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Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

DL 06 DICEMBRE 2011, N. 201 convertito dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011

Art. 44: Disposizioni in materia di appalti pubblici

L’articolo 44 reca disposizioni in materia di sicurezza dei lavoratori negli appalti pubblici.

Commi 1e 2 - Costo del lavoro
In particolare, iI comma 1, al fine di garantire la piena salvaguardia dei diritti dei lavoratori, nonché la trasparenza nelle procedure di aggiudicazione delle gare d’appalto, l’incidenza del costo del lavoro e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ribadisce l’applicazione a tali aspetti di specifiche norme in materia.

I richiamati aspetti, più specificamente, restano comunque disciplinati:
§      dagli articoli 86, commi 3‐bis e 3‐ter, 87, commi 3 e 4, ed 89, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 (lettera a));
L’articolo 86, comma 3-bis, recante i criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse, prevede l’obbligo, nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, per gli enti aggiudicatori, di valutazione dell’adeguatezza e sufficienza del valore economico rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Il successivo comma 3-ter stabilisce che il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d’asta.
L’articolo 87, comma 3, concernente i criteri di verifica delle offerte anormalmente basse, non ammette giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Il successivo comma 4 non ammette invece giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza in conformità ai piani di sicurezza, nonché al piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 22 del D.Lgs. 81/2008. Nella valutazione dell’anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell’offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture.
Infine, l’articolo 89, comma 3, recante disposizioni inerenti agli strumenti di rilevazione della congruità dei prezzi, stabilisce che nella predisposizione delle gare di appalto le stazioni appaltanti sono tenute a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato ai sensi dell’articolo 87, comma 2, lettera g), dello stesso D.Lgs. 163.
§      dall’articolo 36 della L. 20 maggio 1970, n. 300 (cd. Statuto dei lavoratori) (lettera b));
Il richiamato articolo disciplina gli obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori di opere pubbliche.
In particolare, la norma prevede l’obbligo di inserimento della clausola esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario o appaltatore di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.
Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di realizzazione degli impianti o delle opere che in quella successiva, per tutto il tempo in cui l'imprenditore beneficia delle agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Ogni infrazione accertata comporta specifiche determinazioni da parte degli enti ed istituzioni vigilanti, fino alla revoca del beneficio, e, nei casi più gravi o nel caso di recidiva, all'esclusione del responsabile, per un tempo fino a 5 anni, da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto.
Tali disposizioni si applicano anche quando si tratti di agevolazioni finanziarie e creditizie ovvero di appalti concessi da enti pubblici.
§      dagli articoli 26, commi 5 e 6, e 27 del D.Lgs. 81/2008 (lettera c))

Il comma 2 abroga le disposizioni di cui all’articolo 81, comma 3-bis, del D.Lgs. 163/2006, relativa all’esclusione del costo del lavoro dal ribasso offerto nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici.

Il richiamato comma 3-bis, introdotto dall’articolo 4, comma 2, lettera i-bis), del D.L. 70/2011, convertito dalla L. 106/2011, ha stabilito che l’offerta migliore nei contratti pubblici, oltre a quanto stabilito nello stesso articolo 81, debba altresì essere determinata al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
In relazione a questa disposizione, quindi, il costo del personale non figura più elemento di offerta e quindi non deve essere più sottoposto a verifica di congruità.
Al riguardo, il 14 luglio 2011 l’Istituto per l’Applicazione e la Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale ha fornito le prime indicazioni per l’applicazione di tale disposizione. In particolare, il documento, nel sottolineare come la norma in questione imponga di salvaguardare comunque e sempre il valore della manodopera quale costo non negoziabile, e pertanto da sottrarre al mercato e alla concorrenza, in analogia con quanto previsto già per gli oneri di sicurezza, evidenzia come la nuova normativa non limiti più l’azione “ad un mero controllo di congruità formulato sulla base di valutazioni parametriche e decontestualizzate, ma richiede che il costo del lavoro sia valutato puntualmente in quanto “costo puro ed incomprimibile” da non assoggettare al mercato, in perfetta analogia con i costi aggiuntivi per la sicurezza desunti in fase progettuale”.
Quindi, sempre secondo il richiamato documento, dall’applicazione del comma 3-bis “deriva che può ritenersi superato il disposto dei citati art. 86, comma 3-bis del Codice e 39, comma 3 del Regolamento nelle parti in cui presuppongono la conduzione di verifica dell’anomalia per la componente di costo della manodopera, in quanto il costo del personale non è più elemento di offerta e pertanto come non dovrà più essere sottoposto a verifica di congruità.
Per quanto attiene alle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, il documento precisa che il richiamo “pare ragionevolmente intendersi come rinvio a quanto già previsto dal tessuto normativo di settore (in particolare dal D.Lgs. 81/08, D.Lgs. 163/06 e D.P.R. 207/10), ossia, per la componente da sottrarre dal ribasso, ai soli costi per la sicurezza derivanti dagli elaborati specifici.
Si ricorda che in materia di sicurezza sul lavoro gli obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione sono regolamentati dall’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008.
L’articolo, in particolare:
§      individua gli obblighi a carico del datore di in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, e consistenti nella verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione, nell’acquisizione del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., nell’acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso di specifici requisiti di idoneità tecnico-professionale e nella somministrazione delle informazioni, agli stessi soggetti, sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività (comma 1);
§      evidenzia la cooperazione tra datori di lavoro esubappaltatori circa l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva(comma 2);
§      dispone l’elaborazione, da parte del datore di lavoro committente, di un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, da allegare al contratto di appalto o di opera e da adeguare in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture (comma 3). Sono altresì regolamentati specifici casi in cui tale disposizione non trova applicazione (comma 3-bis) e in cui il datore di lavoro non coincida con il committente (comma 3-ter);
§      regolamenta la responsabilità in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'INAIL (comma 4);
§      prevede che nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 c.c., debbano essere specificamente indicati, a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 c.c., i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Tali costi non sono soggetti a ribasso (comma 5);
§      l’obbligo per gli enti aggiudicatori di valutare, nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, l’adeguatezza e la sufficienza del valore economico rispetto al costo del lavoro – determinato periodicamente in apposite tabelle dal ministro del lavoro e delle politiche sociali - e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture (comma 6);
§      dispone l’applicazione del D.Lgs. 81 per quanto non diversamente disposto dal D.Lgs. 163/2006 (comma 7);
§      stabilisce l’obbligo per il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice, nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, di munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro(comma 8).

Comma 3 - Varianti
Il comma 3, con una norma di interpretazione autentica, prevede un periodo transitorio che limita ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 70/2011 (14 maggio 2011), le modifiche in tema di varianti introdotte dalle lettere n) e v) dell’art. 2 del medesimo decreto n. 70.

Si ricorda che l’art. 4, comma 2, lett. n) ha modificato l’art. 132, comma 3, in tema di varianti migliorative, il cui importo in aumento, secondo la disciplina già vigente, non può superare il 5% dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera. A tale inciso è stata aggiunta la regola secondo cui la somma si intende al netto del 50% dei ribassi d’asta conseguiti. Stante la collocazione della nuova norma alla fine del comma 3, è da ritenere che ‘‘il netto’’ si riferisce alla somma stanziata per l’esecuzione dell’opera, e non all’importo originario del contratto. Tale previsione è entrata in vigore dal 14 maggio 2011, essendo stata introdotta dal decreto legge e non modificata dalla legge di conversione.
La lett. v) del comma 2 ha invece modificato l’art. 169, comma 3, che riguarda le varianti apportate in sede di redazione del progetto definitivo, oppure in corso d’opera. La novella è finalizzata a dimezzare le somme derivanti dai ribassi d'asta, a disposizione delle stazioni appaltanti, per le varianti migliorative. In buona sostanza, mentre prima della modifica era possibile utilizzare l’intero importo conseguito in esito ai ribassi d’asta per apportare varianti alle opere da realizzare, oggi tale facoltà è limitata all’impiego del 50% del risparmio di gara ottenuto. Secondo la relazione tecnica di accompagnamento del decreto, questo consentirebbe di recuperare almeno il 50% di tali somme per destinarle al finanziamento di altre opere.
Non essendo stato previsto un regime transitorio, le disposizioni hanno avuto immediata applicazione anche alle gare già bandite ed ai contratti già in corso di esecuzione.

Conseguentemente:
§      ai contratti già stipulati alla data di entrata in vigore del citato decreto legge n. 70 - al 14 maggio 2011 - continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 132, comma 3, e dell’art. 169 del D.lgs. n. 163/2006 nel testo vigente prima della medesima data;
§      ai fini del calcolo dell'eventuale superamento del limite previsto dal predetto art. 4, comma 2, lettera v), non sono considerati gli importi relativi a varianti già approvate al 14 maggio 2011.

Comma 4 - Conferenza di servizi
Il comma 4 reca alcune modifiche alle disposizioni transitorie in materia di Conferenza di servizi introdotte dall’art. 4 del decreto legge n. 70/2011.

La prima modifica, introdotta con la lett. a), con una novella al comma 10 del citato art. 4 del decreto legge n. 70, prevede che le disposizioni recate dal comma 2, lettere s), n. 1), t) n. 2) e z) si applicano ai progetti definitivi non ancora ricevuti dal MIT alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge (14 maggio 2011).

Si ricorda che il novellato comma 10 prevede, invece, che le disposizioni recate dal comma 2, lettere s), n. 1), t) n. 2) e z) si applicano ai progetti definitivi non ancora ricevuti dalle Regioni, da tutte le pubbliche amministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
In merito alle richiamate disposizioni delle citate lettere del comma 2 esse riguardano: l’esclusione della Conferenza di servizi dall’iter del progetto definitivo (lettera s) n. 1); la riduzione del termine da 90 a 60 giorni entro il quale le regioni possono esprimersi sul progetto di monitoraggio ambientale che può far parte del progetto definitivo (lettera t), n. 2); la riduzione del termine da 90 giorni a 60 giorni entro il quale il soggetto aggiudicatore o gli enti gestori sono tenuti ad indicare le interferenze a corredo del progetto definitivo (lettera z).

La seconda modifica prevista dalla lett. b), attraverso la riformulazione della disposizione transitoria contenuta nel comma 10-bis dell’art. 4 del decreto legge n. 70/2011, prevede che le disposizioni che hanno introdotto la Conferenza di servizi (CdS) istruttoria sul progetto preliminare si applicano alle opere strategiche i cui progetti preliminari sono pervenuti al MIT successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (13 luglio 2011).
Alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al MIT fino al 13 luglio, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli da 165 a 168 del d.lgs. n. 163/2006 nel testo vigente prima della medesima data.

La disposizione transitoria dell’art. 4, comma 10-bis, del decreto legge n. 70/2011 ora novellata prevedeva, invece, che la CdS sul progetto preliminare si applicasse alle opere i cui progetti preliminari non fossero stati approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge (13 luglio 2011), mentre ai progetti preliminari già approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto continuavano ad applicarsi le disposizioni degli artt. da 165 a 168 del Codice nel testo vigente prima della medesima data.
Comma5 – Statuto delle imprese
Il comma 5, con l’abrogazione dell’art. 12 della legge n. 180/2011 “Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese”, è volto, come precisa la relazione tecnica, a garantire maggiore trasparenza e concorrenza nell’affidamento dei contratti pubblici di architettura ed ingegneria.

Si ricorda che l’art. 12 della legge n. 180/2011 di modifica all'art. 91 del D.lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese (PMI) agli appalti pubblici di lavori e servizi di progettazione, elevava l’importo delle soglie uniformandole a quelle dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 28 del D.lgs. n. 163/2006.

Comma 6 – Scorrimento graduatorie
Il comma 6, con una novella all’art. 140, comma 1, del D.lgs. n. 163/2006, estende al ulteriori ipotesi, rispetto a quelle già previste dal citato comma, la possibilità di procedere all’affidamento del contratto mediante scorrimento della graduatoria formatasi in esito della gara originaria, evitando, in tal modo, di bandire una nuova gara.
Le nuove ipotesi riguardano, oltre al fallimento dell’appaltatore, la liquidazione coatta ed il concordato preventivo, nonché anche il recesso dal contratto ai sensi dell’art. 11, comma 3, del DPR n. 252/1998.

L’art. 140, comma 1, del D.lgs. n. 163/2006, come recentemente modificato dall’art. 4 del decreto legge n. 70/2011, disciplina le procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto, estendendo le disposizioni ivi previste a tutti i casi di risoluzione del contratto di cui agli artt. 135-136 del Codice e non solamente al caso, attualmente previsto dal testo vigente, di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’esecutore. Il nuovo testo rende quindi sempre possibile lo scorrimento della graduatoria per l’individuazione del soggetto cui affidare il completamento delle opere nell’ipotesi di fallimento dell’appaltatore e di risoluzione del contratto in corso di esecuzione.
Da ultimo il citato art. 11, comma 3, del DPR n. 252/1998 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia) dispone in merito alla revoca o al recesso dai contratti qualora siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa anche successivamente alla stipula del contratto.
Comma 7 - Misure per le PMI
Il comma 7 è volto a favorire l'accesso delle piccole e medie imprese (PMI) nella realizzazione delle opere pubbliche attraverso l’introduzione di una norma di principio volta a favorire la suddivisione degli appalti in lotti funzionali.
Conseguentemente, con l’aggiunta del comma 1-bis all’art. 2 del D.lgs. n. 163/2006, si prevede che le stazioni appaltanti devono, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, suddividere gli appalti in lotti.

Si ricorda che la legge 191/2009 (legge finanziaria 2010), all'art. 2, commi 232-234, al fine di facilitare l'avvio di progetti strategici, ha introdotto la nozione di “lotto costruttivo” nella realizzazione dei progetti prioritari nell’ambito dei corridoi europei TEN -T, i quali prevedano costi superiori a 2 miliardi di euro e tempi di realizzazione superiori a quattro anni, da individuarsi con DPCM. Si rammenta, altresì, che nell’ambito del Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) sono tre le opere per le quali il CIPE ha autorizzato l’avvio per lotti costruttivi con specifiche delibere: deliberazione n. 83/2010 relativa alla Galleria di base del Brennero nell’ambito del potenziamento asse ferroviario Monaco-Verona; deliberazione n. 84/2010 sul Terzo Valico nell’ambito Linea AV-AC Milano-Genova; deliberazione n. 85/2010 relativa alla linea AV-AC Milano-Verona.

Infine, con l’aggiunta del comma 1-ter all’art. 2 del D.lgs. n. 163/2006, viene previsto che la realizzazione delle grandi infrastrutture, comprese le infrastrutture strategiche disciplinate dalla parte II, titolo III, capo IV, dello stesso D.lgs., nonché delle connesse opere integrative o compensative, dovrà garantire modalità di coinvolgimento delle PMI.

Si ricorda che la definizione comunitaria di microimprese, piccole e medie imprese è contenuta nella raccomandazione 2003/361/CE, che ha sostituito, a decorrere dal 1º gennaio 2005, la Raccomandazione 96/280/CE, estendendo il concetto d’impresa ad ogni entità che svolga attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, incluse dunque le entità che svolgono attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che svolgono con regolarità un’attività economica.
Per essere riconosciuta come PMI l'impresa deve rispettare le soglie relative agli effettivi e quelle relative al totale di bilancio fissate dalla raccomandazione.
I nuovi effettivi e soglie finanziarie che definiscono PMI e microimprese sono i seguenti:
-        media impresa: occupa meno di 250 persone, realizza un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di euro;
-        piccola impresa: occupa meno di 50 persone, realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 10 milioni di euro;
-        microimpresa: occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.
Sempre a livello comunitario, l’iniziativa intitolata “Small Business Act” (SBA) per l’Europa mira a creare condizioni favorevoli alla crescita e alla competitività sostenibili delle piccole e medie imprese europee, affrontando tutti i temi della vita delle piccole e medie imprese (PMI), dall’accesso al credito alla semplificazione amministrativa, dagli interventi fiscali all’innovazione tecnologica, dall’efficienza energetica all’ambiente, dal sostegno agli investimenti alla formazione, fino alla facilitazione della partecipazione delle PMI agli appalti pubblici. Il Governo italiano ha dato attuazione a tale comunicazione con la direttiva del Presidente del Consiglio del 4 maggio 2010.
Infine, si ricorda che è recentemente stata emanata la legge 180/2011, volta a stabilire i principi che concorrono a definire lo Statuto delle imprese, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese, anche sulla scorta delle indicazioni contenute nello "Small Business Act ". In proposito, si segnala che l’art. 13 reca norme in materia di appalti pubblici volte, tra l’altro, a suddividere gli appalti in lotti e semplificare le modalità di accesso delle PMI agli appalti.

Commi 8 e 9 – Consultazione preliminare
Il comma 8, lettera a),con il nuovo art. 112-bis al D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), introduce una fase di consultazione preliminare che le stazioni appaltanti dovranno indicare nel bando di gara qualora si tratti di lavori:
§      di importo a base di gara superiore a 20 milioni di euro;
§      da affidarsi con la procedura ristretta di cui all'art. 55, comma 6.
Il comma specificare poi che la consultazione preliminare dovrà garantire il contraddittorio tra le parti.

Ai sensi dell’art. 55, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006, nelle procedure ristrette gli operatori economici presentano la richiesta di invito nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara e, successivamente, le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati nella lettera di invito. Alle procedure ristrette, per l'affidamento di lavori, sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando, salvo quanto previsto dall’art. 62 e dall’art. 177 che disciplinano rispettivamente il numero minimo dei candidati da invitare nelle procedure ristrette e l’aggiudicazione delle concessioni e degli affidamenti a contraente generale che avviene mediante procedura ristretta.

La lettera b), con una novella all’art. 206, comma 1, del D.Lgs. n. 163, estende l’applicabilità della consultazione preliminare introdotta dal nuovo art. 112-bis anche ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali.

Come precisa la relazione tecnica, l’introduzione di tale procedura è volta a favorire che la realizzazione dell’opera avvenga nei tempi e nei costi preventivati, attraverso l’individuazione di un momento di confronto tra imprese invitate alla gara e stazione appaltante nel corso del quale possano essere chiarite incertezze sugli elaborati progettuali, anche al fine di prevenire eventuali contenziosi nella fase esecutiva dei lavori.

Da ultimo il comma 9 dispone che tale nuovo procedimento dovrà essere applicato alle procedure i cui bandi o avvisi di gara saranno pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto in esame.