali

Con riferimento ai tributi erariali, la nuova disciplina, in vigore dal 1 agosto 1997, non limita l'ambito di applicazione dell'accertamento con adesione ai soli redditi d'impresa e di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni, ma lo estende a tutti i contribuenti e a tutte le categorie reddituali.

In effetti, tale istituto si sviluppa soprattutto in situazioni discutibili e non certe, nel settore dei tributi erariali allorquando vi è un accertamento induttivo o da studi di settore.

3. Accertamento con adesione in materia di tributi locali

L’ istituto trova applicazione soprattutto in materia di ICI, con riferimento al valore di mercato delle aree edificabili, in cui è discutibile l’imponibile stesso[2], per la presenza di margini di discrezionalità. L’art. 59 c. 1 lett. m) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, riconosce ai Comuni il potere di disciplinare l’istituto in argomento con apposito regolamento attinente all’imposta comunale sugli immobili (ICI) adottato ai sensi dell’art.52 del medesimo decreto.

In materia di TARSU l’istituto trova applicazione con riferimento alla determinazione della superficie tassabile, ad esempio nel caso di uso promiscuo di superfici per rifiuti speciali e rifiuti ordinari su cui applicare le tariffe.

In materia di TOSAP, l’istituto è applicabile con riferimento al periodo di occupazione ed alla superficie occupata in caso di occupazione abusiva.

In ogni caso i principi previsti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, vanno adattati alla realtà locale, tenendo conto delle indicazione contenute nella Circ. Min. Fin. n. 235/E del 8 agosto 1997.

La mancata previsione normativa di parametri cui informare l'adesione e l'ampia possibilità di applicazione dell'istituto, non devono peraltro indurre a ritenere che tutte le fattispecie, anche quelle nelle quali l'esistenza dell'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, debbano formare oggetto di transazione con il contribuente. In sede di contraddittorio, quindi, gli uffici locali dovranno verificare i seguenti presupposti:

- operare una attenta valutazione del rapporto costi-benefici dell'operazione;

- esame della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento;

- esame degli oneri relativi al rischio di soccombenza in un eventuale contenzioso.

4. Procedimento. La proposta di accertamento con adesione: iniziativa da parte del contribuente o dell’ufficio.

Il procedimento può esser avviato:

a) ad iniziativa dell’ufficio, che qualora rilevi l’opportunità ha la facoltà di promuovere l’accertamento con adesione, invitando eventualmente il contribuente;

b) dal contribuente, al quale è stato notificato un avviso di accertamento o di rettifica non preceduto dall’invito a comparire ai fini dell’adesione, mediante la presentazione di una istanza in carta libera di accertamento con adesione.

L'istanza del contribuente, contenente l'indicazione del recapito anche telefonico, deve essere presentata all'Ente prima dell'impugnazione dell'avviso di accertamento o di rettifica innanzi la commissione tributaria provinciale, in quanto l'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza di accertamento con adesione (art. 6). Il termine per l’eventuale impugnazione dell’atto rimane sospeso per un periodo che può esser regolamentato dall’Ente locale e che il comma 3 dell’art. 6 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 fissa in 90 giorni.

In seguito alla proposta di accertamento con adesione sorge l’obbligo dell’Amministrazione di formulare invito al contribuente istante a comparire, entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza presentata dal contribuente. Diversamente operando si violerebbero i principi dello Statuto del contribuente e pertanto l’avviso di accertamento emesso dall’Amministrazione sarebbe illegittimo[3].

È opportuno, così come confermato dall’ASSONIME con Circ. 19 gennaio 1998, n. 2 redigere appositi verbali in esito a ciascun incontro nel corso della dialettica che si instaura tra contribuente ed ufficio, al fine di assicurare l’assoluta trasparenza dell’azione amministrativa che è presupposto essenziale per garantire il rispetto delle norme dell’ordinamento tributario nell’interesse generale della collettività, in aderenza agli stessi principi dell’indisponibilità del rapporto tributario, e nel contempo, il legittimo interesse del contribuente alla definizione della sua posizione tributaria sulla base di una puntuale corretta applicazione della legge. L’esigenza della verbalizzazione dei contraddittori, anche allorquando abbiano esito negativo, è richiamata anche nella prassi dell’Amministrazione finanziaria[4].

Per i termini d'impugnazione si deve ovviamente considerare anche la sospensione feriale, dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno, prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742.

Sarà cura degli uffici controllare che il contribuente, successivamente alla presentazione dell'istanza, non proceda all'impugnazione dell'avviso di accertamento o di rettifica. Infatti in tal caso,ex lege, si determina la rinuncia all'istanza di definizione, con conseguente ripresa della decorrenza dei termini già sospesi, anche ai fini dell'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli delle imposte accertate dall'ufficio ai sensi dell'art. 15, c.1, D.P.R. n. 602/1973.

