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Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

DL 06 DICEMBRE 2011, N. 201 convertito dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011

Art. 30 comma 5: Rifinanziamento Fondo protezione civile a valere su 8 per mille

L’articolo 30, comma 5 incrementa di 57 milioni di euro per l’anno 2012 la dotazione del Fondo per la protezione civile.
Si ricorda che la determinazione annuale del Fondo di protezione civile (iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e finanze, cap. 7446), a decorrere dal 1994, viene disposta con la legge finanziaria (Tabella C), ai sensi dell’art. 6, comma 1, del decreto legge 142/1991. Si ricorda che la legge di stabilità 2012 (legge 12 novembre 2011, n. 183) prevede uno stanziamento pari a 70,8 milioni di euro per il 2012, 78,4 per il 2013 e 86,2 per il 2014.

Il comma dispone che al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa all’otto per mille dell’IRPEF – di cui all’articolo 47, secondo comma, della legge n. 222/1985 – relativamente alla quota di pertinenza statale per l’anno 2012.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 47, commi 2 e 3, della legge n. 222/1985, una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica.
Nell’ambito del bilancio di previsione dello Stato per l’esercizio finanziario 2012 e per il triennio 2012-2013, la quota dell’otto per mille IRPEF di pertinenza statale, iscritta sul cap. 2780 dello stato di previsione del Ministero dell’economia, risulta pari a 61,1 milioni di euro nel 2012, a 73,7 milioni nel 2013 e a 71, 7 milioni nel 2014.
Si ricorda che sullo stanziamento dell’otto per mille di competenza statale ha già inciso l’articolo 21, comma 9 del D.L. n. 98/2011, che ne ha operato una riduzione pari a 64 milioni a decorrere dall’anno 2011.
Il medesimo D.L. n. 98/2011, all’articolo 5, ha previsto che, dall’anno 2012, i risparmi degli organi costituzionali (che da questi dovranno essere autonomamente deliberati entro il 31 dicembre 2013), saranno devoluti agli interventi dell’otto per mille di pertinenza statale relativi a fame nel mondo, calamità, assistenza rifugiati, conservazione beni culturali.
Si ricorda, infine, che sulla dotazione del capitolo relativo all’otto per mille di competenza statale per gli anni 2012-2014, ha altresì inciso la legge di stabilità 2012 (legge n. 183/2011), la quale, all’articolo 3, ha operato una riduzione, a decorrere dall’anno 2012, degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei programmi dei Ministeri in attuazione delle misure di contenimento di cui all’art. 10, comma 2, del D.L. n. 98/2011, come integrate dall'art. 1, comma 1, del D.L. n. 138/2011.