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Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

DL 06 DICEMBRE 2011, N. 201 convertito dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011

Art. 42 comma 6 - 7 : Copertura delle riserve tecniche mediante investimenti in infrastrutture

I commi 6 e 7, al fine di attrarre capitale privato nella realizzazione di opere pubbliche, introducono la possibilità per le imprese di assicurazione di utilizzare, a copertura delle riserve tecniche, anche attivi costituiti da investimenti nel settore delle infrastrutture.
Nel dettaglio, si affida (comma 6) a un regolamento ISVAP (adottato ai sensi delle norme del Codice delle assicurazioni private, di cui al D.Lgs. 209/2005) le modalità, i limiti e le condizioni alle quali le imprese autorizzate all’esercizio delle assicurazioni possono utilizzare, a copertura delle riserve tecniche ai sensi degli articoli 38, comma 1, e 42-bis, comma 1, attivi costituiti da investimenti nel settore delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, ospedaliere, delle telecomunicazioni e della produzione e trasporto di energia e fonti energetiche.
Le riserve tecniche, genericamente, sono le riserve gestite dalla compagnia assicuratrice per far fronte agli impegni da essa assunti in rapporto alle proprie attività.
Ai sensi dell’articolo 36, comma 1 del codice delle assicurazioni private, l'impresa che esercita i rami vita ha l'obbligo di costituire, per i contratti del portafoglio italiano, riserve tecniche, ivi comprese le riserve matematiche, sufficienti a garantire le obbligazioni assunte e le spese future. Le riserve sono costituite, al lordo delle cessioni in riassicurazione, nel rispetto dei principi attuariali e delle regole applicative individuate dall'ISVAP con regolamento.
Il successivo articolo 37, comma 1 obbliga l’'impresa che esercita i rami danni ha l'obbligo di costituire, per i contratti del portafoglio italiano, riserve tecniche che siano sempre sufficienti a far fronte, per quanto ragionevolmente prevedibile, agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione. Le riserve sono costituite, al lordo delle cessioni in riassicurazione, nel rispetto delle disposizioni e dei metodi di valutazione stabiliti dall'ISVAP con regolamento.

Ai sensi dell’articolo 38, comma 1 del codice, richiamato dalle norme in commento, le riserve tecniche del lavoro diretto dei rami vita e dei rami danni, nonché le riserve di perequazione (che comprendono tutte le somme accantonate, conformemente alle disposizioni di legge, allo scopo di perequare le fluttuazioni del tasso dei sinistri negli anni futuri o di coprire rischi particolari) sono coperte con attivi di proprietà dell'impresa. Nella scelta degli attivi l'impresa tiene conto del tipo di rischi e delle obbligazioni assunte e dell'esigenza che sia garantita la sicurezza, la redditività e la liquidità degli investimenti, provvedendo ad un'adeguata diversificazione e dispersione degli attivi medesimi. Tale norma si applica – ai sensi del successivo articolo 42-bis, comma 1 – anche agli attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto dei rami vita e dei rami danni, nonché delle riserve di perequazione. L'ISVAP stabilisce con regolamento le categorie di attivi, compresi gli strumenti finanziari derivati, ammessi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto, nonché le tipologie, le modalità, i limiti di impiego e le relative quote massime.

Ai sensi del comma 7, gli investimenti in questione possono essere rappresentati da:
§      azioni e obbligazioni di società esercenti la realizzazione e la gestione delle infrastrutture;
§      quote di OICR armonizzati che investano nelle predette categorie di titoli.

Si ricorda che con regolamento n. 36 del 31 gennaio 2011 (come modificato e integrato dal provvedimento n. 2896 del 26 maggio 2011) l’ISVAP ha dettato le linee guida in materia di investimenti e di attivi a copertura delle riserve tecniche.