La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione preclude al contribuente la possibilità di beneficiare della riduzione delle sanzioni irrogate (ex art. 15, c.1 D.Lgs. 218/1997).

5. Conclusione del procedimento

Il procedimento di accertamento con adesione si conclude:

a) con la redazione di un atto scritto di definizione. Dopo la fase del contraddittorio o contestualmente, l'ufficio competente redige in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione. Tale atto deve essere sottoscritto: dal contribuente o da un suo procuratore generale o speciale e dall’Ente impositore. Gli elementi essenziali dell'atto unico di definizione sono costituiti pertanto da:

- l'indicazione, separatamente per ciascun tributo, degli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda; sarà in particolare evidenziato quanto dichiarato dal contribuente, quanto proposto in rettifica dall'ufficio e quanto definito in contraddittorio;

- la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione;

- la liquidazione delle altre somme eventualmente dovute;

b) con il perfezionamento della definizione. Non è sufficiente la sottoscrizione dell'atto scritto tra le parti interessate; infatti, come espressamente previsto dall'art. 9, la definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto, delle intere somme dovute, ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia.

Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo e, in caso di pagamento rateizzato, della prima rata, il contribuente deve far pervenire, anche tramite un suo incaricato, presso l'ufficio in cui si è incardinato il procedimento di accertamento con adesione la quietanza o l'attestazione di pagamento e, ove dovuta, la garanzia con l'indicazione del numero delle rate prescelte. L'ufficio, preso in carico i predetti documenti, rilascia l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente. Pertanto, qualora l'adesione sia conseguente alla notifica di un avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

6. Effetti dell’accertamento con adesione

Caratteristica dell’accertamento con adesione è quella di sostituire, a seguito dell’accordo tra Amministrazione e contribuente, un atto d’accertamento di natura impositiva.

Gli effetti tributari della definizione, con riferimento all'accertamento definito con adesione sono i seguenti (ex art. 2, c. 3, D.Lgs. 218/1997):

- non è soggetto ad impugnazione da parte del contribuente;

- non è modificabile o integrabile da parte dell'Ufficio, tranne che nelle ipotesi tassativamente previste dall’art.2, c. 4 in ordine ai presupposti ed ai limiti dell'ulteriore attività di accertamento;

- applicazione della sanzione ridotta di un quarto del minimo previsto dalla legge.

Nel presentare la domanda di accertamento con adesione il contribuente non perde comunque il diritto di ricorrere davanti al giudice tributario.

In merito ai tributi erariali l’art.6 D.Lgs. 218/1997 prevede che dalla data di presentazione della domanda di accertamento con adesione i termini restano sospesi per un periodo di 90 giorni, sia per un eventuale ricorso sia per il pagamento delle imposta accertate, e al termine di questo arco di tempo il contribuente se non ha raggiunto l’accordo con l’Amministrazione può impugnare l’atto ricevuto dinanzi alla CTP. Il mancato raggiungimento dell’accordo prima dei 90 giorni e la relativa formalizzazione tra le parti non equivale a rinuncia da parte del contribuente ad avvalersi della sospensione dei termini per l’impugnazione del provvedimento[5].

7. Accertamento con adesione quale strumento di strategia processuale

Il contribuente potrebbe ricorrere all’istituto dell’accertamento con adesione al fine di fruire del maggior termine di 90 giorni per proporre ricorso ovvero per utilizzare l’atto di adesione non perfezionato nell’ambio del ricorso, soprattutto qualora l’ufficio al fine di chiudere la controversia proponga un adesione particolarmente favorevole al contribuente. In quest’ultimo caso il contribuente potrebbe evidenziare in sede di contenzioso le incongruenze tra quanto accertato con atto impositivo e quanto richiesto a seguito di adesione.

 


[1]Circ. Assonime n.2 del 19 gennaio 1998; Circ. DRE Lombardia n.1 del 4 aprile 2001.

[2]In materia di imposta di registro la Circ. Min. Fin. n. 235/E del 8 agosto 1997, con riferimento alle aree fabbricabili precisa che in sede di contraddittorio l’ufficio debba tener conto: a) della edificabilità risultante da certificazioni del Comune competente; b) dei valori definiti nel triennio precedente per valori aventi le medesime caratteristiche; c) dall’esistenza della concessione dalla quale dedurre tutti gli elementi di valutazione necessaria; d) delle convenzioni intercorse con il Comune.

[3]CTR Roma 23 settembre 2005 n. 144.

[4]Cfr. Circ. Min. Fin. n. 235/E del 8 agosto 1997; Circ. Min. Fin. n. 65/E del 27 giugno 2001.

[5]Cass. sez. trib. 12 maggio 2006 n.15171.