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Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

DL 06 DICEMBRE 2011, N. 201 convertito dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011

Art. 30 comma 6 - 7: Risorse per l’Accademia dei Lincei e l’Accademia della Crusca

Il comma 6 autorizza la concessione di un contributo annuo, a decorrere dal 2012, per complessivi 2 milioni di euro, così ripartiti:
a)   1,3 milioni di euro, quale contributo per le attività e il funzionamento dell’Accademia dei Lincei. Il contributo è finalizzato ad assicurare la continuità e lo sviluppo delle funzioni di promozione, coordinamento e diffusione delle conoscenze scientifiche;
b)   0,7 milioni di euro, quale contributo per le attività e il funzionamento dell’Accademia della Crusca. Il contributo è finalizzato a promuovere lo studio, la tutela e la valorizzazione della lingua italiana.

Ai sensi della L. n. 466 del 1988, all’Accademia Nazionale dei Lincei è concesso un contributo ordinario, la cui quantificazione è ora demandata alla tabella C della legge di stabilità.
La legge di stabilità n. 183 del 2011 ha fissato per il triennio 2012-2014 importi pari, rispettivamente, a € 1.670.000 per il 2012, € 1.300.000 per il 2013 e € 1.061.000 per il 2014.

L’Accademia della Crusca figura tra i beneficiari previsti dalla tabella delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario dello Stato per il triennio 2009-2011, ai sensi dell'art. 1, della L. n. 534 del 1996 (Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 17 novembre 2009), con un contributo pari a € 148.583.

Il comma 7 dispone che all’onere derivante si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse aggiuntive stanziate dall’art. 1, comma 1, lett. b), del D.L. n. 34 del 2011 (L. n. 75 del 2011) per la manutenzione e conservazione dei beni culturali, a valere sugli importi destinati alla spesa di parte corrente.
Ciò è finalizzato, come chiarisce la relazione tecnica, ad evitare la dequalificazione della spesa.

L’art. 1, comma 1, lett. b), del D.L. n. 34 del 2011 (L. n. 75 del 2011) ha autorizzato, a decorrere dal 2011, la spesa di 80 milioni di euro annui – aggiuntivi rispetto alle ordinarie dotazioni di bilancio – per la manutenzione e la conservazione dei beni culturali.