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Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

DL 06 DICEMBRE 2011, N. 201 convertito dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011

Art. 40 c. 8: Semplificazione gestione rifiuti pericolosi per talune attività

Il comma 8 è volto a semplificare lo smaltimento dei rifiuti speciali prodotti da talune attivitàquali quelle di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure.
Si trattadi rifiuti sanitari pericolosi e a rischio infettivo prodotti al di fuori delle strutture sanitarie e costituiti da aghi, siringhe e oggetti taglienti usati e identificati dal Codice CER 18 01 03 come rifiuti pericolosi che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni.
Il comma prevede che i soggetti che svolgono le citate attività possano trasportare tali rifiuti, in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 kg. al giorno, sino all'impianto di smaltimento tramite termodistruzione o in altro punto di raccolta autorizzati.
L'obbligo di registrazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD), si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'art. 193 del D.lgs. n. 152/2006 (cd. Codice ambientale). Tali formulari dovranno essere conservati presso la sede dei soggetti esercenti le citate attività, con le modalità previste dallo stesso art. 193.

Si ricorda che l’art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 dispone che per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi e che non aderiscono su base volontaria al SISTRI, i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati: a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore; b) origine, tipologia e quantità del rifiuto; c) impianto di destinazione; d) data e percorso dell'istradamento; e) nome ed indirizzo del destinatario. Tale formulario deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmate dal trasportatore che in tal modo dà atto di aver ricevuto i rifiuti. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al predetto produttore dei rifiuti. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni. In ordine alla definizione del modello e dei contenuti del formulario di identificazione, si applica il decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145. Inoltre i formulari di identificazione devono essere numerati e vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati sul registro Iva acquisti.
Si osserva che ai sensi dell’art. 188-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 gli enti ed imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi sono obbligati ad aderire al Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e che tale obbligo è ribadito anche dall’art. 3 del DM 18 febbraio 2011, n. 52 (T.U. sul SISTRI).

Alla luce di quanto precedentemente rilevato, appare opportuno pertanto valutare la compatibilità delle disposizioni introdotte dal comma in esame con la normativa sul SISTRI.

Si segnala che la provincia autonoma di Bolzano, con delibera della Giunta n. 700/2005, ha approvato un accordo di programma con l’Associazione provinciale dell’artigianato (APA) per la gestione di alcuni rifiuti pericolosi prodotti al di fuori delle strutture sanitarie da imprese e/o attività di estetica, acconciatura (parrucchieri e barbieri), operatori del trucco permanente e semipermanente, tatuaggio e piercing, agopuntura, manicure, pedicure, podologia e callista che introduce alcune semplificazioni amministrative che ricalcano il contenuto del comma in esame.