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Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

DL 06 DICEMBRE 2011, N. 201 convertito dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011

Art. 40 c. 7: Semplificazione in materia di composti organici volatili

Il comma 7 dell'articolo in esame, in materia di semplificazione degli adempimenti amministrativi di registrazione dei COV (Composti Organici Volatili) per la vendita dei prodotti ai consumatori finali, modifica la definizione di “immissione sul mercato” di prodotti contenenti COV – recata dall'art. 2, comma 1, lett. o), del D.Lgs. 161/2006 – eliminando dalla stessa l’operazione di messa a disposizione del prodotto per gli utenti.
Si ricorda che ai sensi della definizione previgente, recata dalla citata lettera o), per “immissione sul mercato” si intendeva “qualsiasi atto di messa a disposizione del prodotto per i terzi, a titolo oneroso o a titolo gratuito; rientrano nella presente definizione anche la messa a disposizione del prodotto per gli intermediari, per i grossisti, per i rivenditori finali o per gli utenti e l'importazione del prodotto nel territorio doganale comunitario”.
Si ricorda altresì che l’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 161/2006 vieta l’immissione sul mercato dei prodotti elencati nell'allegato I (pitture e vernici e prodotti per carrozzeria) al medesimo decreto aventi un contenuto di COV superiore ai valori limite indicati nell’allegato II o se non etichettati in conformità all'art. 4 del medesimo decreto.

La finalità dichiarata del comma in esame è quella di semplificazione degli adempimenti amministrativi di registrazione dei COV per la vendita dei prodotti ai consumatori finali. La registrazione cui si fa riferimento sembra essere quella connessa agli obblighi di raccolta e trasmissione dei dati previsti dall’art. 5 del D.Lgs. 161/2006. Se così fosse sarebbe opportuno che la norma lo esplicitasse chiaramente.
Si ricorda, in proposito, che il citato art. 5 del D.Lgs. 161/2006, come novellato dal D.Lgs. 33/2008, prevede, tra l’altro, che “per il tramite delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, i soggetti che immettono sul mercato i prodotti elencati nell'allegato I trasmettono al Ministero dell'ambiente … entro il 1° marzo di ciascun anno i dati e le informazioni previsti all'allegato IV, riferiti all'anno civile precedente”.