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Art. 1 Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure (c.2)


All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto in fine il seguente periodo: «I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese.».
Art. 1 Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure (c.2 bis)
2-bis.  Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche:
a)  all'articolo 37, comma 13, sono premesse le seguenti parole: «Nel caso di lavori,»;
b)  all'articolo 41, comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Sono illegittimi i criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale»;
c)  all'articolo 75, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base»;
d)  all'articolo 113, comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Fermo rimanendo quanto previsto al periodo successivo nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale».