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Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

DL 06 DICEMBRE 2011, N. 201 convertito dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011

Art. 42 comma 1 - 5 : Modifiche codice appalti

Comma 1 – Cessione di immobili nelle concessioni

Il comma 1 dell’articolo in esame modifica il comma 5 dell’articolo 143 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, d’ora in avanti Codice), al fine di consentire una maggiore flessibilità nell’utilizzo della cessione di immobili nell’affidamento delle concessioni di opere pubbliche.

L’articolo 143, nel testo previgente, prevedeva la facoltà per le amministrazioni aggiudicatrici di cedere in proprietà o in godimento beni immobili nella propria disponibilità o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione fosse strumentale o connessa all’opera da affidare in concessione, nonché beni immobili che non assolvessero più a funzioni di interesse pubblico, già indicate nel programma triennale delle opere pubbliche di cui all’articolo 128. Alla cessione di immobili si applicavano i commi 6, 7, 8, 11 e 12 dell’articolo 53 del Codice, che regolamenta la permuta di immobili, ossa la possibilità per un’amministrazione di pagare il corrispettivo dovuto a un appaltatore mediante la cessione di un bene pubblico.

Rispetto al testo previgente, le amministrazioni aggiudicatrici hanno la facoltà di prevedere, a titolo di prezzo, la cessione in proprietà o in diritto di godimento di beni immobili nella loro disponibilità o allo scopo espropriati prevedendo tale cessione nel piano economico-finanziario e nella convenzione, dopo aver valutato la convenienza economica dell’operazione e purché l’utilizzo o la valorizzazione degli immobili sia necessaria all’equilibrio economico-finanziario della concessione. Si prevede che la decisione di ricorrere a tale strumento possa avvenire anche al di fuori della programmazione triennale dei lavori pubblici.
La norma in esame prevede, inoltre, che le modalità di utilizzazione e di valorizzazione dei beni immobili sono definite in occasione dell’approvazione dei progetti e costituiscono un presupposto determinante nel raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario della concessione.

L’articolo 97 del Codice prevede che l’approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni venga effettuata in conformità alle norme dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia. Si applicano le disposizioni in materia di conferenza di servizi dettate dagli articoli 14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Commi 2 e 3 –Anticipazione della gestione nelle concessioni

Il comma 2 dell’articolo in esame è volto a modificare la disciplina delle concessioni di lavori pubblici allo scopo di consentire che la gestione funzionale ed economica possa eventualmente riguardare in via anticipata anche le opere o parti di esse connesse all’oggetto della concessione e da ricomprendere in essa. La finalità della norma – come evidenziato nella relazione tecnica – sembrerebbe quella di anticipare l’afflusso dei proventi della gestione e di ridurre l’onerosità finanziaria dell’operazione.
In tal senso la lett. a) del comma 2 novella il Codice aggiungendo un periodo all’articolo 3, comma 11, che reca la definizione della “concessione di lavori pubblici”.

Si ricorda che l’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo n. 163 del 2006 definisce la “concessione di lavori” un contratto a titolo oneroso, concluso in forma scritta, avente ad oggetto l’esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e l’esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica, che presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo. La definizione di concessione di lavori di cui al comma 11 è in linea con quella comunitaria e pone l’accento sull’aspetto “gestionale” specificando in che modo il rischio di gestione dell’opera è ripartito tra concedente e concessionario. La controprestazione a favore del concessionario è, infatti, costituita dal diritto di gestire funzionalmente l’opera o da tale diritto accompagnato da un prezzo.

Conseguentemente, le lett. b) e c)del comma 2modificano rispettivamente i commi 1 e 4 dell’articolo 143 del Codice, che provvede a disciplinare le concessioni di lavori pubblici.

Il comma 1 dell’articolo 143 ribadisce l’oggetto delle concessioni di lavori pubblici come già definite al comma 11 dell’articolo 3, mentre il comma 4 prevede la possibilità che il soggetto concedente stabilisca in sede di gara anche un prezzo al fine di rendere appetibile la concessioni non solo per le opere calde (quelle la cui gestione è idonea a fornire un profitto al concessionario) ma anche per le opere cosiddette fredde (quelle a bassa redditività).

Il comma 3 prevede l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 alle concessioni i cui bandi di gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge-

Commi 4 e 5 – Durata delle concessioni superiori a 1 miliardo di euro
Il comma 4 dell’articolo in esame, aggiungendo un periodo al comma 8 dell’articolo 143 del Codice prevede la possibilità di fissare un periodo massimo di cinquanta anni per le nuove concessioni di importo superiore a un miliardo di euro al fine di consentire il rientro del capitale investito e l’equilibrio economico-finanziario dell’operazione.

Si ricorda che, in merito alla durata della concessione, il comma 6 dell’articolo 143 individua in trenta anni il limite temporale massimo della concessione ma prevede, al comma 8 del medesimo articolo, la possibilità di stabilire un termine più lungo qualora ciò sia necessario per assicurare il perseguimento dell’equilibrio economico - finanziario degli investimenti del concessionario, laddove una durata trentennale non sia sufficiente, in base al piano economico-finanziario predisposto, per ripagare gli investimenti effettuati.

Il comma 5 prevede l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 alle concessioni i cui bandi di gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge.