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Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

DL 06 DICEMBRE 2011, N. 201 convertito dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011

Art. 40 comma 3: Permesso di soggiorno lavoratori stranieri

Il comma 3 dell’articolo 40 interviene in materia di disciplina dell’immigrazione consentendo al lavoratore straniero lo svolgimento dell’attività lavorativa anche nelle more del rilascio (o del rinnovo) del permesso di soggiorno.

A tal fine, il comma in esame novella il testo unico dell’immigrazione (D.Lgs. 286/1998) aggiungendo all’articolo 5 (rubricato “Permesso di soggiorno”) il comma 9-bis che prevede lo svolgimento dell’attività lavorativa del lavoratore straniero decorsi inutilmente i 20 giorni entro i quali, ai sensi del comma 9, deve essere rilasciato (o rinnovato o convertito) il permesso di soggiorno. La disposizione in esame si riferisce esclusivamente al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno, e pertanto, sembrerebbe non si applichi anche alla fattispecie della conversione del permesso di soggiorno (ad esempio da permesso per studio a permesso per lavoro).
L’attività lavorativa è consentita fino alla eventuale comunicazione dell’Autorità di pubblica sicurezza di diniego del permesso di soggiorno. La comunicazione deve essere motivata e deve essere inviata anche al datore di lavoro.
Lo svolgimento dell’attività lavorativa è, tuttavia, subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:
§      presentazione della richiesta di primo rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro all’atto della stipula del contratto di soggiorno o presentazione dell’istanza di rinnovo del permesso di prima della sua scadenza o entro 60 giorni della scadenza stessa;
§      rilascio da parte del competente ufficio della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.

L’ingresso per motivi di lavoro nel territorio italiano è regolato con il sistema della quote annuali e la concessione del permesso di soggiorno è subordinato alla firma del contratto di soggiorno per lavoro tra lo stranero e il suo datore di lavoro. Il contratto è stipulato presso lo sportello unico per l’immigrazione territorialmente competente, nel quale è concentrata la gran parte delle competenze nella procedura dell’accesso al lavoro degli immigrati.
In ciascuna provincia è collocato uno sportello unico, ubicato presso la prefettura – ufficio territoriale del Governo. Esso è configurato quale organismo responsabile dell’interno procedimento relativo all’instaurazione del rapporto di lavoro, assommando le attività in precedenza svolte dalle prefetture, dalle direzioni provinciali dalle lavoro e dalle questure, in modo da semplificare le procedure.
Il compito principale degli sportelli unici è di ricevere la richiesta di nulla osta al lavoro da parte del datore di lavoro e di rilasciarlo previo esame e, soprattutto, dopo verifica dell’indisponibilità per quel posto di lavoro di un lavoratore italiano o comunitario. Il nulla osta è poi consegnato al datore di lavoro o, su sua richiesta, inviato direttamente all’autorità diplomatica del Paese del lavoratore ai fini del rilascio del visto di ingresso.
Successivamente, sempre presso lo sportello deve essere firmato il citato contratto di soggiorno per lavoro (art. 5-bis, comma 3, T.U.) che costituisce titolo per il rilascio del permesso di soggiorno. Il “contratto di soggiorno per lavoro subordinato”fra un datore di lavoro (italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia) e un cittadino extracomunitario deve contenere la garanzia – da parte del datore di lavoro – della disponibilità di un’adeguata sistemazione alloggiativa per il dipendente e l’impegno al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.
La sottoscrizione del contratto di soggiorno costituisce requisito essenziale per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.