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Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

DL 06 DICEMBRE 2011, N. 201 convertito dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011

Art. 40 c. 4: Registro lavoratori

In materia di semplificazione degli obblighi di tenuta ed annotazione del registro dei lavoratori, il comma 4 in esame modifica una disposizione concernente la tenuta del libro unico del lavoro, previsto all’articolo 39 del D.L. 112/2008, disponendo che la compilazione del libro debba avvenire entro la fine del mese successivo e non più entro il giorno 16 del mese successivo.

Al fine di introdurre alcune misure di semplificazione riguardanti gli adempimenti obbligatori di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro, con l’articolo 39 del D.L. n. 112/2008 è stato istituito il libro unico del lavoro, in sostituzione dei libri che il datore di lavoro doveva obbligatoriamente istituire ai sensi della normativa precedente (il libro matricola e il libro paga, e nel settore agricolo, il registro d’impresa).
Nel libro unico del lavoro istituito e tenuto da ogni datore di lavoro privato (con la sola esclusione del datore di lavoro domestico) sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Inoltre, per ciascun lavoratore devono essere indicati il nominativo, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l’anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative.
Inoltre, deve essere annotata ogni dazione in danaro o in natura corrisposta o gestita dal datore di lavoro, indicando distintamente le somme erogate a titolo di premio o per lavoro straordinario. Il libro unico del lavoro deve altresì contenere un calendario delle presenze del lavoratore, da cui deve risultare, per ogni giornata, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore dipendente, nonché l’indicazione delle ore di lavoro straordinario, delle assenze dal lavoro, delle ferie e dei riposi.
I dati sopra indicati, devono essere riportati per ciascun mese di riferimento e, nella normativa previgente al decreto in esame, entro il 16 del mese successivo.
Un decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali disciplina le modalità e i tempi di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro nonché del relativo regime transitorio.
La consegna in copia al lavoratore delle scritturazioni effettuate sul libro unico del lavoro comporta per il datore di lavoro l’adempimento degli obblighi di cui alla L. 4/1953, relativi alla consegna dei prospetti di paga.
Sono poi previste sanzioni per i casi di omissioni nella istituzione, tenuta ed esibizione nonché per le irregolarità nella tenuta del libro unico del lavoro
Infine è previsto per il datore di lavoro, anche artigiano, non soggetto a comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro, l’obbligo di denunciare l’impiego delle persone indicate, in via telematica o a mezzo fax, all’Istituto assicuratore nominativamente, prima dell’inizio dell’attività lavorativa, indicando altresì il trattamento retributivo ove previsto.
Per quanto concerne il lavoro a domicilio, con le modifiche alla L. 877/1973, si è previsto per il datore di lavoro che faccia eseguire lavoro al di fuori della propria azienda l’obbligo di trascrivere nel libro unico del lavoro il nominativo ed il relativo domicilio dei lavoratori esterni alla unità produttiva, nonché la misura della retribuzione, nonché le date e le ore di consegna e riconsegna del lavoro, la descrizione del lavoro eseguito e la specificazione della quantità e della qualità di esso, con le relative sanzioni per le irregolarità commesse dal datore di lavoro a domicilio.